Data: 2012-04-17 15:28:16

commercio al dettaglio e all'ingrosso

ho un locale di 200 mq in cui svolgono commercio all'ingrosso e al dettaglio di auto con una Scia di vicinato in cui hanno compilato la sezione del commercio promiscuo con la divisione al 50% delle due attività. La ditta oggi amplia i locali e la superificie diventa di 2000 mq in totale e quindi con un dettaglio di 1000mq e pertanto media struttura con ciò che comporta a livello di standard ecc. Mi chiedono però se per non configurare una media possono usufruire dell'abbattimento del decimo della superficie previsto per le merci ingombranti o se tale abbattimento valga per un locale che svolga solo il commercio al dettaglio. A mio parere l'abbattimento di un decimo vale solo se svolgono commercio al dettaglio visto  quanto previsto dall'art.24 comma 3 del regolamento di attuazione del codice. è corretto?
grazie

riferimento id:4664

Data: 2012-04-17 20:11:28

Re:commercio al dettaglio e all'ingrosso

Corretto,
in caso di esercizio congiunto NON VALE l'abbattimento dal 10% della superficie di vendita che, pertanto, verrà computata per intero.

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D.P.G.R. 1-4-2009 n. 15/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
Pubblicato nel B.U. Toscana 6 aprile 2009, n. 11, parte prima.
Art. 24
Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita (articolo 22, comma 1, lettera j), L.R. n. 28/2005).

1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita di cui all’articolo 22, comma 1, lettera j) del Codice, i seguenti prodotti:

a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi;

b) legnami;

c) attrezzature e macchine per l’agricoltura ed il giardinaggio;

d) materiali per l’edilizia;

e) materiali termoidraulici.

2. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è computata come di seguito:

a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice;

b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice, fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

3. La disciplina di cui al presente articolo non è applicabile in caso di vendita all’ingrosso ed al dettaglio nello stesso locale dei prodotti di cui al comma 1, in caso di coincidenza con quelli di cui all’articolo 21, comma 3, del Codice.

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L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 21
Vendita all'ingrosso.

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.

2. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

j) combustibili;

k) materiali per l'edilizia;

l) legnami.

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