Avrei una serie di domande relative all’avvio attività di produzione pane da parte azienda agricola…..
Si tratta di azienda agricola con sede nel nostro Comune che vuole iniziare a fare il pane utilizzando farina prodotta dal grano coltivato dall’azienda presso suoi fondi situati in altro Comune.
Per fare questa attività intende prendere in affitto di azienda da altra società (non agricola) un locale con destinazione d’uso commerciale situato in paese, adibito attualmente a panificio e le relative attrezzature, che poi utilizzerebbe come azienda agricola.
E’ corretto ? Oppure dovrebbe solo affittare il locale (che è del Sig. Rossi) + le attrezzature (impastatrice, forni, ecc. di proprietà della società X del quale il Sig. Rossi è socio e legale rappresentante).
Il fatto che il locale dove avverrebbe produzione e vendita sia situato in paese e non presso la sede dell’azienda agricola è un problema ? Lui deve fare qualcosa per “conferirlo nell’azienda agricola fintato che lo detiene a titolo di affitto ?
Una volta avuta la disponibilità del locale e delle attrezzature svolgerebbe l’attività in base al D.Lgs. 228 quindi senza dover fare subingresso ai sensi della L.R. 18/2011 ma solo con notifica sanitaria con la quale avvia l’attività di produzione di pane come azienda agricola. Ok?
In questo modo se ho capito bene non avrebbe bisogno della figura del responsabile tecnico con formazione professionale, vero?
Inoltre, l’imprenditore agricolo in questione assumerebbe dei dipendenti dell’azienda agricola che si occuperebbero interamente della produzione del pane (oltre magari ad altre attività nell’ambito dell’azienda agricola). Va bene se l’attività viene svolta da dipendenti ?
Infine, ho visto che a seguito anche della modifica da parte del Ministero Economia e delle Finanze che ha modificato l’elenco dei beni oggetto delle attività agricole sostituendo la voce “produzione di prodotti di panetteria freschi” con la voce “produzione di pane”, si considera che sia ristretto l’ambito di attività ammessa alla sola produzione di quest’ultimo.
L’interessato mi diceva di essersi informato in proposito e che sembra che schiacciate, focacce, siano da considerarsi comunque nella dizione di “pane”, essendo solo tipologie di lavorazioni diverse ma ottenute dagli stessi ingredienti del pane ed in effetti anche a me non sembrerebbe un’interpretazione sbagliata… cosa ne pensate?
Invece se volesse fare pizze (seppure in minima quantità), secondo me sarebbe non fattibile, perché in qual caso userebbe in prevalenza altri ingredienti (anche se provenissero dalla sua azienda..)
Grazie tante, un saluto
Relativamente alla prima questione io me ne starei alla validità dell’atto notarile che contiene il trasferimento dell’azienda. Sono le classiche questioni orfane di disposizioni regolatorie sulle quali è possibile, solamente, fare delle considerazioni. Rammenta, infatti, che il contratto riguarda il trasferimento dell’azienda e non dell’impresa. L’azienda è come un mezzo senza destinazione d’uso, è l’insieme dei beni (materiali e immateriali) a disposizione dell’imprenditore. L’imprenditore darà il carattere d’uso all’azienda organizzandola in base a modalità e scopo facendola diventare un'impresa. In questo senso, l’azienda che una volta era un’impresa commerciale, può divenire un’impresa agricola. In altre parole, tra l'azienda e l'impresa c’è un rapporto strumentale, l'azienda è lo strumento tramite il quale l'imprenditore realizza gli scopi di una impresa. In sintesi, per me è ok.
L’art. 4, comma 8 del d.lgs. n. 228/01 dispone: [i]l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati[/i]. Quindi, da questo punto di vista, non vedo problemi. In quella unità l’imprenditore va a svolgerci le “attività connesse” rammentate dal 2135 cc:
[i]È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
[…]
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, […][/i]
Come hai già affermato tu non si tratta di panificazione ma di attività agricola. La LR 18/2011 non si applica. Alla fine tutto si risolve con la notifica sanitaria e con la comunicazione ex art. 4 del d.lgs. n. 228/01.
Non vedo problemi se l’attività, come qualsiasi altra di natura agricola sia svolta dai dipendenti inquadrati nel contratto agricolo.
Anche da un punto di vista fiscale, ugualmente, non vedo problemi. Sul punto vedi quello che hai già rammentato tu. In estrema sintesi, le attività agricole connesse possono essere considerate produttive di reddito agrario a condizione che siano previste nell’elenco contenuto in un apposito Decreto Ministeriale (dovrebbe essere aggiornato a cadenza biennale). Nel corso degli anni sono stati pubblicati vari elenchi di attività agricole connesse: DM 19/03/2004, DM 26/10/2007, DM 05/08/2010 e DM 17/06/2011. Da ultimo vedi il DM 13/02/2015 “Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi”.
Inoltre si può rilevare come, proprio ai sensi dell’art. 32 del TUIR, concorrano alla formazione del reddito agrario le attività connesse “[i]anche se non svolte su terreno[/i]”.
Sui prodotti da forno, però, non sono d’accordo. Nel DM del 2010 erano presenti: [i]Produzione di prodotti di panetteria freschi[/i].
Dal 2011 in poi è presente solo il “pane”. Puoi vedere qua un articolo dell’epoca:
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/attivita-agricole-connesse-escono-dalla-lista-prodotti-forno
Valutando il prima e il dopo, viene fuori una[i]ratio[/i] legale che mi sembra evidente: attualmente solo il pane dà un reddito agrario.
Faccio notare che stiamo parlando di fisco. Anche i prodotti da forno e simili, se ottenuti con materie prime provenienti prevalentemente dai propri fiondi, sono frutto di attività connesse da un punto di vista [b]amministrativo[/b]. Sul punto, ad esempio, puoi vedere l’indicazione del MiSE sul "ragù agricolo", non compreso in elenco: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/produttoriagricoli63083.pdf.
La stessa cosa non vale da un punto di vista [b]fiscale [/b]dato che, in questo caso, si applica l’elenco tassativo del DM in vigore (attualmente solo il “pane”), ma questo non è un aspetto che ti riguarda.