Data: 2018-09-14 15:28:22

Variante in corso d'opera non sostanziale - Sardegna

Sardegna.
Ho caricato sul portale SUAPE, in riferimento a due fabbricati siti in due comuni distinti, due pratiche edilizie che consistono entrambe in Permesso di Costruire, l'una senza e l'altra con conferenza dei servizi che ha avuto esito positivo con rilascio del Provvedimento Unico.
Entrambi gli interventi sono attualmente in corso d'opera e per entrambi si è resa necessaria una variante in corso d'opera non sostanziale (L.R. 23/1985 art.7-ter commi 5 e 6) soggetta a SCIA.
Ho caricato in entrambi i casi le SCIA come integrazione alle pratiche originarie, cioè a quelle pratiche con i codici univoci relativi ai permessi di costruire.
Il primo comune (Permesso di costruire senza conferenza servizi) mi ha inviato la ricevuta definitiva delle integrazioni, senza alcuna richiesta né comunicazione.
Invece il secondo comune (Permesso di costruire con conferenza servizi) mi ha inviato tale comunicazione:
[u]Si richiede per la realizzazione dell’intervento richiesto in integrazione (variante in corso d’opera non sostanziale) la presentazione di una nuova pratica in autocertificazione a 0 giorni.[/u]
L'articolo 5 dell'Allegato A delle Direttive Suape 2018 prevede che per le varianti edilizie in corso d'opera sia [i]ammessa [/i]la presentazione di ulteriore pratica.
Io ho desunto che ammessa non significhi obbligatoria ed il comportamento del primo comune mi pare sia una conferma della mia deduzione.
Non riesco a capire se ho sbagliato e quale sia, in generale, l'iter da seguire.
E se presento una nuova pratica per la variante, poi dove carico l'F3 di fine lavori... nella pratica del permesso di costruire o in quella della variante??
Grazie.

riferimento id:46573

Data: 2018-09-14 18:33:32

Re:Variante in corso d'opera non sostanziale - Sardegna


Sardegna.
Ho caricato sul portale SUAPE, in riferimento a due fabbricati siti in due comuni distinti, due pratiche edilizie che consistono entrambe in Permesso di Costruire, l'una senza e l'altra con conferenza dei servizi che ha avuto esito positivo con rilascio del Provvedimento Unico.
Entrambi gli interventi sono attualmente in corso d'opera e per entrambi si è resa necessaria una variante in corso d'opera non sostanziale (L.R. 23/1985 art.7-ter commi 5 e 6) soggetta a SCIA.
Ho caricato in entrambi i casi le SCIA come integrazione alle pratiche originarie, cioè a quelle pratiche con i codici univoci relativi ai permessi di costruire.
Il primo comune (Permesso di costruire senza conferenza servizi) mi ha inviato la ricevuta definitiva delle integrazioni, senza alcuna richiesta né comunicazione.
Invece il secondo comune (Permesso di costruire con conferenza servizi) mi ha inviato tale comunicazione:
[u]Si richiede per la realizzazione dell’intervento richiesto in integrazione (variante in corso d’opera non sostanziale) la presentazione di una nuova pratica in autocertificazione a 0 giorni.[/u]
L'articolo 5 dell'Allegato A delle Direttive Suape 2018 prevede che per le varianti edilizie in corso d'opera sia [i]ammessa [/i]la presentazione di ulteriore pratica.
Io ho desunto che ammessa non significhi obbligatoria ed il comportamento del primo comune mi pare sia una conferma della mia deduzione.
Non riesco a capire se ho sbagliato e quale sia, in generale, l'iter da seguire.
E se presento una nuova pratica per la variante, poi dove carico l'F3 di fine lavori... nella pratica del permesso di costruire o in quella della variante??
Grazie.
[/quote]

Secondo me avete fatto bene ed il primo Comune ha regolarmente accolto la nuova pratica.
AMMESSA vale per "possibile nell'ambito del medesimo procedimento" ... ma a parte questo, è una FORMALITA' la presentazione quale integrazione della prima o come nuova pratica.

Suggerirei di reinserire autocertificazione a 0 precisando nelle note che vale come formalizzazione della scia già presentata in data xxxxx (quindi niente diritti aggiuntivi, effetto retroattivo ecc...) e fine lavori sulla pratica originaria.

riferimento id:46573

Data: 2018-09-19 11:01:52

Re:Variante in corso d'opera non sostanziale - Sardegna

Grazie per la risposta e le indicazioni.
Il secondo Comune, a seguito di una mia mail in cui "insistevo" citando la LR 23/1985 e l'Allegato A delle Direttive Suape 2018, ha provveduto a richiedere chiarimenti al Coordinamento Suape Regionale la cui risposta è stata la seguente:
<<[u]per l'effettuazione di una variante in corso d'opera è necessario acquisire un nuovo titolo abilitativo, attraverso la presentazione di una nuova pratica[/u]>>.

A questo punto seguo il vostro suggerimento e le indicazioni del secondo Comune e del Coordinamento Regionale.
La prossima volta, prima di presentare una variante in corso d'opera in altro Comune, chiederò preventivamente quale delle due alternative usano mettere in atto.
Grazie,
Cordiali saluti,
[i]M. Pisano[/i]

riferimento id:46573
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