Data: 2018-09-14 12:49:23

Contabilità armonizzata - aggiornati allegati al Dlgs 118/2011


[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 agosto 2018
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del  2011.
(18A05861) [/b]
[color=red][b](GU n.213 del 13-9-2018)[/b][/color]

                IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
            del Ministero dell'economia e delle finanze

                          di concerto con

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
                    del Ministero dell'interno

                                  e

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
              per gli affari regionali e le autonomie
            della Presidenza del consiglio dei ministri 

  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42;
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che  la  Commissione  per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»;
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della  Commissione  per  l'armonizzazione  contabile  degli  enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»;
  Visto il comma 7- ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti  del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  il  piano  dei  conti
integrato  puo'  essere  modificato  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,
su proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali;
  Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  ha
trasformato  la  denominazione  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie»;
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione dell'11 luglio 2018.

                              Decreta:

                              Art. 1

Allegato  4/1  -  Principio  contabile  applicato  concernente  la
                          programmazione

  1. Al Principio contabile applicato concernente  la  programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al paragrafo 5.1 le parole «del Patto  di  stabilita'  interno
(PSI)» sono sostituite dalle seguenti «di finanza pubblica»;
    b) al paragrafo 5.3 le parole «del Patto di  stabilita'  interno»
sono sostituite dalle seguenti «di finanza pubblica»;
    c) al paragrafo 7, lettera g). le parole «del Patto di stabilita'
interno» sono sostituite  dalle  seguenti  «dei  vincoli  di  finanza
pubblica»;
    d) al paragrafo 8.1 sono eliminate le parole «le disposizioni del
patto di stabilita' interno e con»;
    e) al paragrafo 8.2, lettera  i),  le  parole  «ad  un  programma
triennale e ai suoi  aggiornamenti  annuali»  sono  sostituite  dalle
seguenti «al programma triennale e ai suoi aggiornamenti  annuali  di
cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016»;
    f) al paragrafo 8.2, dopo la lettera i) e' aggiunta  la  seguente
lettera «i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi
svolta in conformita' al programma biennale di forniture e servizi di
cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016;»;
    g) al paragrafo 8.2, Parte 1, sono eliminate le  seguenti  parole
«Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilita' con  i
vincoli del patto di stabilita' interno, anche in termini  di  flussi
di cassa».
    h) al paragrafo 8.2, Parte 1, le parole «del Patto di  Stabilita'
interno» sono sostituite dalle seguenti «degli obiettivi  di  finanza
pubblica»;
    i) al  paragrafo  8.2,  Parte  2,  le  parole  «ad  un  programma
triennale e ai suoi  aggiornamenti  annuali»  sono  sostituite  dalle
seguenti «al programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  ai  suoi
aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016»;
    j) al paragrafo 8.2, Parte 2, le parole «Nel DUP dovranno  essere
inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione  relativi
all'attivita' istituzionale dell'ente di cui il  legislatore  prevede
la redazione ed approvazione.  Si  fa  riferimento  ad  esempio  alla
possibilita' di  redigere  piani  triennali  di  razionalizzazione  e
riqualificazione della  spesa  di  cui  all'art.  16,  comma  4,  del
decreto-legge  98/2011  -  legge  111/2011»  sono  sostituite  dalle
seguenti «Nel DUP  devono  essere  inseriti  tutti  quegli  ulteriori
strumenti  di  programmazione  relativi  all'attivita'  istituzionale
dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale  e
provinciale, prevede la redazione  ed  approvazione.  Tali  documenti
sono  approvati  con  il  DUP,  senza  necessita'  di  ulteriori
deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di
forniture e servizi,  di  cui  all'art.  21,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 50/2016 e al piano  triennale  di  contenimento  della
spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della  legge  n.  244/2007.
Nel caso in cui i termini di  adozione  o  approvazione  dei  singoli
documenti  di  programmazione  previsti  dalla  normativa  vigente
precedano l'adozione o l'approvazione  del  DUP,  tali  documenti  di
programmazione devono essere adottati o approvati  autonomamente  dal
DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi  nel  DUP.
Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione  o  approvazione
dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli  previsti
per  l'adozione  o  l'approvazione  del  DUP,  tali  documenti  di
programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente  dal
DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota
di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la
legge non prevede termini di adozione o  approvazione  devono  essere
inseriti nel DUP.
    In  particolare,  si  richiamano  i  termini  previsti  per
l'approvazione  definitiva  del  programma  triennale  delle  opere
pubbliche dall'art. 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16  gennaio
2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo  per  la
redazione e la  pubblicazione  del  programma  triennale  dei  lavori
pubblici, del programma biennale per l'acquisizione  di  forniture  e
servizi e dei  relativi  elenchi  annuali  e  aggiornamenti  annuali:
"Successivamente alla adozione, il  programma  triennale  e  l'elenco
annuale  sono  pubblicati  sul  profilo  del  committente.  Le
amministrazioni possono  consentire  la  presentazione  di  eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al  primo
periodo del presente comma. L'approvazione definitiva  del  programma
triennale,  unitamente  all'elenco  annuale  dei  lavori,  con  gli
eventuali aggiornamenti, avviene entro  i  successivi  trenta  giorni
dalla scadenza delle  consultazioni,  ovvero,  comunque,  in  assenza
delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto  previsto
al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open
data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e  29
del codice. Le amministrazioni possono adottare  ulteriori  forme  di
pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il
rispetto dei termini di cui al presente comma"».
    k) al paragrafo 9.3, lettera l), le parole «della concordanza tra
bilancio  di  previsione  e  obiettivo  programmatico  del  patto  di
stabilita' interno» sono sostituite dalle seguenti «di  verifica  dei
vincoli di finanza pubblica»;
    l) al paragrafo 9.5 le parole «128 del decreto legislativo n. 163
del 2006» sono sostituite dalle seguenti «21 del decreto  legislativo
n. 50 del 2016»;
    m) dopo il paragrafo 11 e' inserito il seguente  paragrafo:  «12.
Per le Regioni a statuto speciale  e  per  le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  nonche'  per  gli  enti  locali  ricadenti  nei
rispettivi territori, resta fermo quanto previsto dall'art. 2,  comma
3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.».
                              Art. 2

Allegato  4/2  -  Principio  contabile  applicato  concernente  la
                      contabilita' finanziaria

  1. Al paragrafo 5.4 del Principio contabile  applicato  concernente
la contabilita'  finanziaria  di  cui  all'allegato  4/2  al  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  sono  apportate  le  seguente
modifiche:
    a) dopo le parole «Il fondo pluriennale vincolato e' formato solo
da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento
di investimenti, accertate e  imputate  agli  esercizi  precedenti  a
quelli  di  imputazione  delle  relative  spese.»  sono  inserite  le
seguenti « Nel  caso  di  entrate  del  titolo  quinto  destinate  al
finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate
agli esercizi precedenti  a  quelli  di  imputazione  delle  relative
spese, al fine di dare attuazione  al  principio  contabile  generale
della  competenza  finanziaria  e'  istituito  il  fondo  pluriennale
vincolato per attivita' finanziarie».
    b) dopo le parole «Nel corso dell'esercizio, la cancellazione  di
un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato» sono  inserite
le  seguenti  «effettuata  dopo  l'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio precedente»
    c) le parole «che deve  essere  ridotto»  sono  sostituite  dalla
seguente «e,»;
    d) dopo le parole «in occasione del rendiconto» sono inserite  le
seguenti «dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del
fondo pluriennale di spesa».
                              Art. 3

Allegato  4/3  -  Principio  contabile  applicato  concernente  la
contabilita'  economico  patrimoniale  degli  enti  in  contabilita'
                            finanziaria

  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di  cui
all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) il paragrafo 4.4, e' sostituito dai seguenti:
      4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti
da  contributi  agli  investimenti  di    competenza    economica
dell'esercizio.  Sono  di  competenza  economica  dell'esercizio  i
proventi derivanti da contributi  agli  investimenti  destinati  alla
concessione di contributi agli investimenti a favore di  altri  enti,
che costituiscono un  onere  di  competenza  economica  del  medesimo
esercizio. I proventi  riguardanti  i  contributi  agli  investimenti
ricevuti nel  corso  dell'esercizio  destinati  alla  concessione  di
contributi  a  terzi  che  non  sono  di  competenza  economica
dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito e' stato
accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto  passivo
(provento sospeso), originato dalla  sospensione  dal  contributo  in
conto investimenti e'  ridotto  a  fronte  della  rilevazione  di  un
provento (quota annuale di contributo agli investimenti)  di  importo
corrispondente  agli  oneri  per  i  contributi  agli  investimenti
correlati di competenza di  ciascun  esercizio.  Sono  di  competenza
economica dell'esercizio in cui  sono  stati  acquisiti,  i  proventi
derivanti dai contributi  ricevuti  negli  esercizi  successivi  alla
registrazione degli oneri riguardanti  i  correlati  contributi  agli
investimenti.
      4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva  la
quota di competenza dell'esercizio di  contributi  agli  investimenti
accertati dall'ente, destinati  alla  realizzazione  di  investimenti
diretti, interamente sospesi nell'esercizio  in  cui  il  credito  e'
stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio e' definita in
conformita'  con  il  piano  di  ammortamento  del  cespite  cui  il
contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del
cespite cui il contributo  si  riferisce.  Pertanto,  annualmente  il
risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione  dal
contributo in conto investimenti ottenuto  dall'ente,  e'  ridotto  a
fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di  contributo
agli  investimenti)  di  importo  proporzionale  alla  quota  di
ammortamento  del  bene  finanziato.  In  tal  modo,  l'effetto  sul
risultato  di  gestione  della  componente  economica  negativa
(ammortamento) e' «sterilizzato» annualmente  mediante  l'imputazione
della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli
investimenti). Si precisa che l'imputazione della  quota  annuale  di
contribuiti  agli  investimenti  e'  proporzionale  al  rapporto  tra
l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo  di
acquisizione del cespite. Piu' precisamente, nell'ipotesi in  cui  il
contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la
quota annuale di contributi agli investimenti e' pari al  100%  della
quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo  finanzia
il 70% dei costi di acquisizione del cespite,  la  quota  annuale  di
contributi agli investimenti e' pari al 70% della  quota  annuale  di
ammortamento del cespite ecc.
    b) al paragrafo 4.22 le parole  «in  quanto  l'applicazione  del»
sono sostituite dalle seguenti «con riferimento  alle  partecipazioni
valutate con il»;
    c) al paragrafo 4.22 le parole «6.1.3 a) produce» sono sostituite
dalle seguenti «6.1.3 b) che produce»;
    d) al paragrafo  4.22,  dopo  le  parole  «medesimi  effetti  del
fondo.»  sono  inserite  le  seguenti  «Con  riferimento  alle
partecipazioni in enti e societa' partecipate  non  valutate  con  il
metodo  del  patrimonio  netto  l'accantonamento  al  fondo  perdite
societa' partecipate  deve  presentare  un  importo  almeno  pari  al
corrispondente fondo accantonato nelle scritture  della  contabilita'
finanziaria»;
    f) Al paragrafo 6.1.3, lettera a) le parole «Nel caso in cui  non
risulti possibile» sono sostituite dalle seguenti «Nell'esercizio  in
cui non risulti possibile»;
    g) Al paragrafo 6.1.3, lettera a), le parole  «la  partecipazione
e' iscritta nello stato patrimoniale  al  costo  di  acquisto,»  sono
sostituite dalle seguenti «le partecipazioni in societa'  controllate
o partecipate sono iscritte nello  stato  patrimoniale  al  costo  di
acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio  precedente.
Se  non  e'  possibile  adottare  il  metodo  del  patrimonio  netto
dell'esercizio  precedente  per  l'impossibilita'  di  acquisire  il
bilancio o il rendiconto di tale esercizio,  le  partecipazioni  sono
iscritte al costo di acquisto; per le  partecipazioni  che  non  sono
state oggetto di operazioni di compravendita  cui  non  e'  possibile
applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore  del
patrimonio netto» dell'esercizio  di  prima  iscrizione  nello  stato
patrimoniale della capogruppo. Nel rispetto del  principio  contabile
generale  n.  11.  della  continuita'  e  della  costanza  di  cui
all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di  acquisto  (o
del metodo del patrimonio netto dell'esercizio  di  prima  iscrizione
nello  stato  patrimoniale)  diventa  definitiva.  Nell'ambito  delle
scritture di assestamento dell'esercizio di  prima  applicazione  del
criterio del costo  di  acquisto  alle  partecipazioni  di  controllo
valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione:
      1) se il costo di acquisto della partecipazione e' superiore al
valore della corrispondente quota  del  patrimonio  netto  risultante
dall'ultimo rendiconto approvato, la  differenza  positiva  (che  non
corrisponde ad  effettive  attivita'  recuperabili,  ma  a  probabili
perdite  future),  e'  imputata  ad  incremento  del  valore  della
partecipazione e in contropartita ad  incremento  del  Fondo  perdite
societa' partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa26
;
      2) se il costo di acquisto della partecipazione e' inferiore al
valore della  corrispondente  quota  del  patrimonio  netto  iscritto
nell'ultimo  rendiconto  approvato,  per  la  differenza  nel  conto
economico  sono  registrati  oneri  derivanti  da  Svalutazioni  di
partecipazioni, indicandone le ragioni  nella  nota  integrativa.  In
alternativa, e' possibile ridurre le  riserve  del  patrimonio  netto
vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio27 ».

              Parte di provvedimento in formato grafico

    h) al paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «sono  valutate
in base al «metodo del patrimonio netto»» sono inserite  le  seguenti
«, salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di
esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi  predisposti  ai  fini
dell'approvazione), nei quali la  partecipazione  e'  iscritta  nello
stato patrimoniale al costo di acquisto o al  metodo  del  patrimonio
netto dell'esercizio precedente. Se  non  e'  possibile  adottare  il
metodo  del  patrimonio  netto  dell'esercizio  precedente  per
l'impossibilita' di acquisire il bilancio o  il  rendiconto  di  tale
esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto;  per
le partecipazioni  che  non  sono  state  oggetto  di  operazioni  di
compravendita cui non e' possibile applicare il criterio  del  costo,
si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto»  dell'esercizio
di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.»;
    i) al paragrafo 6.1.3, lettera b),  dopo  le  parole  «Si  rinvia
all'esempio  n.  13.»  sono  inserite  le  seguenti  «In  attuazione
dell'art. 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione
sulla  gestione  allegata  al  rendiconto  indica  il  criterio  di
valutazione adottato per tutte  le  partecipazioni  azionarie  e  non
azionare in enti e societa' controllate e partecipate  (se  il  costo
storico o il metodo del  patrimonio  netto).  La  relazione  illustra
altresi'  le  variazioni  dei  criteri  di  valutazione  rispetto  al
precedente esercizio.»;
    j) al paragrafo 7.2 sono soppresse le seguente parole «I  criteri
di iscrizione e valutazione sono quelli previsti dal documento OIC 22
dei principi contabili «Conti d'Ordine» e «, prevista dall'art. 2424,
comma 3, codice civile,».
                              Art. 4

Allegato 4/4 - Principio contabile applicato concernente il  bilancio
                            consolidato

  1.  Al  Principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio
consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, dopo il paragrafo 6 e' inserita l'Appendice  tecnica  e
l'Esempio n. 1, riportata in allegato al presente decreto.
                              Art. 5

              Allegato 6 - Piano dei conti integrato

  1. Al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al piano dei conti finanziario di cui all'allegato n.  6/1  al
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
      1) sono inserite le seguenti nuove voci:
        - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme  di
polizia  amministrativa  a  carico  delle  amministrazioni  pubbliche
E.3.02.01.01.002;
        - Proventi da multe e sanzioni  per  violazioni  delle  norme
urbanistiche    a    carico    delle    amministrazioni    pubbliche
E.3.02.01.01.003;
        - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del
codice  della  strada  a  carico  delle  amministrazioni  pubbliche
E.3.02.01.01.004;
        - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni  e  oblazioni  a
carico delle amministrazioni pubbliche E.3.02.01.01.999;
        - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme  di
polizia amministrativa a carico delle famiglie E.3.02.02.01.002;
        - Proventi da multe e sanzioni  per  violazioni  delle  norme
urbanistiche a carico delle famiglie E.3.02.02.01.003;
        - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del
codice della strada a carico delle famiglie E.3.02.02.01.004;
        - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni  e  oblazioni  a
carico delle famiglie E.3.02.02.01.999;
        - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme  di
polizia amministrativa a carico delle imprese E.3.02.03.01.002;
        - Proventi da multe e sanzioni  per  violazioni  delle  norme
urbanistiche a carico delle imprese E.3.02.03.01.003;
        - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del
codice della strada a carico delle imprese E.3.02.03.01.004;
        - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni  e  oblazioni  a
carico delle imprese E.3.02.03.01.999;
        - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme  di
polizia amministrativa a carico  delle  Istituzioni  Sociali  Private
E.3.02.04.01.002;
        - Proventi da multe e sanzioni  per  violazioni  delle  norme
urbanistiche  a  carico  delle  Istituzioni    Sociali    Private
E.3.02.04.01.003;
        - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del
codice della  strada  a  carico  delle  Istituzioni  Sociali  Private
E.3.02.04.01.004;
        - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni  e  oblazioni  a
carico delle Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.01.999;
        -  Alienazione  di  partecipazioni  in  PA  incluse  nelle
Amministrazioni locali E.5.01.01.05.000
        - Alienazioni di partecipazioni  in  PA  controllate  incluse
nelle Amministrazioni Locali E.5.01.01.05.001
        - Alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in
PA partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali E.5.01.01.05.002
        - Alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in
altre PA incluse nelle Amministrazioni Locali E.5.01.01.05.003
        -  Accantonamenti  al  fondo  perdite  societa'  ed  enti
partecipati U.1.10.01.05.000;
        -  Accantonamenti  al  fondo  perdite  societa'  partecipate
U.1.10.01.05.001;
        -  Accantonamenti  al  fondo  o  perdite  enti  partecipati
U.1.10.01.05.002;
        - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  acquisiti
mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.07.005
        - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti  di  capitale
in PA incluse nelle Amministrazioni Locali U.3.01.01.05.000;
        - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti  di  capitale
in  PA  controllate  incluse    nelle    Amministrazioni    Locali
U.3.01.01.05.001;
        - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti  di  capitale
in  PA  partecipate  incluse    nelle    Amministrazioni    Locali
U.3.01.01.05.002;
        - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti  di  capitale
in altre PA incluse nelle Amministrazioni Locali U.3.01.01.05.003;
        -  Fondo  pluriennale  vincolato  per  attivita'  finanziarie
U.3.04.09.00.000;
        -  Fondo  pluriennale  vincolato  per  attivita'  finanziarie
U.3.04.09.01.000;
        -  Fondo  pluriennale  vincolato  per  attivita'  finanziarie
U.3.04.09.01.001.
      2) sono cancellate le seguenti voci:
        - Imposta di bollo E.1.01.01.34.000;
        -  Imposta  di  bollo  riscossa  a  seguito  dell'attivita'
ordinaria di gestione E.1.01.01.34.001;
        - Imposta  di  bollo  riscossa  a  seguito  di  attivita'  di
verifica e controllo E.1.01.01.34.002;
        - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni  a  carico
delle amministrazioni pubbliche E.3.02.01.01.001;
        - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni  a  carico
delle famiglie E.3.02.02.01.001;
        - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni  a  carico
delle imprese E.3.02.03.01.001;
        - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni  a  carico
delle Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.01.001;
        - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di  trasporto
ad uso militare U.1.03.02.09.002.
    b) al piano dei conti economico di cui  all'allegato  n.  6/2  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti
modifiche:
      1) sono inserite le seguenti nuove voci:
        - 1.4.2.01.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche;
        - 1.4.2.01.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche;
        - 1.4.2.01.01.004 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche;
        - 1.4.2.01.01.999 Altre multe, ammende, sanzioni e  oblazioni
a carico delle amministrazioni pubbliche;
        -1.4.2.02.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle  norme
di polizia amministrativa a carico delle famiglie;
        - 1.4.2.02.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
urbanistiche a carico delle famiglie;
        - 1.4.2.02.01.004 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
del codice della strada a carico delle famiglie;
        - 1.4.2.02.01.999 Altre multe, ammende, sanzioni e  oblazioni
a carico delle famiglie;
        - 1.4.2.03.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
di polizia amministrativa a carico delle imprese;
        - 1.4.2.03.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
urbanistiche a carico delle imprese;
        - 1.4.2.03.01.004 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
del codice della strada a carico delle imprese;
        - 1.4.2.03.01.999 Altre multe, ammende, sanzioni e  oblazioni
a carico delle imprese;
        - 1.4.2.04.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
di polizia amministrativa a carico delle Istituzioni Sociali Private;
        - 1.4.2.04.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
urbanistiche a carico delle Istituzioni Sociali Private;
        - 1.4.2.04.01.004 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private;
        - 1.4.2.04.01.999 Altre multe, ammende, sanzioni e  oblazioni
a carico delle Istituzioni Sociali Private;
        -  2.3.1.01.05.999  Altri  tributi  trasferiti  a  titolo  di
devoluzioni;
        - 2.4.2.01.01.002 Accantonamenti al  fondo  perdite  societa'
partecipate;
        -  2.4.2.01.01.003  Accantonamenti  a  fondo  perdite  enti
partecipate;
        - 2.4.2.01.01.999 Accantonamenti per altri rischi;
        - 5.1.4.04.05 Minusvalenze da alienazione  di  partecipazioni
in PA incluse nelle Amministrazioni locali;
        -  5.1.4.04.05.001  Minusvalenze    da    alienazione    di
partecipazioni  in  PA  controllate  incluse  nelle  Amministrazioni
locali;
        -  5.1.4.04.05.002  Minusvalenze    da    alienazione    di
partecipazioni  in  PA  partecipate  incluse  nelle  Amministrazioni
locali;
        -  5.1.4.04.05.003  Minusvalenze    da    alienazione    di
partecipazioni in altre PA incluse nelle Amministrazioni locali;
        - 5.2.4.04.05 Plusvalenze da alienazione di partecipazioni in
PA incluse nelle Amministrazioni locali;
        -  5.2.4.04.05.001    Plusvalenze    da    alienazione    di
partecipazioni  in  PA  controllate  incluse  nelle  Amministrazioni
locali;
        -  5.2.4.04.05.002    Plusvalenze    da    alienazione    di
partecipazioni  in  PA  partecipate  incluse  nelle  Amministrazioni
locali;
        -  5.2.4.04.05.003    Plusvalenze    da    alienazione    di
partecipazioni in altre PA incluse nelle Amministrazioni locali;
      2) sono cancellate le seguenti voci:
        - 1.4.2.01.01.001 Multe,  ammende,  sanzioni  e  oblazioni  a
carico delle amministrazioni pubbliche;
        - 1.4.2.02.01.001 Multe,  ammende,  sanzioni  e  oblazioni  a
carico delle famiglie;
        - 1.4.2.03.01.001 Multe,  ammende,  sanzioni  e  oblazioni  a
carico delle imprese
        - 1.4.2.04.01.001 Multe,  ammende,  sanzioni  e  oblazioni  a
carico delle Istituzioni Sociali Private;
        - 2.4.2.01.01.001 Accantonamenti per rischi;
      3) e' modificata la descrizione della seguente voce:
        - 2.3.1.02.01.007 Oneri per il personale in quiescenza
    c) al piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato n. 6/3  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti
modifiche:
      1) sono inserite le seguenti nuove voci:
        - 1.2.3.01.12 Partecipazioni in PA controllate incluse  nelle
Amministrazioni locali;
        - 1.2.3.01.12.01 Partecipazioni  in  PA  controllate  incluse
nelle Amministrazioni locali;
        - 1.2.3.01.12.01.001 Partecipazioni in PA controllate incluse
nelle Amministrazioni locali;
        - 1.2.3.01.13 Partecipazioni in PA partecipate incluse  nelle
Amministrazioni locali;
        - 1.2.3.01.13.01 Partecipazioni  in  PA  partecipate  incluse
nelle Amministrazioni locali;
        - 1.2.3.01.13.01.001 Partecipazioni in PA partecipate incluse
nelle Amministrazioni locali;
        -  1.2.3.01.14  Partecipazioni  in  altre  PA  incluse  nelle
Amministrazioni locali;
        - 1.2.3.01.14.01 Partecipazioni in  altre  PA  incluse  nelle
Amministrazioni locali;
        - 1.2.3.01.14.01.001 Partecipazioni in altre PA incluse nelle
Amministrazioni locali;
        - 1.3.2.02.10.01.012 Crediti da Alienazione di partecipazioni
in PA controllate incluse nelle Amministrazioni locali;
        - 1.3.2.02.10.01.013 Crediti da Alienazione di partecipazioni
in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni locali;
        - 1.3.2.02.10.01.014 Crediti da Alienazione di partecipazioni
in altre PA incluse nelle Amministrazioni locali;
        - 2.2.9.99.01 Fondo perdite societa' e enti partecipati;
        - 2.2.9.99.01.01 Fondo perdite societa' e enti partecipati;
        - 2.2.9.99.01.01.001 Fondo perdite societa' partecipate;
        - 2.2.9.99.01.01.002 Fondo perdite enti partecipati;
        -  2.4.3.01.02.99  Altri  tributi  trasferiti  a  titolo  di
devoluzioni;
        - 2.4.3.01.02.99.999 Altri tributi  trasferiti  a  titolo  di
devoluzioni;
        - 3.1.1.01.08 Creditori per impegni su esercizi futuri;
        - 3.1.1.01.08.01 Creditori per impegni su esercizi futuri;
        -  3.1.1.01.08.01.001  Creditori  per  impegni  su  esercizi
futuri;
        - 3.1.1.02.02 Creditori per Contributi  agli  investimenti  e
trasferimenti in conto capitale da effettuare;
        - 3.1.1.02.02.01 Creditori per Contributi agli investimenti e
trasferimenti in conto capitale da effettuare;
        -  3.1.1.02.02.01.001  Creditori  per  Contributi    agli
investimenti e trasferimenti in conto capitale da effettuare;
      2) sono cancellate le seguenti voci:
        - 2.1.2.04.99 Altre riserve indisponibili.
        - 2.1.2.04.99.99 Altre riserve indisponibili
        - 2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili
      3) e' modificata la denominazione delle seguenti voci:
        - 3.1.3.01.02.01.001 Debitori per fidejussioni  a  favore  di
altre Amministrazioni pubbliche;
        - 3.1.3.02.02.01.001 Debitori per fidejussioni  a  favore  di
imprese controllate;
        - 3.1.3.03.02.01.001 Debitori per fidejussioni  a  favore  di
imprese partecipate;
        - 3.1.3.04.02.01.001 Debitori per fidejussioni  a  favore  di
altre imprese;
      4)  nella  colonna  «Raccordo  con  stato  patrimoniale»,  alla
seguente voce e' attribuito il codice CO 1
        -  3.1.1.02.01.01.001  Contributi  agli  investimenti  e
trasferimenti in conto capitale da effettuare;
      5)  nella  colonna  «Raccordo  con  stato  patrimoniale»,  alle
seguenti voce e' attribuito il codice CO 2:
        - 3.1.2.02.01.01.001 Beni di terzi in uso;
        - 3.1.2.02.02.01.001 Depositanti beni;
      6)  nella  colonna  «Raccordo  con  stato  patrimoniale»,  alle
seguenti voce e' attribuito il codice CO 3:
        - 3.1.2.01.01.01.001 Beni dati in uso a terzi;
        - 3.1.2.01.02.01.001 Depositari beni propri;
      7)  nella  colonna  «Raccordo  con  stato  patrimoniale»,  alle
seguenti voce e' attribuito il codice CO 4:
        -  3.1.3.01.01.01.001  Fidejussioni  per  conto  di  altre
Amministrazioni pubbliche;
        - 3.1.3.01.02.01.001 Debitori per fidejussioni  a  favore  di
altre Amministrazioni pubbliche;
        -  3.1.3.01.03.01.001  Altre  garanzie  per  conto  di  altre
Amministrazioni pubbliche;
        - 3.1.3.01.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore  di
altre Amministrazioni pubbliche;
      8)  nella  colonna  «Raccordo  con  stato  patrimoniale»,  alle
seguenti voce e' attribuito il codice CO 5:
        -  3.1.3.02.01.01.001  Fidejussioni  per  conto  di  imprese
controllate;
        - 3.1.3.02.02.01.001 Debitori per fidejussioni  a  favore  di
imprese controllate;
        - 3.1.3.02.03.01.001 Altre  garanzie  per  conto  di  imprese
controllate;
        - 3.1.3.02.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore  di
imprese controllate;
      9)  nella  colonna  «Raccordo  con  stato  patrimoniale»,  alle
seguenti voce e' attribuito il codice CO 6:
        -  3.1.3.03.01.01.001  Fidejussioni  per  conto  di  imprese
partecipate;
        - 3.1.3.03.02.01.001 Debitori per fidejussioni  a  favore  di
imprese partecipate;
        - 3.1.3.03.03.01.001 Altre  garanzie  per  conto  di  imprese
partecipate;
        - 3.1.3.03.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore  di
imprese partecipate;
      10) nella  colonna  «Raccordo  con  stato  patrimoniale»,  alle
seguenti voce e' attribuito il codice CO 7:
        - 3.1.3.04.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre imprese;
        - 3.1.3.04.02.01.001 Debitori per fidejussioni  a  favore  di
altre imprese;
        -  3.1.3.04.03.01.001  Altre  garanzie  per  conto  di  altre
imprese;
        - 3.1.3.04.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore  di
altre imprese.
      11) nella  colonna  «Raccordo  con  stato  patrimoniale»,  alle
seguente voce e' attribuito il codice P C:
        - 2.3.1.01.01.01.001 Fondo per trattamento fine rapporto
  2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1  entrano  in  vigore  il  1°
gennaio 2019 e, con la medesima decorrenza, le  modifiche  del  piano
dei conti finanziario di cui al comma 1, lettera  a),  sono  recepite
nell'allegato A decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
del 9 giugno 2016, concernente  l'adeguamento  della  codifica  SIOPE
degli enti territoriali e dei loro organismi e  enti  strumentali  in
contabilita' finanziaria, al piano dei conti integrato. In attuazione
di quanto previsto dall'art. 1,  comma  9,  del  predetto  decreto  9
giugno  2016,  di  tale  aggiornamento  e'  data  comunicazione  alla
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, ai fini della trasmissione alle Regioni  e  alle
Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
salvo quanto dall'art. 5, comma 2.

    Roma, 29 agosto 2018

                Il Ragioniere generale dello Stato
                              Franco

                        Il Capo Dipartimento
                per gli affari interni e territoriali
                              Belgiorno

                        Il Capo Dipartimento
              per gli affari regionali e le autonomie
                              Naddeo

                                                            Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico


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