[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 agosto 2018
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.
(18A05861) [/b]
[color=red][b](GU n.213 del 13-9-2018)[/b][/color]
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del consiglio dei ministri
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,
esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della
raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il
Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati
«sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta
della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»;
Visto il comma 7- ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti
integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli
enti territoriali;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha
trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie»;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione dell'11 luglio 2018.
Decreta:
Art. 1
Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la
programmazione
1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 5.1 le parole «del Patto di stabilita' interno
(PSI)» sono sostituite dalle seguenti «di finanza pubblica»;
b) al paragrafo 5.3 le parole «del Patto di stabilita' interno»
sono sostituite dalle seguenti «di finanza pubblica»;
c) al paragrafo 7, lettera g). le parole «del Patto di stabilita'
interno» sono sostituite dalle seguenti «dei vincoli di finanza
pubblica»;
d) al paragrafo 8.1 sono eliminate le parole «le disposizioni del
patto di stabilita' interno e con»;
e) al paragrafo 8.2, lettera i), le parole «ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali» sono sostituite dalle
seguenti «al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di
cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016»;
f) al paragrafo 8.2, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente
lettera «i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi
svolta in conformita' al programma biennale di forniture e servizi di
cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016;»;
g) al paragrafo 8.2, Parte 1, sono eliminate le seguenti parole
«Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilita' con i
vincoli del patto di stabilita' interno, anche in termini di flussi
di cassa».
h) al paragrafo 8.2, Parte 1, le parole «del Patto di Stabilita'
interno» sono sostituite dalle seguenti «degli obiettivi di finanza
pubblica»;
i) al paragrafo 8.2, Parte 2, le parole «ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali» sono sostituite dalle
seguenti «al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi
aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n.
50 del 2016»;
j) al paragrafo 8.2, Parte 2, le parole «Nel DUP dovranno essere
inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi
all'attivita' istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede
la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla
possibilita' di redigere piani triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 98/2011 - legge 111/2011» sono sostituite dalle
seguenti «Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori
strumenti di programmazione relativi all'attivita' istituzionale
dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e
provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti
sono approvati con il DUP, senza necessita' di ulteriori
deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di
forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del decreto
legislativo n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della
spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007.
Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli
documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente
precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di
programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal
DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.
Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione
dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti
per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di
programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal
DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota
di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la
legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere
inseriti nel DUP.
In particolare, si richiamano i termini previsti per
l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere
pubbliche dall'art. 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio
2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali:
"Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco
annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo
periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma
triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli
eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni
dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza
delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto
al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open
data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29
del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di
pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il
rispetto dei termini di cui al presente comma"».
k) al paragrafo 9.3, lettera l), le parole «della concordanza tra
bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di
stabilita' interno» sono sostituite dalle seguenti «di verifica dei
vincoli di finanza pubblica»;
l) al paragrafo 9.5 le parole «128 del decreto legislativo n. 163
del 2006» sono sostituite dalle seguenti «21 del decreto legislativo
n. 50 del 2016»;
m) dopo il paragrafo 11 e' inserito il seguente paragrafo: «12.
Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di
Trento e Bolzano, nonche' per gli enti locali ricadenti nei
rispettivi territori, resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma
3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.».
Art. 2
Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la
contabilita' finanziaria
1. Al paragrafo 5.4 del Principio contabile applicato concernente
la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguente
modifiche:
a) dopo le parole «Il fondo pluriennale vincolato e' formato solo
da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento
di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a
quelli di imputazione delle relative spese.» sono inserite le
seguenti « Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al
finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate
agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative
spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale
della competenza finanziaria e' istituito il fondo pluriennale
vincolato per attivita' finanziarie».
b) dopo le parole «Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di
un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato» sono inserite
le seguenti «effettuata dopo l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente»
c) le parole «che deve essere ridotto» sono sostituite dalla
seguente «e,»;
d) dopo le parole «in occasione del rendiconto» sono inserite le
seguenti «dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del
fondo pluriennale di spesa».
Art. 3
Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la
contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita'
finanziaria
1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita'
economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui
all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il paragrafo 4.4, e' sostituito dai seguenti:
4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti
da contributi agli investimenti di competenza economica
dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i
proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla
concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti,
che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo
esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti
ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di
contributi a terzi che non sono di competenza economica
dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito e' stato
accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo
(provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in
conto investimenti e' ridotto a fronte della rilevazione di un
provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo
corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti
correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza
economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi
derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla
registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli
investimenti.
4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la
quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti
accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti
diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito e'
stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio e' definita in
conformita' con il piano di ammortamento del cespite cui il
contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del
cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il
risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal
contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, e' ridotto a
fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo
agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di
ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul
risultato di gestione della componente economica negativa
(ammortamento) e' «sterilizzato» annualmente mediante l'imputazione
della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli
investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di
contribuiti agli investimenti e' proporzionale al rapporto tra
l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di
acquisizione del cespite. Piu' precisamente, nell'ipotesi in cui il
contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la
quota annuale di contributi agli investimenti e' pari al 100% della
quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia
il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di
contributi agli investimenti e' pari al 70% della quota annuale di
ammortamento del cespite ecc.
b) al paragrafo 4.22 le parole «in quanto l'applicazione del»
sono sostituite dalle seguenti «con riferimento alle partecipazioni
valutate con il»;
c) al paragrafo 4.22 le parole «6.1.3 a) produce» sono sostituite
dalle seguenti «6.1.3 b) che produce»;
d) al paragrafo 4.22, dopo le parole «medesimi effetti del
fondo.» sono inserite le seguenti «Con riferimento alle
partecipazioni in enti e societa' partecipate non valutate con il
metodo del patrimonio netto l'accantonamento al fondo perdite
societa' partecipate deve presentare un importo almeno pari al
corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilita'
finanziaria»;
f) Al paragrafo 6.1.3, lettera a) le parole «Nel caso in cui non
risulti possibile» sono sostituite dalle seguenti «Nell'esercizio in
cui non risulti possibile»;
g) Al paragrafo 6.1.3, lettera a), le parole «la partecipazione
e' iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto,» sono
sostituite dalle seguenti «le partecipazioni in societa' controllate
o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di
acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente.
Se non e' possibile adottare il metodo del patrimonio netto
dell'esercizio precedente per l'impossibilita' di acquisire il
bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono
iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono
state oggetto di operazioni di compravendita cui non e' possibile
applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del
patrimonio netto» dell'esercizio di prima iscrizione nello stato
patrimoniale della capogruppo. Nel rispetto del principio contabile
generale n. 11. della continuita' e della costanza di cui
all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o
del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione
nello stato patrimoniale) diventa definitiva. Nell'ambito delle
scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del
criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo
valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione:
1) se il costo di acquisto della partecipazione e' superiore al
valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante
dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non
corrisponde ad effettive attivita' recuperabili, ma a probabili
perdite future), e' imputata ad incremento del valore della
partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite
societa' partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa26
;
2) se il costo di acquisto della partecipazione e' inferiore al
valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto
nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto
economico sono registrati oneri derivanti da Svalutazioni di
partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa. In
alternativa, e' possibile ridurre le riserve del patrimonio netto
vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio27 ».
Parte di provvedimento in formato grafico
h) al paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «sono valutate
in base al «metodo del patrimonio netto»» sono inserite le seguenti
«, salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di
esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini
dell'approvazione), nei quali la partecipazione e' iscritta nello
stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio
netto dell'esercizio precedente. Se non e' possibile adottare il
metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per
l'impossibilita' di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale
esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per
le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di
compravendita cui non e' possibile applicare il criterio del costo,
si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto» dell'esercizio
di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.»;
i) al paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «Si rinvia
all'esempio n. 13.» sono inserite le seguenti «In attuazione
dell'art. 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione
sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di
valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non
azionare in enti e societa' controllate e partecipate (se il costo
storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra
altresi' le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al
precedente esercizio.»;
j) al paragrafo 7.2 sono soppresse le seguente parole «I criteri
di iscrizione e valutazione sono quelli previsti dal documento OIC 22
dei principi contabili «Conti d'Ordine» e «, prevista dall'art. 2424,
comma 3, codice civile,».
Art. 4
Allegato 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato
1. Al Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, dopo il paragrafo 6 e' inserita l'Appendice tecnica e
l'Esempio n. 1, riportata in allegato al presente decreto.
Art. 5
Allegato 6 - Piano dei conti integrato
1. Al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al piano dei conti finanziario di cui all'allegato n. 6/1 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le
seguenti modifiche:
1) sono inserite le seguenti nuove voci:
- Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di
polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche
E.3.02.01.01.002;
- Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme
urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche
E.3.02.01.01.003;
- Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del
codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche
E.3.02.01.01.004;
- Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a
carico delle amministrazioni pubbliche E.3.02.01.01.999;
- Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di
polizia amministrativa a carico delle famiglie E.3.02.02.01.002;
- Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme
urbanistiche a carico delle famiglie E.3.02.02.01.003;
- Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del
codice della strada a carico delle famiglie E.3.02.02.01.004;
- Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a
carico delle famiglie E.3.02.02.01.999;
- Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di
polizia amministrativa a carico delle imprese E.3.02.03.01.002;
- Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme
urbanistiche a carico delle imprese E.3.02.03.01.003;
- Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del
codice della strada a carico delle imprese E.3.02.03.01.004;
- Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a
carico delle imprese E.3.02.03.01.999;
- Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di
polizia amministrativa a carico delle Istituzioni Sociali Private
E.3.02.04.01.002;
- Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme
urbanistiche a carico delle Istituzioni Sociali Private
E.3.02.04.01.003;
- Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del
codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private
E.3.02.04.01.004;
- Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a
carico delle Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.01.999;
- Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle
Amministrazioni locali E.5.01.01.05.000
- Alienazioni di partecipazioni in PA controllate incluse
nelle Amministrazioni Locali E.5.01.01.05.001
- Alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in
PA partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali E.5.01.01.05.002
- Alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in
altre PA incluse nelle Amministrazioni Locali E.5.01.01.05.003
- Accantonamenti al fondo perdite societa' ed enti
partecipati U.1.10.01.05.000;
- Accantonamenti al fondo perdite societa' partecipate
U.1.10.01.05.001;
- Accantonamenti al fondo o perdite enti partecipati
U.1.10.01.05.002;
- Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile acquisiti
mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.07.005
- Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
in PA incluse nelle Amministrazioni Locali U.3.01.01.05.000;
- Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
in PA controllate incluse nelle Amministrazioni Locali
U.3.01.01.05.001;
- Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali
U.3.01.01.05.002;
- Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
in altre PA incluse nelle Amministrazioni Locali U.3.01.01.05.003;
- Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie
U.3.04.09.00.000;
- Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie
U.3.04.09.01.000;
- Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie
U.3.04.09.01.001.
2) sono cancellate le seguenti voci:
- Imposta di bollo E.1.01.01.34.000;
- Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione E.1.01.01.34.001;
- Imposta di bollo riscossa a seguito di attivita' di
verifica e controllo E.1.01.01.34.002;
- Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico
delle amministrazioni pubbliche E.3.02.01.01.001;
- Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico
delle famiglie E.3.02.02.01.001;
- Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico
delle imprese E.3.02.03.01.001;
- Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico
delle Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.01.001;
- Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
ad uso militare U.1.03.02.09.002.
b) al piano dei conti economico di cui all'allegato n. 6/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti
modifiche:
1) sono inserite le seguenti nuove voci:
- 1.4.2.01.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche;
- 1.4.2.01.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche;
- 1.4.2.01.01.004 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche;
- 1.4.2.01.01.999 Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni
a carico delle amministrazioni pubbliche;
-1.4.2.02.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
di polizia amministrativa a carico delle famiglie;
- 1.4.2.02.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
urbanistiche a carico delle famiglie;
- 1.4.2.02.01.004 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
del codice della strada a carico delle famiglie;
- 1.4.2.02.01.999 Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni
a carico delle famiglie;
- 1.4.2.03.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
di polizia amministrativa a carico delle imprese;
- 1.4.2.03.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
urbanistiche a carico delle imprese;
- 1.4.2.03.01.004 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
del codice della strada a carico delle imprese;
- 1.4.2.03.01.999 Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni
a carico delle imprese;
- 1.4.2.04.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
di polizia amministrativa a carico delle Istituzioni Sociali Private;
- 1.4.2.04.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
urbanistiche a carico delle Istituzioni Sociali Private;
- 1.4.2.04.01.004 Multe e sanzioni per violazioni delle norme
del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private;
- 1.4.2.04.01.999 Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni
a carico delle Istituzioni Sociali Private;
- 2.3.1.01.05.999 Altri tributi trasferiti a titolo di
devoluzioni;
- 2.4.2.01.01.002 Accantonamenti al fondo perdite societa'
partecipate;
- 2.4.2.01.01.003 Accantonamenti a fondo perdite enti
partecipate;
- 2.4.2.01.01.999 Accantonamenti per altri rischi;
- 5.1.4.04.05 Minusvalenze da alienazione di partecipazioni
in PA incluse nelle Amministrazioni locali;
- 5.1.4.04.05.001 Minusvalenze da alienazione di
partecipazioni in PA controllate incluse nelle Amministrazioni
locali;
- 5.1.4.04.05.002 Minusvalenze da alienazione di
partecipazioni in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni
locali;
- 5.1.4.04.05.003 Minusvalenze da alienazione di
partecipazioni in altre PA incluse nelle Amministrazioni locali;
- 5.2.4.04.05 Plusvalenze da alienazione di partecipazioni in
PA incluse nelle Amministrazioni locali;
- 5.2.4.04.05.001 Plusvalenze da alienazione di
partecipazioni in PA controllate incluse nelle Amministrazioni
locali;
- 5.2.4.04.05.002 Plusvalenze da alienazione di
partecipazioni in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni
locali;
- 5.2.4.04.05.003 Plusvalenze da alienazione di
partecipazioni in altre PA incluse nelle Amministrazioni locali;
2) sono cancellate le seguenti voci:
- 1.4.2.01.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a
carico delle amministrazioni pubbliche;
- 1.4.2.02.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a
carico delle famiglie;
- 1.4.2.03.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a
carico delle imprese
- 1.4.2.04.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a
carico delle Istituzioni Sociali Private;
- 2.4.2.01.01.001 Accantonamenti per rischi;
3) e' modificata la descrizione della seguente voce:
- 2.3.1.02.01.007 Oneri per il personale in quiescenza
c) al piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato n. 6/3 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti
modifiche:
1) sono inserite le seguenti nuove voci:
- 1.2.3.01.12 Partecipazioni in PA controllate incluse nelle
Amministrazioni locali;
- 1.2.3.01.12.01 Partecipazioni in PA controllate incluse
nelle Amministrazioni locali;
- 1.2.3.01.12.01.001 Partecipazioni in PA controllate incluse
nelle Amministrazioni locali;
- 1.2.3.01.13 Partecipazioni in PA partecipate incluse nelle
Amministrazioni locali;
- 1.2.3.01.13.01 Partecipazioni in PA partecipate incluse
nelle Amministrazioni locali;
- 1.2.3.01.13.01.001 Partecipazioni in PA partecipate incluse
nelle Amministrazioni locali;
- 1.2.3.01.14 Partecipazioni in altre PA incluse nelle
Amministrazioni locali;
- 1.2.3.01.14.01 Partecipazioni in altre PA incluse nelle
Amministrazioni locali;
- 1.2.3.01.14.01.001 Partecipazioni in altre PA incluse nelle
Amministrazioni locali;
- 1.3.2.02.10.01.012 Crediti da Alienazione di partecipazioni
in PA controllate incluse nelle Amministrazioni locali;
- 1.3.2.02.10.01.013 Crediti da Alienazione di partecipazioni
in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni locali;
- 1.3.2.02.10.01.014 Crediti da Alienazione di partecipazioni
in altre PA incluse nelle Amministrazioni locali;
- 2.2.9.99.01 Fondo perdite societa' e enti partecipati;
- 2.2.9.99.01.01 Fondo perdite societa' e enti partecipati;
- 2.2.9.99.01.01.001 Fondo perdite societa' partecipate;
- 2.2.9.99.01.01.002 Fondo perdite enti partecipati;
- 2.4.3.01.02.99 Altri tributi trasferiti a titolo di
devoluzioni;
- 2.4.3.01.02.99.999 Altri tributi trasferiti a titolo di
devoluzioni;
- 3.1.1.01.08 Creditori per impegni su esercizi futuri;
- 3.1.1.01.08.01 Creditori per impegni su esercizi futuri;
- 3.1.1.01.08.01.001 Creditori per impegni su esercizi
futuri;
- 3.1.1.02.02 Creditori per Contributi agli investimenti e
trasferimenti in conto capitale da effettuare;
- 3.1.1.02.02.01 Creditori per Contributi agli investimenti e
trasferimenti in conto capitale da effettuare;
- 3.1.1.02.02.01.001 Creditori per Contributi agli
investimenti e trasferimenti in conto capitale da effettuare;
2) sono cancellate le seguenti voci:
- 2.1.2.04.99 Altre riserve indisponibili.
- 2.1.2.04.99.99 Altre riserve indisponibili
- 2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili
3) e' modificata la denominazione delle seguenti voci:
- 3.1.3.01.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di
altre Amministrazioni pubbliche;
- 3.1.3.02.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di
imprese controllate;
- 3.1.3.03.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di
imprese partecipate;
- 3.1.3.04.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di
altre imprese;
4) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alla
seguente voce e' attribuito il codice CO 1
- 3.1.1.02.01.01.001 Contributi agli investimenti e
trasferimenti in conto capitale da effettuare;
5) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle
seguenti voce e' attribuito il codice CO 2:
- 3.1.2.02.01.01.001 Beni di terzi in uso;
- 3.1.2.02.02.01.001 Depositanti beni;
6) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle
seguenti voce e' attribuito il codice CO 3:
- 3.1.2.01.01.01.001 Beni dati in uso a terzi;
- 3.1.2.01.02.01.001 Depositari beni propri;
7) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle
seguenti voce e' attribuito il codice CO 4:
- 3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre
Amministrazioni pubbliche;
- 3.1.3.01.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di
altre Amministrazioni pubbliche;
- 3.1.3.01.03.01.001 Altre garanzie per conto di altre
Amministrazioni pubbliche;
- 3.1.3.01.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore di
altre Amministrazioni pubbliche;
8) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle
seguenti voce e' attribuito il codice CO 5:
- 3.1.3.02.01.01.001 Fidejussioni per conto di imprese
controllate;
- 3.1.3.02.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di
imprese controllate;
- 3.1.3.02.03.01.001 Altre garanzie per conto di imprese
controllate;
- 3.1.3.02.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore di
imprese controllate;
9) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle
seguenti voce e' attribuito il codice CO 6:
- 3.1.3.03.01.01.001 Fidejussioni per conto di imprese
partecipate;
- 3.1.3.03.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di
imprese partecipate;
- 3.1.3.03.03.01.001 Altre garanzie per conto di imprese
partecipate;
- 3.1.3.03.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore di
imprese partecipate;
10) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle
seguenti voce e' attribuito il codice CO 7:
- 3.1.3.04.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre imprese;
- 3.1.3.04.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di
altre imprese;
- 3.1.3.04.03.01.001 Altre garanzie per conto di altre
imprese;
- 3.1.3.04.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore di
altre imprese.
11) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle
seguente voce e' attribuito il codice P C:
- 2.3.1.01.01.01.001 Fondo per trattamento fine rapporto
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore il 1°
gennaio 2019 e, con la medesima decorrenza, le modifiche del piano
dei conti finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono recepite
nell'allegato A decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
del 9 giugno 2016, concernente l'adeguamento della codifica SIOPE
degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in
contabilita' finanziaria, al piano dei conti integrato. In attuazione
di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, del predetto decreto 9
giugno 2016, di tale aggiornamento e' data comunicazione alla
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai fini della trasmissione alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
salvo quanto dall'art. 5, comma 2.
Roma, 29 agosto 2018
Il Ragioniere generale dello Stato
Franco
Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Belgiorno
Il Capo Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie
Naddeo
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico