Data: 2018-09-13 13:39:51

ncc

Buongiorno, gradirei ricevere un informazione ,
La domanda è la seguente:un noleggiatore ncc può sottoscrivere un contratto di noleggio a caldo di un altro ncc ? E fargli fare parte del suo lavoro ?
Grazie
Cordiali saluti
Saverio

riferimento id:46544

Data: 2018-09-13 15:27:04

Re:ncc


Buongiorno, gradirei ricevere un informazione ,
La domanda è la seguente:un noleggiatore ncc può sottoscrivere un contratto di noleggio a caldo di un altro ncc ? E fargli fare parte del suo lavoro ?
Grazie
Cordiali saluti
Saverio
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La legge 21/1992 dispone:
[b]
Art. 10. Sostituzione alla guida. - 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per chiamata alle armi;

c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge..[/b]

Non è possibile una sostituzione (o affiancamento) fuori dai casi citati.
Quindi il "nolo a caldo" non è una modalità applicabile se non per CEDERE L'AZIENDA (subingresso) ... ma si tratta di altra ipotesi

riferimento id:46544

Data: 2018-09-13 15:53:14

Re:ncc

Grazie per la risposta, questo significa che sto assistendo ud un caso unico al mondo dove un noleggiatore ncc  chiamato tramite mepa per svolgere attività di trasporto scolastico sottoscrive un contratto con altri noleggiatori ncc prendendosi in fitto il minibus più il conducente titolare di relativa licenza , cose d altro mondo mhaa  :o

riferimento id:46544

Data: 2018-09-14 04:11:03

Re:ncc


Grazie per la risposta, questo significa che sto assistendo ud un caso unico al mondo dove un noleggiatore ncc  chiamato tramite mepa per svolgere attività di trasporto scolastico sottoscrive un contratto con altri noleggiatori ncc prendendosi in fitto il minibus più il conducente titolare di relativa licenza , cose d altro mondo mhaa  :o
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ATTENZIONE: nel quesito mancavano 2 precisazioni che possono fare la differenza:
1) siamo in una disciplina di APPALTO DI SERVIZI e non di NCC
2) si parla di noleggio sopra le 9 persone (completamente diverso da NCC)

In detto contesto il SUBAPPALTO è consentito anche nella forma nel nolo a caldo .... La risposta precedente vale per NCC "ordinario" di veicoli fino a 9 posti

riferimento id:46544

Data: 2018-09-14 09:30:55

Re:ncc

Si mi riferivo a ncc fino a 9 posti , in pratica la situazione è la seguente: io titolare di licenza ncc faccio un contratto con un mio collega anche lui titolare di licenza ncc dove si dice che io prendo in fitto il suo furgone e assumo lui stesso o una terza persona alla guida . Si può fare questo? Se si vale come cessione e quindi vale il discorso che il collega potrà riavere la sua licenza non prima dei 5 anni?
Grazie
Distinti saluti

riferimento id:46544

Data: 2018-09-14 11:30:44

Re:ncc


Si mi riferivo a ncc fino a 9 posti , in pratica la situazione è la seguente: io titolare di licenza ncc faccio un contratto con un mio collega anche lui titolare di licenza ncc dove si dice che io prendo in fitto il suo furgone e assumo lui stesso o una terza persona alla guida . Si può fare questo? Se si vale come cessione e quindi vale il discorso che il collega potrà riavere la sua licenza non prima dei 5 anni?
Grazie
Distinti saluti
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L'operazione che hai descritto si può fare ma si tratta di CESSIONE DI AZIENDA (affitto) dove te subentri al precedente titolare (che per 5 anni non potrà averne altra) e tu la devi tenere per 5 anni prima di cederla a terzi.
L'altro soggetto lo assumerai come dipendente o collaboratore e potrà operare come sostituto nei limiti previsti dalla L. 21/1992 o dal regolamento.

Da quanto ho capito non era la soluzione che ti interessava.

riferimento id:46544

Data: 2018-09-15 08:51:12

Re:ncc

Inoltre qualche comune potrebbe appplicare quello che dice la sentenza del Consiglio di Stato n. 40/2015:
non possibile il rilascio tramite bando (mai più) a chi ha ceduto una licenza. Chi ha ceduto una licenza può acquistarne un’altra da privati solo decorsi 5 anni ma non può più partecipare ai bandi.

riferimento id:46544

Data: 2018-09-16 12:37:48

Re:ncc

Se viene stipulato un contratto di affitto per 4 mesi è valido?  E come deve  essere stipulato il contratto, in forma privata, registrato p altro?

riferimento id:46544
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