Buongiorno,
mi è arrivata sul SUAP una pratica di una struttura sanitaria privata riguardante l'ampliamento, riduzione e trasformazione attività let. b) della L.R.T. n. 51/2009.
Il fatto è che questa struttura ha la sede legale ed attività in altro comune.
La domanda è se posso accettare la pratica anche se nel mio comune detta struttura non ha una sede, oppure devo rigettarla e chiedere una richiesta di autorizzazione per avvio di nuova attività nel mio comune?
Inoltre i locali sono ancora in ristrutturazione e non è stata depositata l'agibilità.
Grazie
Buongiorno,
mi è arrivata sul SUAP una pratica di una struttura sanitaria privata riguardante l'ampliamento, riduzione e trasformazione attività let. b) della L.R.T. n. 51/2009.
Il fatto è che questa struttura ha la sede legale ed attività in altro comune.
La domanda è se posso accettare la pratica anche se nel mio comune detta struttura non ha una sede, oppure devo rigettarla e chiedere una richiesta di autorizzazione per avvio di nuova attività nel mio comune?
Inoltre i locali sono ancora in ristrutturazione e non è stata depositata l'agibilità.
Grazie
[/quote]
A mio avviso è sufficiente che tu gli scriva:
"La presente fa seguito alla richiesta del .... prot. .... per precisare che la stessa deve intendersi quale AVVIO DI ATTIVITA' in quanto relativa al trasferimento da altro Comune. Pertanto l'istanza sarà gestita secondo le disposizioni previste per le nuove attività.
In particolare si ricorda quanto previsto dall'art. 2
Art. 2 - Realizzazione strutture sanitarie
1. Per la realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private e per l’ampliamento di quelle esistenti, il comune, in sede di rilascio del titolo edilizio secondo quanto disciplinato dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) (25), acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale il parere positivo sulla compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno regionale.
1 bis. Nei casi in cui gli interventi edilizi necessari per la realizzazione di strutture sanitarie e l’ampliamento di quelle esistenti, di cui al comma 1, siano sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o rientrino nei casi di attività edilizia libera ai sensi della l.r. 65/2014 (25) il parere positivo sulla compatibilità è acquisito preventivamente dal soggetto interessato. (2)
1 ter. Il termine di validità del parere di cui ai commi 1 e 1 bis è determinato in due anni dalla data di trasmissione del parere stesso; decorso tale termine se i lavori per la realizzazione della struttura non sono iniziati, il comune o i soggetti interessati acquisiscono nuovo parere. (26)
2. Le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilità, con individuazione delle tipologie di strutture o dei settori di attività per i quali è prevista, sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)."
La presente vale quale richiesta di chiarimenti ed integrazioni e determina la sospensione del procedimento"
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-08-05;51&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Buongiorno, volevo chiarire che non è un trasferimento da altro comune, in quanto la società continua a lavorare nell'altro comune regolarmente ed avviare un'altra attività nel mio.
Quindi, credo che a maggior ragione posso considerare la pratica come nuova attività e rilasciare l'autorizzazione all'esercizio previo parere della Giunta Regionale di cui all'art. 4 comma 3 della L.R.T. n. 51/2009?.
Buongiorno, volevo chiarire che non è un trasferimento da altro comune, in quanto la società continua a lavorare nell'altro comune regolarmente ed avviare un'altra attività nel mio.
Quindi, credo che a maggior ragione posso considerare la pratica come nuova attività e rilasciare l'autorizzazione all'esercizio previo parere della Giunta Regionale di cui all'art. 4 comma 3 della L.R.T. n. 51/2009?.
[/quote]
Certo ... se non è trasferimento va a maggior ragione considerata nuova attività e gestita con la relativa procedura