Toscana: semplificazione per le piscine in esercizio (Mozione)
[color=red][b]MOZIONE 1 agosto 2018, n. 1356
In merito all’applicazione delle disposizioni inerenti ai titoli autorizzativi prescritti per le piscine già in esercizio.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme
in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad
uso natatorio), che reca la classificazione delle piscine
e ne detta la disciplina in relazione alla categoria di
appartenenza;
Visto, in particolare, l’articolo 5 della sopracitata l.r.
8/2006, il quale, al fine di assicurare le esigenze unitarie,
prevede che la Regione emani un regolamento per la
definizione dei requisiti strutturali, gestionali, tecnici,
igienico-ambientali dell’impianto di piscine; dei requisiti
fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle
acque di vasca; delle modalità di esercizio dell’attività di
vigilanza ed i controlli; della documentazione necessaria
e delle deroghe;
Richiamato il regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n.
23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale
9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti
igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio”), come
recentemente modificato dal regolamento emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 13 maggio
2015, n. 54/R (Modifiche al regolamento emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 5
marzo 2010, n. 23/R “Regolamento di attuazione della
legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 ‘Norme in materia
di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso
natatorio’”), che è intervenuto a dettare la disciplina di
dettaglio, regolamentando i requisiti e le condizioni di
esercizio delle piscine;
Premesso che:
- il d.p.g.r. 23/R/2010, al fine di assicurare le esigenze
unitarie in tutto il territorio, come richiesto dalla l.r.
8/2006, ha dettato le prescrizioni e ha definito i requisiti
che gli impianti di piscine devono possedere per esercitare
la propria attività;
- con riferimento alle piscine in esercizio alla data di
entrata in vigore del d.p.g.r. 23/R/2010, l’articolo 19 della
l.r. 8/2006 prevede che le stesse si dovevano adeguare alle
nuove disposizioni di legge e del regolamento attuativo
entro il termine del 31 dicembre 2016.
Rilevato che l’articolo 14 della l.r. 8/2006 prevede
che, per la richiesta di autorizzazione all’esercizio
dell’impianto per le piscine private ad uso collettivo, il
titolare dell’impianto presenti una segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA);
Riscontrato che:
- in fase di attuazione delle sopracitate prescrizioni
normative è emersa una modalità difforme di applicazione
da parte degli uffici territoriali preposti, con particolare
riferimento alla richiesta di titoli abilitativi;
- in particolare, sembrerebbe che da parte di alcuni
sportelli unici per le attività produttive (SUAP) sia
stata interpretata come necessaria la presentazione della
SCIA, non solo per i nuovi impianti che vogliano iniziare
l’attività, ma anche per le piscine già in esercizio, che
sono pertanto entrate in funzione prima dell’entrata in
vigore della l.r. 8/2006, con conseguente aumento di
disagi e spese per gli operatori.
Considerato che:
- tra gli obiettivi permanenti della Regione Toscana,
che ne ispirano l’azione legislativa ed amministrativa,
rientrano la rimozione e la riduzione degli adempimenti
burocratici superflui o eccessivi e la conseguente
eliminazione dei costi connessi;
- in ossequio al predetto principio di semplicità dei
rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli,
è necessario che la Regione metta in atto ogni azione
possibile finalizzata ad assicurare la piena comprensibilità
delle regole e degli adempimenti richiesti e l’applicazione
uniforme degli stessi da parte degli uffici competenti;
- in relazione alle difformità applicative richiamate,
sarebbe opportuno pertanto che la Regione fornisse
chiarimenti e/o indicazioni univoche nonché,
eventualmente, apportare modifiche regolamentari tese ad
evitare ogni aggravio procedurale in capo agli operatori
economici con particolare riferimento al citato aspetto
concernente l’interpretazione data da alcuni SUAP di
presentare la SCIA anche per il mantenimento in esercizio
e/o l’adeguamento delle piscine già esistenti;
- infatti, nello specificare l’esatto inquadramento delle
piscine in esercizio, l’articolo 19, comma 1 bis, della l.r.
8/2006 determina in particolare che: “sono considerate
esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo
autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con
data antecedente all’entrata in vigore del regolamento
regionale”.
Richiamato l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello
Statuto, che inserisce tra le finalità prioritarie della
Regione, la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese
ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio
di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità,
trasparenza, equità;
Ritenuto pertanto opportuno che venga assicurata,
con ogni mezzo possibile, l’uniformità di applicazione
dei requisiti richiesti per le piscine già in esercizio
con riferimento alle disposizioni della l.r. 8/2006 e del
d.p.g.r. 23/R/2010, ricercando, per quanto possibile, un
alleggerimento del carico burocratico ed una riduzione
degli oneri non necessari;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a mettere in atto ogni iniziativa utile finalizzata a
fornire chiarimenti e/o indicazioni univoche, nonché
a prevedere eventuali modifiche regolamentari tese ad
evitare ogni aggravio procedurale in capo agli operatori
di settore con particolare riferimento all’esigenza,
richiamata in narrativa, di escludere l’obbligo della
presentazione della SCIA per l’adeguamento delle piscine
già in esercizio, nonché per il mantenimento in esercizio
di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della
l.r. 8/2006 e del d.p.g.r. 23/R/2010.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Eugenio Giani
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