Data: 2018-09-13 07:36:00

PDL "orari di apertura degli esercizi commerciali" alla Camera

PDL "orari di apertura degli esercizi commerciali" alla Camera

[img width=300 height=176]https://i2.wp.com/funnyking.io/wp-content/uploads/2018/09/Negozi-chiusi-domenica-e-festivi.png?fit=680%2C400[/img]

[b]Il Pdl del M5S[/b]: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49432.htm

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disciplina dell'apertura festiva
degli esercizi commerciali).

  1. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituita dalla seguente:

   «d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, che svolge un'attività commerciale come individuata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».

  2. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, per gli esercizi che svolgono attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicati fuori dei comuni di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo sostituita dal comma 1 del presente articolo, le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere dei comitati locali e delle organizzazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori, adottano un piano per la regolazione dei giorni di apertura, il quale deve prevedere turni a rotazione per l'apertura degli esercizi medesimi nelle domeniche e negli altri giorni festivi.
  4. Le attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva.
  5. Il piano per la regolazione dei giorni di apertura di cui al comma 3 prevede per ogni comune l'apertura del 25 per cento degli esercizi commerciali per ciascun settore merceologico in ciascuna domenica o giorno festivo, comunque non oltre il massimo annuo di dodici giorni di apertura festiva per ciascun esercizio commerciale.
  6. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro il 31 dicembre 2018.

Art. 2.
(Osservatorio sulle aperture
domenicali e festive).

  1. Dal 1° gennaio 2019 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio con il compito di verificare gli effetti della regolazione delle aperture domenicali e festive prevista dalle disposizioni di cui alla presente legge.
  2. L'osservatorio è composto da dieci membri, di cui quattro funzionari del Ministero dello sviluppo economico, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
  3. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.

[b]Il Pdl della Lega[/b]: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49326.htm

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera d-bis) del comma 1 è abrogata;

   b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano un piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di cui al comma 1 che prevede l'obbligo della chiusura domenicale e festiva dell'esercizio.
   4-bis. Nel piano adottato ai sensi del comma 4 sono individuati i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Tali giorni comprendono le domeniche del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.
   4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis non si applicano ai piccoli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e nei piccoli comuni montani, nonché alle attività commerciali balneari e alle attività connesse, per i quali l'orario di apertura e chiusura non è soggetto ad alcun obbligo.
   4-quater. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi e alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2018».

Art. 2.

  1. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

riferimento id:46528

Data: 2018-10-01 09:04:16

Re:PDL "orari di apertura degli esercizi commerciali" alla Camera

Audizione del Presidente del Cnel alla X Commissione della Camera dei Deputati

[img]https://www.cnel.it/Portals/_default/Skins/CdC.CNEL.DNN.Theme/img/Official_LOGO_CNEL.png[/img]

https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/694/ArticleID/381/ORARI-ESERCIZI-COMMERCIALI-PENSARE-AD-UNA-REGOLAMENTAZIONE-MINIMA

https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/Presidenza/documento_audizione_Treu_Camera_25_set_2018_orari_apertura_negozi.pdf?ver=2018-09-25-144340-400

riferimento id:46528

Data: 2018-10-28 04:59:05

Re:PDL "orari di apertura degli esercizi commerciali" alla Camera

La liberalizzazione degli orari dei negozi: da salvaguardare, da correggere o da superare?

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=37228&content=La%2Bliberalizzazione%2Bdegli%2Borari%2Bdei%2Bnegozi%3A%2Bda%2Bsalvaguardare%2C%2Bda%2Bcorreggere%2Bo%2Bda%2Bsuperare%3F&content_author=%3Cb%3EGianfrancesco%2BVecchio%3C%2Fb%3E

[i]Il tema della regolamentazione dell'orario di apertura dei negozi è tornato di stringente attualità nel dibattito politico e suscita ancora di più la riflessione all'indomani dell'assunzione di responsabilità di governo da parte di esponenti politici che si erano già fatti promotori in passato di interventi in tale settore. Si tratta di una questione complessa, oggetto di attenzione e polemiche, e con profili che investono anche aspetti costituzionali relativamente al riparto di competenza fra lo Stato, in materia di concorrenza, e le Regioni, in materia di commercio, nonché alle competenze attribuite ai comuni in materia di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati nei rispettivi territori. Ma provo ad affrontare la cosa in modo ordinato, cominciando con il ricostruire la storia della vicenda, l’attuale assetto normativo e le principali proposte di intervento sul tappeto, per tentare solo a valle di questa ricostruzione qualche commento che non prescinda dai reali termini della questione… (segue)[/i]

riferimento id:46528

Data: 2018-10-31 00:26:05

Re:PDL "orari di apertura degli esercizi commerciali" alla Camera

iberalizzazione degli orari delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali

Anche la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime la sua posizione sui progetti di legge in materia di limitazioni orarie e chiusure domenicali e festive degli esercizi commerciali, che vede l’opinione pubblica e le forze politiche divise tra chi ritiene la misura uno strumento di civiltà e chi la considera una proposta propagandistica o, peggio, un danno alle prospettive occupazionali nel settore del commercio e un vantaggio alle imprese dell’e-commerce
In Italia si è riaperto con rinnovato slancio il dibattito sulle criticità legate alla liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali, con l’opinione pubblica e la politica divise tra chi mira a tutelare gli addetti del settore e gli esercizi di minori dimensioni che non possono competere con la grande distribuzione in termini di turn over del personale e coloro che, invece, ritengono la raggiunta liberalizzazione un principio inviolabile, ravvisando nel ripristino di discipline orarie e di chiusure obbligatorie una violazione delle regole della concorrenza, con perdita di posti di lavoro a favore delle imprese dell’e-commerce.

In realtà, la tematica della liberalizzazione delle attività economiche ha valenza e portata molto più ampie delle disquisizioni sulle stesse chiusure domenicali e festive, presentando varie declinazioni ma riservando, comunque, ai singoli stati la disciplina di dettaglio attraverso le rispettive norme di recepimento; in tal senso del resto, anche in Europa la situazione non è omogenea: infatti, se è vero che nella maggioranza degli Stati dell’Unione vige la totale liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali e festive è altrettanto vero che vi sono Stati in cui vige la regola che nelle domeniche e festivi gli esercizi commerciali restino chiusi, sebbene con alcune deroghe.

Ciò premesso, nel panorama politico nazionale, da tempo si parla di ripristino delle regolamentazioni orarie e festive, e ciò sia per favorire un corretto rapporto lavoro-famiglia-svago degli addetti impiegati nel settore commerciale che per motivazioni di tutela degli esercizi di minori dimensioni; inoltre, come evidenziato dalle Associazioni del Commercio Ascom e Confesercenti, la liberalizzazione di orari e aperture domenicali e festive avviata sperimentalmente dal Governo Berlusconi nel 2011 e proseguita dal Governo Monti per finalità di rilancio dei consumi e adeguamento alla disciplina europea, non ha fatto registrare quell’effetto dirompente sugli acquisti che rappresentava la ratio dell’intervento normativo stesso, tant’è che nel 2017 i consumi al dettaglio sono risultati ancora inferiori ai livelli del 2011.
D’altra parte, occorre sottolineare che fin dall’emanazione delle suddette norme di liberalizzazione, si erano appalesate posizioni estremamente critiche sulla loro conformità all’impianto costituzionale ed alle stesse disposizioni europee, come quella di Ascom-Confcommercio, suffragata da un parere pro-veritate rilasciato in data 24 Aprile 2012 dal Prof. Avv. Valerio Onida, Presidente emerito della Corte Costituzionale, secondo cui la, “eregolamentazione totale e selvaggia” degli orari, senza coordinamento con le peculiarità dei territori e con le caratteristiche degli operatori, contrasta con le norme e i diritti fondamentali garantiti dalla Carta Costituzionale e dai Trattati europei.
Onida, attraverso l’approfondita disamina della consolidata giurisprudenza costituzionale e comunitaria evidenzia, infatti, che la reale portata del principio di “tutela della concorrenza” è da qualificare come una situazione “dinamica” volta a soddisfare al meglio gli interessi dei consumatori, da promuovere e regolare in modo da conformarla ai suoi “fini sociali”, mentre l’esercizio di libertà senza regole può determinare effetti anti-concorrenziali e contrari agli interessi dei consumatori, allorquando comporta, come nel caso di specie, la tendenziale espulsione dal mercato degli operatori di piccole dimensioni che svolgono un importante funzione sociale sotto il profilo dell’accessibilità degli esercizi, della varietà e qualità complessiva dell’offerta e della stessa politica dei prezzi ma, anche sotto il profilo dei diritti fondamentali della persona: ossia degli esercenti (il diritto del lavoratore al riposo), dei loro clienti e dell’intera collettività (diritto alla sicurezza urbana, tranquillità pubblica e ordinato assetto territoriale).

Il dibattito è stato accompagnato nel tempo, anche dalla presentazione di Progetti di Legge in materia e ciò fin dal 2013, raggiungendo l’apice nell’ultimo periodo, tant’è che attualmente giacciono per l’esame presso la competente Commissione parlamentare ben cinque progetti di legge.
Sull’argomento è intervenuta anche la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che (come fatto già nel 2014), con un documento in data 4 ottobre 2018, ha esaminato il quadro normativo vigente e, dopo approfondita analisi, ha espresso la posizione di regioni e province autonome sui progetti di legge in materia, fornendo anche una serie di spunti di rilievo.

Come ricostruisce la Conferenza, prima della liberalizzazione, gli esercizi commerciali erano soggetti ad obblighi di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale e ad orari di apertura e chiusura, ad eccezione di quelli ubicati nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte (art. 12, D.Lgs. n. 114/1998), di alcune tipologie di attività, quali ad es. gelaterie, gastronomie; rosticcerie, pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di articoli da ricordo e artigianato locale, etc. (art. 13, c.1, D.Lgs. n. 114/1998) e fatte salve un certo numero di aperture domenicali e festive annue, nel rispetto delle esigenze territoriali e turistiche, disposte dalle regioni nell’esercizio della propria competenza in materia di commercio derivata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001.
La riforma della liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali (e di somministrazione di alimenti e bevande) era stata introdotta in via sperimentale e limitatamente ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche e delle città d’arte dall’art. 35, c.6 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con Legge n. 111 del 15 luglio 2011, che aveva aggiunto la lettera d-bis all’art. 3, c.1 del D.L. n. 223/2006 convertito con Legge n. 248/2006 [1] poi modificata , appunto, dall’art. 31, c.1 del c.d. Decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011 ) [2] , incardinato nel Titolo IV - DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA al Capo I, recante “Liberalizzazioni”, che aveva reso definitiva la portata della norma ed escluso applicazioni territorialmente limitate della stessa.
Diversi sono stati i tentativi delle regioni [3] di legiferare in materia sulla base delle proprie specificità territoriali, tutti naufragati innanzi alla Corte Costituzionale per conflitto di competenza, in quanto le disposizioni statali in materia di liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali sono state adottate ex art. 117, c.2, lett. e) ed m), della Costituzione, ossia quali disposizioni a tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e, pertanto, di competenza esclusiva della Stato centrale [4] .
Era, infatti, parso subito chiaro che la disposizione in questione sarebbe risultata dannosa, se non addirittura causa di cessazione dell’attività per gli esercizi commerciali di minori dimensioni i quali, privi di una organizzazione complessa in grado di assicurare aperture continuate, non avrebbero potuto competere con la grande distribuzione organizzata, con effetti negativi anche sulla struttura dei centri storici e della funzione di servizio alla residenza.
Non a caso, la motivazione addotta dalle regioni a fondamento del loro intervento in materia, era la sostanziale disapplicazione, da parte del legislatore, dell’articolo 41 Costituzione , il quale intende contemperare il principio della libera iniziativa economica con la previsione che essa “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali'".
Ciò nonostante, come detto, la struttura stessa della riforma, approvata nell’esercizio di una competenza esclusiva dello stato centrale, era tale da rendere vano ogni tentativo di disciplinare autonomamente la materia da parte delle regioni e ciò nonostante la loro competenza esclusiva in materia di commercio.
In effetti, è ormai opinione diffusa, che la liberalizzazione di orari ed aperture abbia solo spostato quote di mercato dagli esercizi di minori dimensioni a favore della grande distribuzione (GDO), senza neppure costituire argine ad un fenomeno destinato a diventare dirompente, quale quello delle vendite on line in progressiva ed inarrestabile crescita, così dando luogo ad un evidente depauperamento delle funzioni commerciali dei centri storici, che presentano sempre più “vuoti commerciali” con conseguenti problemi di degrado, assenza di carattere identitario e di presidio, con ciò confermando essenzialmente quanto già evidenziato nel citato parere rilasciato dal Prof. Onida a sostegno delle ragioni perorate da Ascom-Confcommercio.
È quindi entrato in crisi uno dei principali elementi che caratterizzano in positivo il sistema commerciale italiano, ossia il pluralismo distributivo, fondato su un’articolata e diffusa presenza di attività commerciali che assicurano l’equilibrio tra le varie tipologie distributive, a tutela del consumatore e a garanzia della concorrenza: si è verificato, in sostanza, che in nome dei principi di tutela della concorrenza e del consumatore, sono stati liberalizzati orari ed aperture domenicali e festive in forma indifferenziata tradendo, nel contempo, uno stesso corollario di tali principi, ossia il pluralismo e l’equilibrio delle formule distributive, che il legislatore della riforma del commercio (D.Lgs. n. 114/1998) aveva sancito proprio a tutela della concorrenza e a vantaggio del consumatore.
Prima ancora di entrare nel dettaglio dei singoli progetti di legge e delle proposte avanzate dalla Conferenza nel documento del 4 ottobre 2018, occorre chiarire che dal punto di vista strettamente normativo, la scelta di adottare la liberalizzazione con disposizioni ex art. 117, c.2 lett. e) ed m) Costituzione riveste carattere esclusivamente politico senza trarre fondamento negli obblighi derivanti dall’adesione dell’Italia all’Unione Europea e, pertanto, nulla vieta un intervento statale di ripristino di regolazioni orarie e delle chiusure domenicali e festive .
In altri termini, un intervento di revisione delle disposizioni in questione non presta il fianco a facili impugnative costituzionali o presso gli organi di giustizia comunitari, a condizione che sia coerente con il disposto dell’art. 41 Costituzione e con la Direttiva 123/CE/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio recepito in Italia con D.Lgs.. n. 59/2010 s.m.i., con l’obiettivo di salvaguardare le peculiarità proprie del sistema distributivo italiano, contraddistinto da un pluralismo che si traduce in un’articolata e diffusa presenza di attività commerciali, che assicurano l’equilibrio tra le varie tipologie distributive, compreso il commercio su aree pubbliche, a tutela del consumatore e a garanzia della concorrenza.
Possiamo, a questo punto analizzare le diverse proposte di legge in materia depositate presso la competente Commissione della Camera dei Deputati da parte del Movimento 5 Stelle, Lega, Partito Democratico e Regione Marche, più un progetto di legge di iniziativa popolare (promosso da Confesercenti con Cei), concludendo con l’esame delle proposte avanzate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome con il documento di posizionamento del 4 ottobre 2018.
M5S (pdl n. 526-2018)
La proposta , declinata in due articoli, prevede la reintroduzione di un tetto massimo del 25% ai giorni festivi e alle domeniche in cui sarà consentita l’apertura degli esercizi commerciali , in base a specifiche programmazioni regionali adottate di concerto con gli enti locali previa condivisione con i portatori d’interesse e subordinate, comunque, ad un limite annuo di dodici giorni di apertura festiva per ciascun esercizio commerciale.
Restano esclusi dall’applicazione delle suddette limitazioni, gli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che restano totalmente liberalizzati.
Gli effetti della nuova disciplina saranno verificati da un Osservatorio istituito presso il ministero dello Sviluppo Economico .
Contrariamente, infine, a quanto emerso sulla stampa, fatto salvo il richiamo nella relazione esplicativa, nella proposta non è dato riscontrare alcun riferimento specifico alle vendite on line le quali, comunque, rientrando tra le attività commerciali, sono assoggettate alle disposizioni riformatrici.
Lega (pdl n. 457-2018)
La proposta di legge, declinata in due articoli, prevede l'abrogazione dell'art.3, c.1, lett. d-bis), della L. n. 248/2006 e dell’art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ripristinando l’obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli ubicati in località turistiche, montane e balneari, per cui non sono previste limitazioni e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che restano totalmente liberalizzati.
L’intento del proponente è quello di ricondurre, a partire dal 31 dicembre 2018, la disciplina degli orari alla competenza regionale nella materia residuale del commercio, attraverso l’adozione di appositi piani in cui sono individuati i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale, comprendenti le domeniche del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno, da adottare d’intesa con gli enti locali sentiti i portatori d’interesse.
Partito Democratico (pdl n. 470-2018)
La proposta, declinata in quattro articoli, mantiene il principio della liberalizzazione degli orari e giorni di chiusura degli esercizi commerciali individuando, tuttavia, 12 giorni festivi annui (non necessariamente coincidenti con le domeniche) in cui vige l’obbligo di chiusura, con la possibilità per ciascun esercente di derogare al suddetto obbligo fino ad un massimo di 6 giorni individuati liberamente tra i dodici indicati nel testo di legge, dandone comunicazione al Comune competente per territorio.
I giorni di chiusura sono i seguenti: 1° gennaio, 6 gennaio, Epifania, 25 aprile, domenica di Pasqua, lunedì dopo Pasqua, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.
Sono escluse dalle limitazioni le attività di somministrazione di alimenti e bevande e quelle di cui all'art. 13, c.1, del D.Lgs. n. 114/1998 ossia rivendite di generi di monopolio , esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio nelle aree di servizio lungo le autostrade, stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, rivendite di giornali, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, etc.
L’operatività della riforma è prevista dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
Regione Marche (pdl n. 15-2016)
La proposta , declinata in due articoli, prevede l'abrogazione dell'art.3, c.1, lett. d-bis), della L. n. 248/2006 e ricomprende, oltre agli esercizi commerciali in senso stretto anche quelli di somministrazione di alimenti e bevande, reintroducendo l’obbligo di rispetto degli orari di apertura e chiusura e l’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
Si prevede la facoltà di apertura domenicale e festiva per un massimo di dodici giornate l’anno, ad eccezione delle seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano.
Le aperture facoltative saranno operate sulla base di un piano regionale a valenza triennale, redatto in base alla vocazione turistica del territorio ed alle esigenze della clientela rispetto alle diverse categorie merceologiche e saranno censite dai Comuni.
Proposta di Legge di iniziativa popolare (pdl n. 947/2013)
La proposta, declinata in un solo articolo, prevede l'abrogazione dell'art.3, c.1, lett. d-bis), della Legge n. 248/2006, riconsegnando essenzialmente alle regioni la competenza a regolamentare la disciplina degli orari nell'ambito della materia di competenza residuale del commercio, mirando ad una disciplina più rispondente alle realtà territoriali ed alla tutela del lavoro autonomo e dipendente.
Su questa base, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il suddetto documento di posizionamento del 4 ottobre 2018, sottolinea in primo luogo le analogie e le differenze tra le varie proposte, evidenziando che:
tratto comune delle proposte, ad eccezione di quella di iniziativa popolare, che prevede la generale abrogazione della normativa attuale e la rimessione delle competenze in materia alle regioni (e, a ben vedere, anche di quella del PDL che conserva il principio generale della liberalizzazione statuendo la chiusura obbligatoria in alcune giornate), è il ripristino dell’obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale degli esercizi commerciali, prevedendo alcune tipologie di deroghe per un numero massimo di giorni e per territori e settori;
salvo quella di iniziativa popolare e quella della Regione Marche, le proposte mantengono ferma la liberalizzazione per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
le proposte di Lega, M5S e Regione Marche assegnano alle regioni la competenza all’adozione del piano per la regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura e per la disciplina delle deroghe;
specifiche previsioni, rileva la Conferenza sono, invece, contenute nella proposta del PD in materia di poteri sindacali e sanzioni (art. 3) e di costituzione di un fondo per il sostegno delle micro-imprese attive nel settore del commercio al dettaglio (art.4) , sulle quali la Conferenza si era già espressa con un proprio documento (allegato al documento di posizionamento del 4 ottobre 2018);
la proposta del M5S prevede anche l’istituzione di un osservatorio sulle aperture domenicali e festive presso il Ministero dello Sviluppo Economico per monitorare gli effetti della regolazione e, nella relazione illustrativa si ricomprende nell’ambito di applicazione delle disposizioni, anche l’e-commerce (art. 4, c.1, lett h) del D.Lgs. n. 114/98), sancendo che “Si intende quindi che nei giorni festivi il consumatore potrà continuare a collegarsi ai siti e-commerce, scegliere e completare l’ordine di un prodotto ma dovrà essere chiaro che l’attività commerciale in questione, se si svolge in Italia, non sarà esercitata in alcune delle sue fasi ”.
Inoltre, rileva la Conferenza, che le proposte prevedono l’adozione da parte delle regioni, d’intesa con gli enti locali, di appositi piani per apertura a rotazione (C 526 ) e per regolare orari di apertura e chiusura, stabilendo l'obbligo di chiusura domenicale e festiva (C 457 ); di appositi criteri generali sugli orari di apertura riservando ai Comuni la predisposizione di accordi territoriali non vincolanti (C 470); nonché di un piano triennale che tenga conto della vocazione turistica del territorio e delle esigenze dei consumatori (Regione Marche).
La Conferenza esprime, quindi, una serie di considerazioni, partendo dal precedente documento di posizionamento del 2014 (riferito ad alcune proposte di legge, tra cui la n. 1629, riproposta nel 2018 dal PD con il n. 470), rilevando che la materia degli orari e delle deroghe domenicali e festive delle attività commerciali è di competenza esclusiva dello Stato, afferendo alla materia “tutela della concorrenza” ex art. 117, c.2, lett. e), Cost. e che, conseguentemente, le Regioni (come sembrerebbe invece risultare dall’analisi delle varie PDL in esame), non possono e non devono essere delegate ad assumere scelte che spettano direttamente allo Stato, come sancito anche dalla Corte Costituzionale, invitando il legislatoread esercitare appieno tale competenzaindividuando, ad es., le città turistiche e d’arte, le deroghe domenicali e festive, etc.
Condivide, invece, la preoccupazione sul rischio di sfruttamento del lavoro domenicale e festivo, la mancanza di retribuzione integrativa, la chiusure delle piccole attività commerciali ed artigianali con la conseguente desertificazione dei centri storici, dubitando tuttavia che la chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali possa porre riparo a ciò, ma che per evitare la chiusura dei piccoli negozi, occorrano incentivi importanti, soluzioni alternative sinergiche, nuove forme di aggregazioni come i centri di via o i centri commerciali naturali, controlli e pene severe per chi non rispetta le norme sul lavoro domenicale e festivo, rappresentando, inoltre, il timore di molte Regioni che un provvedimento statale impositivo della chiusura per un certo numero di giorni festivi e di domeniche possa produrre la “desertificazione” delle città nei giorni festivi, posto che i negozi aperti costituiscono un importante fattore di attrattività per cittadini e turisti e, addirittura, effetti negativi anche sui livelli occupazionali.
Le regioni e province autonome suggeriscono, quindi, che lo stato eventualmente stabilisca un numero fisso di giorni festivi di chiusura, lasciando alle regioni la scelta di quelli sostitutivi, tenendo conto delle diverse necessità territoriali, concordandole con i Comuni e con le rappresentanze economiche, sindacali e dei consumatori, auspicando inoltre l’omogeneità delle giornate di chiusura in ambiti sufficientemente estesi per escludere forme improprie di concorrenza e proponendo che, nell'ambito di 12 festività nazionali (1 gennaio; 6 gennaio; 25 aprile; Pasqua; lunedì dell'Angelo; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre), le Regioni ne individuino alcune per cui la chiusura sia obbligatoria in tutta la Regione o in ambiti territoriali con caratteristiche simili adottando strumenti di intesa e/o concertazione con gli enti locali e con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative [5] .
Le regioni chiedono, inoltre, di essere rappresentate in caso di istituzione dell’Osservatorio, stante la loro competenza in materia di commercio, nonché l’eliminazione di limitazioni alle aperture domenicali e festive per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande , la conferma della possibilità di apertura domenicale e festiva per le tipologie di attività commerciali individuate dall’art. 13, c.1 del D.Lgs. n. 114/1998 o di quelle assimilate dalla singole leggi regionali che abbiano previsto identiche deroghe e l’esclusione di limitazioni domenicali e festive alle imprese di E-commerce dato l’effetto penalizzante per le aziende con sede in Italia rispetto a quelle estere.
La Conferenza pone, altresì, una serie di interrogativi sugli strumenti che lo stato intende mettere in campo, sugli eventuali controlli da effettuare e loro titolarità, sulle sanzioni e loro destinazione, sull’atteggiamento verso le piattaforme di E-commerce estere …, suggerendo inoltre forme di disincentivazione all’apertura in caso di deroghe e l’adozione di un regime sanzionatorio incisivo – non solo pecuniario – in difetto del quale, la grande distribuzione potrebbe essere indotta a violare le norme, confidando su un incasso di gran lunga superiore all’importo delle sanzioni .
La Conferenza conclude , infine, evidenziando come l'obbligo di chiusura infrasettimanale per i negozi e gli esercizi di somministrazione sia ormai superato da prassi e realtà lavorativa e suggerendo che al posto delle aperture a rotazione dei negozi, di difficile attuazione (difettano, infatti, nella pdl n. 526, criteri sui quali realizzare turnazioni tra esercizi, appartenenti allo stesso settore merceologico ma aventi collocazioni fisiche e dimensioni estremamente differenziate), “potrebbe valutarsi l'opportunità che la legge statale, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), preveda, per ciascun lavoratore, un numero massimo di giornate domenicali o festive lavorabili nel corso dell’anno solare ”.

riferimento id:46528

Data: 2019-04-12 03:38:31

ANCI sul DDL di regolamentazione orari del commercio (10/4/2019)

ANCI sul DDL di regolamentazione orari del commercio

Roma, 10 aprile 2019

[img width=268 height=300]http://www.assembleaannuale.anci.it/images/tavola%20disegno%201fondo%20smatphone.jpg?crc=3765981330[/img]

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/490/Memoria_ANCI.pdf

riferimento id:46528
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it