Considerando che dall'art.70 della L.R. n.86 /2016 aggiornato è sparita l'annotazione relativa alla tassa di soggiorno, che la deliberazione con le regole della comunicazione della locazione turistica non ancora uscita (mi pare?) e che l'art.4 del D.L.50/2017 dice, in sintesi, che gli intermediari/portali che incassano i corrispettivi sono responsabili del versamento della cedolare secca e dell'imposta di soggiorno, hanno senso i regolamenti dei Comuni (come il nostro) che parificano il proprietario privato dell'alloggio dato in locazione all'albergatore ai fini dell'adempimento, e lo ritengono responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno al Comune?
[size=18pt]Toscana: le attività ricettive nella Legge regionale 86/2016 e nel regolamento 47/R/2018[/size]
[color=red][b]2 ottobre 2018 ore 9.30-13.30[/b][/color]
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[i]ABSTRACT
La Regione ha aggiornato la disciplina normativa (legge regionale e regolamento) in materia di attività ricettive e professioni del turismo. Il regolamento regionale 47/R/2018 completa il quadro normativo e definisce i requisiti specifici per le varie tipologie. Il corso intende approfondire questi aspetti partendo dalla disciplina della legge regionale per poi analizzare le principali disposizioni del regolamento regionale[/i]
[size=18pt][b]Programma e scheda di iscrizione[/b][/size]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=46382.0
Considerando che dall'art.70 della L.R. n.86 /2016 aggiornato è sparita l'annotazione relativa alla tassa di soggiorno, che la deliberazione con le regole della comunicazione della locazione turistica non ancora uscita (mi pare?) e che l'art.4 del D.L.50/2017 dice, in sintesi, che gli intermediari/portali che incassano i corrispettivi sono responsabili del versamento della cedolare secca e dell'imposta di soggiorno, hanno senso i regolamenti dei Comuni (come il nostro) che parificano il proprietario privato dell'alloggio dato in locazione all'albergatore ai fini dell'adempimento, e lo ritengono responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno al Comune?
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Sull'imposta di soggiorno la REGIONE non ha competenza. Si tratta di tributo locale disciplinato dalla normativa statale.
Ecco perchè è stato eliminato ogni riferimento ...
Ciò detto ALCUNI COMUNI hanno esteso l'imposta alle locazioni turistiche. Legittimo? A mio avviso no ... ma è diffuso.
Se l'imposta viene applicata anche alle locazioni turistiche i citati soggetti divengono automaticamente AGENTI CONTABILI (non sostituti di imposta) ...
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Art. 70
Locazioni turistiche(49)
1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall’articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo), si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2.
5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all’articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di incompleta od omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.