Data: 2018-09-12 07:26:04

Prenotazione revisione e circolazione con revisione scaduta

L'articolo 80 CdS precisa al comma 14

[color=green][i][b]E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.[/b][/i][/color]

https://www.brocardi.it/codice-della-strada/titolo-iii/art80.html

Possibile fare la prenotazione anche presso un'officina autorizzata?

Grazie

riferimento id:46505

Data: 2018-09-12 15:11:04

Re:Prenotazione revisione e circolazione con revisione scaduta


L'articolo 80 CdS precisa al comma 14

[color=green][i][b]E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.[/b][/i][/color]

https://www.brocardi.it/codice-della-strada/titolo-iii/art80.html

Possibile fare la prenotazione anche presso un'officina autorizzata?

Grazie
[/quote]

Certo, deve essere officina abilitata ai sensi del comma 8:

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad [color=red][b]imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. [/b][/color]Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 

riferimento id:46505
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it