L'articolo 53 del nuovo CCNL (Rapporto di lavoro a tempo parziale) prevede
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/9014/CCNL%20Funzioni%20Locali%2021%20maggio%202018_Definitivo_Sito.pdf
[color=green][i]Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine
individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti
disposizioni;
[i]b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta
dei dipendenti interessati.[/i]
[u]2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della
dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni
anno, con esclusione delle posizioni organizzative[/u].[u] Il lavoratore titolare delle stesse
può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a
seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato
per eccesso onde arrivare comunque all’unità.[/u]
3. I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative
derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via
temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al
personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a
tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova
applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.
4. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza
semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale
attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini
del comma 7.
[u]5. L’ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la
trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma
11 oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2;[/u]
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere,
comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio
svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si
determini un pregiudizio alla funzionalità dell’ente.
6. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di
lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle
previsioni dell’articolo 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo
73 del D.L. n. 112/2008.
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia
superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività
lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in
materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a
comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale prestano servizio l’eventuale
successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
[u]8. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente
individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle
esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un
ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande
sono comunque presentate senza limiti temporali.
9. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2
e 8, viene data la precedenza ai seguenti casi:[/u]
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del
D. Lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
[u]c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;[/u]
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la
prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari
conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi
terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
[u]f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero;[/u]
g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
10. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’articolo 8, commi 3 e 7, del D. Lgs. n.
81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali,
l’ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il
termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai
fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 8.
[u]11. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro
stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di
lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo
trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni,
l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.[/u]
[u]12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene
mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i
medesimi elementi di cui al comma 11. In tale accordo, le parti [b]possono[/b]
eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a
tempo parziale che si va a costituire.[/u]
13. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo
pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un
biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza
del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 10, che restano
regolate dalla relativa disciplina legislativa.
14. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data
di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel
rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
[/i][/color]
Al comma 12 si precisa
[color=green][i]12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 11. In tale accordo, le parti [b]possono[/b] eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.[/i][/color]
Quando un dipendente chiede ed ottiene di passare da tempo pieno a tempo parziale, dopo un biennio ha diritto di ritornare a tempo pieno, come precisato dal comma 13
[color=green][i]13. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.[/i][/color]
[color=orange][b]Al contrario il comma 12 non prevede necessariamente una durata... si parla di possibilità (POSSONO).
Quindi il part time può essere concesso a tempo indeterminato?[/b][/color]
[color=orange][b]In tal caso se molti dipendenti ottengono il part time... e si raggiunge il limite del 25% fissato dal comma 2 (Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica), se nuovi dipendenti chiedono il part time, magari in quanto nel frattempo sono nati figli e sono ancora piccoli, è possibile rivedere i part time e revocarli a quei dipendenti i cui figli nel frattempo sono cresciuti per concederlo a chi nel frattempo è diventato madre ed ha il figlio piccolo?[/b][/color]
[color=orange][b]O comunque è possibile aumentare di ulteriore 10 % suddetto limite come previsto dal comma 8, previa previsione nella contrattazione decentrata?[/b][/color]
[color=green][i]8. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
9. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 8, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
[u]c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;[/u]
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
[u]f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero;[/u]
g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.[/i][/color]
Il comma 8 prevede la possibilità di aumentare di ulteriore 10 % in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa; possibile prevedere nella contrattazione decentrata che la semplice presenza di figli piccoli, magari di età inferiore ai 3 anni rientri nelle "gravi e documentate situazioni familiari"?
Grazie
A mio avviso possibile richiedere di riveder i part time
riferimento id:46503