La L.R. 20/12/2016, n. 86 Testo unico del sistema turistico regionale, prevede all'Art. 58 Residenze d'epoca, che..."Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati [b]ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42[/b] (Codice dei beni culturali e del paesaggio)"...
Cosa si intende per "vincoli previsti dal Dlgs 42/2004, visto che nel testo del D.Lgs non c'è traccia della parola vincolo? Il vincolo equivale alla Dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, che poi viene notificata al proprietario (art.15)?
Nel caso di immobili di cui all'art.10 c.1 del Dlgs 42/2004 di proprietà di enti ecclesistici (senza scopo di lucro) è necessario ugualmente il Decreto di riconoscimento dell'interesse culturale, id est "dichiarazione di interesse culturale" per poter aprire una residenza d'epoca in Toscana?
Grazie
[size=18pt]Toscana: le attività ricettive nella Legge regionale 86/2016 e nel regolamento 47/R/2018[/size]
[color=red][b]2 ottobre 2018 ore 9.30-13.30[/b][/color]
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[i]ABSTRACT
La Regione ha aggiornato la disciplina normativa (legge regionale e regolamento) in materia di attività ricettive e professioni del turismo. Il regolamento regionale 47/R/2018 completa il quadro normativo e definisce i requisiti specifici per le varie tipologie. Il corso intende approfondire questi aspetti partendo dalla disciplina della legge regionale per poi analizzare le principali disposizioni del regolamento regionale[/i]
[size=18pt][b]Programma e scheda di iscrizione[/b][/size]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=46382.0
La normativa in materia è complessa e la regione toscana è rimasta sul generico usando il linguaggio che si usava in passato: vincoli. Con vincoli si vuole significare gli espliciti provvedimenti di tutela che nel tempo sono stati rilasciati anche ai sensi di normative non più in vigore ma che ancora oggi (i vincoli) sono efficaci.
Quindi, la residenza d’epoca, in ogni caso (anche per i beni ecclesiastici, coincide con un immobile “dichiarato di interesse”. In sinesi, tale immobile deve essere nella banca dati della Soprintendenza di riferimento.
Vedi qua: http://www.sbap-fi.beniculturali.it/index.php?it/519/la-carta-dei-vincoli
Detto questo, supponendo che nel bene ecclesiastico ci venga esercitata la casa per ferie, ho qualche dubbio che questa possa denominarsi residenza d’epoca. La residenza d’epoca è una struttura a gestione imprenditoriale (si presuppone la gestione commerciale/lucro). L’inciso di cui all’art. 3 del comma 58 della LR 86/2016 non prevede le case per fere