Buongiorno.
E’ stata presentata la SCIA per l’apertura di un esercizio di vicinato nello specifico rivendita di pane e prodotti da forno.
Leggendo su forum ho letto che non può essere vietato il consumo sul posto dei prodotti acquistati.
Premesso ciò, secondo il vostro parere, se il titolare dell’esercizio ha delimitato una parte del locale con tavoli e sgabelli per il consumo dei prodotti non rientra nella di somministrazione in quanto non vi è servizio al tavolo ?
Grazie mille
Il D.L. 04/07/2006, n. 223 che ha introdotto la possibilità di effettuare la SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA la prevede in due casi:
art. 4 - ai titolari di [u]impianti di PRODUZIONE di pane[/u].
art. 3. ai commercianti per il consumo immediato dei [u]prodotti di gastronomia[/u] presso l'esercizio di vicinato.
Regione Lombardia ha poi esteso (L.R. 30/04/2009, n. 8) tale possibilità alle [u]imprese artigiane[/u] di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda.
[quote]Premesso ciò, secondo il vostro parere, se il titolare dell’esercizio ha delimitato una parte del locale con tavoli e sgabelli per il consumo dei prodotti non rientra nella di somministrazione in quanto non vi è servizio al tavolo?[/quote]
Se l'attività esercitata ricade in una delle tre casistiche di cui sopra allora è fattibile purchè non ci sia il SERVIZIO assistito di somministrazione.