Data: 2018-09-07 14:03:51

AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO: non è necessaria e non inficia atto

AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO: non è necessaria e non inficia atto

[color=red][b]Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 15/05/2018) 07-08-2018, n. 20575[/b][/color]

ORDINANZA COMPLETA:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180807/snciv@s62@a2018@n20575@tO.clean.pdf

ESTRATTO:
e Sezioni
Unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che : in tema
di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni
amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto,
ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a
conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione
dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede
amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in
quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non
l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe
potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità
amministrativa ben possono essere prospettati in sede
giurisdizionale

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