Egregio dottore, nell'agosto 2017 mi è giunta , tramite suap telematico, [b]COMUNICAZIONE[/b] (NON SCIA O RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE) per nuova apertura ludoteca.
Regione Puglia.
Ho girato detta comunicazione all'ASL, VV.F, Prefettura, Questura, e Regione Puglia.
L'ambito di zona, dopo aver appreso, tramite volanti, che la predetta attività è in funzione mi ha prima chiesto documentazione in mio possesso e da ultimo mi ha scritto informandomi che la predetta attività NON ha le autorizzazioni previste dalla legge.
a QUESTO PUNTO DEVO FARE PROCEDIMENTO DI CHIUSURA IMMEDIATA OPPURE AVVIO DI PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA CHIUSURA? OPPURE ALTRO CHE MI SFUGGE1?
GRAZIE
Egregio dottore, nell'agosto 2017 mi è giunta , tramite suap telematico, [b]COMUNICAZIONE[/b] (NON SCIA O RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE) per nuova apertura ludoteca.
Regione Puglia.
Ho girato detta comunicazione all'ASL, VV.F, Prefettura, Questura, e Regione Puglia.
L'ambito di zona, dopo aver appreso, tramite volanti, che la predetta attività è in funzione mi ha prima chiesto documentazione in mio possesso e da ultimo mi ha scritto informandomi che la predetta attività NON ha le autorizzazioni previste dalla legge.
a QUESTO PUNTO DEVO FARE PROCEDIMENTO DI CHIUSURA IMMEDIATA OPPURE AVVIO DI PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA CHIUSURA? OPPURE ALTRO CHE MI SFUGGE1?
GRAZIE
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Quali sarebbero le autorizzazioni previste dalla legge? quale legge?
Mica si fa chiudere una attività dopo giorni o mesi con una comunicazione generica da BAR SPORT .... chiedi all'ambito di zona di indicare le disposizioni normative violate ... altrimenti la ludoteca in Puglia è soggetta a requisiti ma non ad autorizzazioni:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=11690.0
Egregio dottore la nota dell'ambito di zona, in sostanza è la presente:
[i] . . . la Regione Puglia riconduce l'attività di baby parking, per quanto attiene la disciplina degli standard culturali, organizzativo e gestionali, agli artt. 89 (ludoteca) e 90 (centro ludico per la prima infanzia) in base alla fascia di età dei minori frequentati;
- La L.R. n. 19/2006 all'art. 40 co. 1 lett. a) prevede che siano soggette all'autorizzazione al funzionamento tutte le strutture e i servizi socio assistenziali rivolti a minori, per interventi socio - assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
- ai sensi dell'art. 49 comma 1 della suindicata L.R. il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per le strutture e i servizi socio-assistenziali deve essere assunto dal Comune competente per territorio in conformità alle disposizioni di cui alla stessa legge. Laddove la gestione associata delle funzioni socio assistenziali comprenda esplicitamente anche l'esercizio della funzione autorizzatoria, l'Ambito territoriale individua le modalità per il rilascio del provvedimento di autorizzazione compresi gli adempimenti di verifica e controllo;
- il Regolamento Regionale n. 4/2007 attuativo deolla L.R. n. 19/2006 indica i requisiti strutturali, organizzativo e funzionali che le strutture e i servizi socio-assistenziali devono possedere per essere autorizzati al funzionamento;
- Vista la L.R. n. 19/2006 che all'art. 63 co. 1 stabilisce che " 1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o eroghi un servizio di cui all'articolo 46 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, ovvero averne dato comunicazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2 mila a euro 10 mila. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o l'erogazione di un servizio di cui all'articolo 46, comma 1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti."
- Visto che l'ambito non ha rilasciato alcuna autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Regionale n. 11/2015 l'ambito deve comunicare tempestivamente al legale rappresentante della struttura, il provvedimento di diffida all'esercizio dell'attività, peraltro pubblicizzata attraverso locandine e biglietti da visita;
- richiamata la nota ns del .......... con la quale il responsabile di Piano di ...... ha invitato la Sig.ra .... titolare dell'attività di baby parking a regolarizzare la procedura mediante la richiesta di autorizzazione al funzionamento sul portale regionale ............ di cui all'AD regionale n. 151 del 03.02.2012 diffidando la stessa ad esercitare abusivamente l'attività prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2007 ed ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 19/2006;
- ad oggi non è pervenuta alcuna risposta alla nota suddetta, nonostante l'attività dedicata all'infanzia sia espletata normalmente;
- alla luce di quanto premesso SI INFORMA la spett.le Regione Puglia e gli Enti in indirizzo dello stato attuale dell'attività in oggetto operante in assenza di richiesta di autorizzazione al funzionamento e dei pareri ASL e comunali.[/i]
QUESTA LA NOTA DELL'AMBITO.
COME AGIRE? PROVVEIMENTO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL' ATTIVITA'?
INOLTRE MI SORGE IL DUBBIO SE PER LE STRUTTURE INTERNE (GONFIABILI ETC.) OCCORRE LA C.C.V.P.S.
Inoltre l'art. 63 - sanzioni - PREVEDE1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o eroghi un servizio di cui all'articolo 46 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, ovvero averne dato comunicazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2 mila a euro 10 mila. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o l'erogazione di un servizio di cui all'articolo 46, comma 1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.
QUINDI DEVO FARE PURE SANZIONE AMMINISTRATIVA? GRAZIE
Egregio dottore la nota dell'ambito di zona, in sostanza è la presente:
[i] . . . la Regione Puglia riconduce l'attività di baby parking, per quanto attiene la disciplina degli standard culturali, organizzativo e gestionali, agli artt. 89 (ludoteca) e 90 (centro ludico per la prima infanzia) in base alla fascia di età dei minori frequentati;
- La L.R. n. 19/2006 all'art. 40 co. 1 lett. a) prevede che siano soggette all'autorizzazione al funzionamento tutte le strutture e i servizi socio assistenziali rivolti a minori, per interventi socio - assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
- ai sensi dell'art. 49 comma 1 della suindicata L.R. il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per le strutture e i servizi socio-assistenziali deve essere assunto dal Comune competente per territorio in conformità alle disposizioni di cui alla stessa legge. Laddove la gestione associata delle funzioni socio assistenziali comprenda esplicitamente anche l'esercizio della funzione autorizzatoria, l'Ambito territoriale individua le modalità per il rilascio del provvedimento di autorizzazione compresi gli adempimenti di verifica e controllo;
- il Regolamento Regionale n. 4/2007 attuativo deolla L.R. n. 19/2006 indica i requisiti strutturali, organizzativo e funzionali che le strutture e i servizi socio-assistenziali devono possedere per essere autorizzati al funzionamento;
- Vista la L.R. n. 19/2006 che all'art. 63 co. 1 stabilisce che " 1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o eroghi un servizio di cui all'articolo 46 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, ovvero averne dato comunicazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2 mila a euro 10 mila. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o l'erogazione di un servizio di cui all'articolo 46, comma 1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti."
- Visto che l'ambito non ha rilasciato alcuna autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Regionale n. 11/2015 l'ambito deve comunicare tempestivamente al legale rappresentante della struttura, il provvedimento di diffida all'esercizio dell'attività, peraltro pubblicizzata attraverso locandine e biglietti da visita;
- richiamata la nota ns del .......... con la quale il responsabile di Piano di ...... ha invitato la Sig.ra .... titolare dell'attività di baby parking a regolarizzare la procedura mediante la richiesta di autorizzazione al funzionamento sul portale regionale ............ di cui all'AD regionale n. 151 del 03.02.2012 diffidando la stessa ad esercitare abusivamente l'attività prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2007 ed ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 19/2006;
- ad oggi non è pervenuta alcuna risposta alla nota suddetta, nonostante l'attività dedicata all'infanzia sia espletata normalmente;
- alla luce di quanto premesso SI INFORMA la spett.le Regione Puglia e gli Enti in indirizzo dello stato attuale dell'attività in oggetto operante in assenza di richiesta di autorizzazione al funzionamento e dei pareri ASL e comunali.[/i]
QUESTA LA NOTA DELL'AMBITO.
COME AGIRE? PROVVEIMENTO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL' ATTIVITA'?
INOLTRE MI SORGE IL DUBBIO SE PER LE STRUTTURE INTERNE (GONFIABILI ETC.) OCCORRE LA C.C.V.P.S.
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La ricostruzione fornita non è completamente corretta.
L.R. n. 19/2006 individua le struttore socio assistenziali e vi ricomprende le ludoteche così definite dall'art. 47 comma 5:
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/lrpuglia019_06.pdf
Il BABY PARKING è altra cosa. Vi mancano attività ricreative, educative e culturali e si sostanzia nel "parcheggio" a tempo stabilito di un bambino per mera custodia. Ovviamente vi potranno essere intrattenimenti, ma eventuali e non programmati.
Ecco perchè BABY PARKING è fuori da tale disciplina