E' stato elevato dalla Tenenza di Finanza VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE di "omessa comunicazione periodica, al Ministero dello Sviluppo Economico, ex art.51,comma3, L.23 luglio 2009 n°99" con applicazione della sanzione ex art.22 comma3 Dlgs.31 marzo 114/98.
Ai sensi del comma 7 art.22 Dlgs.114/98 per dette violazioni l'autorita' competente e' il Sindaco, ora il Funzionario incaricato?!
Puo' il Sindaco disporre l'annullamento del verbale della guardia di Finanza tenuto conto che nel periodo in considerazione non vi e' stata Nessuna variazione di prezzo?
Diversamente se non viene effettuato nei termini il pagamento si dovra' provvedere alla ingiunzione di pagamento!?!
Grazie Carlasalve
E' stato elevato dalla Tenenza di Finanza VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE di "omessa comunicazione periodica, al Ministero dello Sviluppo Economico, ex art.51,comma3, L.23 luglio 2009 n°99" con applicazione della sanzione ex art.22 comma3 Dlgs.31 marzo 114/98.
Ai sensi del comma 7 art.22 Dlgs.114/98 per dette violazioni l'autorita' competente e' il Sindaco, ora il Funzionario incaricato?!
Puo' il Sindaco disporre l'annullamento del verbale della guardia di Finanza tenuto conto che nel periodo in considerazione non vi e' stata Nessuna variazione di prezzo?
Diversamente se non viene effettuato nei termini il pagamento si dovra' provvedere alla ingiunzione di pagamento!?!
Grazie Carlasalve
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Per punti:
1) i verbali NON si annullano (salvo rare eccezioni ma solo da chi li ha emessi)
2) la competenza NON è del Sindaco ma del responsabile del servizio commercio
3) che deve valutare se vi sono i presupposti per ARCHIVIAZIONE (L. 689/1981)
A mio avviso non si può archiviare se il soggetto ha omesso la comunicazione settimanale.
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L. 23/07/2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
Art. 51. (Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti) (116)
In vigore dal 15 agosto 2009
1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, [b]è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.[/b]
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[b]3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.[/b]
(116) Per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione vedi il D.M. 15 ottobre 2010.
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D.M. 15 ottobre 2010 (1).
Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2010, n. 277.
(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ed in particolare l'art. 51, recante «Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti»;
Visto il comma 1 del citato art. 51, secondo cui «al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato»;
Visto il comma 2, primo periodo, del citato art. 51, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze di tale obbligo di comunicazione e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori;
Considerato che il comma 2, secondo periodo, del citato art. 51 prevede che dall'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Considerato che il comma 3 del medesimo art. 51 circoscrive l'effettiva portata di tale obbligo di comunicazione precisando che le sanzioni amministrative pecuniarie a tal fine richiamate si applicano solo in caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato dal singolo impianto di distribuzione sia superiore a quello comunicato dal medesimo impianto;
Considerato che le esigenze di gradualità e sostenibilità affermate dal legislatore inducono a introdurre tale obbligo di comunicazione inizialmente per la rete autostradale, dove già esiste analogo obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, e ad estenderlo successivamente ai distributori sulle strade statali e solo successivamente all'intera rete stradale;
Considerato che la graduale introduzione di tale obbligo di comunicazione e la conseguente maggiore diffusione della relativa informazione ai consumatori, nella misura in cui introduce tale obbligo inizialmente per una sola tipologia di vendita per le principali tipologie di prodotto, privilegiando l'obbligo di comunicazione del prezzo della vendita effettuata mediante modalità self service, se presenti, e privilegiando in ogni caso la comunicazione dei prezzi di distribuzione dei principali carburanti eco-compatibili, può indirettamente costituire anche un opportuno strumento di promozione dell'utilizzo da parte dei consumatori delle forme di distribuzione caratterizzate da minori costi (self service) e della diffusione dei carburanti cosiddetti eco-compatibili di cui all'art. 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
Considerato che la disponibilità di dati effettivi e sufficientemente estesi circa i prezzi praticati in modalità self service potrà consentire in seguito più appropriati confronti con i prezzi medi di vendita dei carburanti in altri Paesi europei dove tali modalità di vendita sono attualmente più diffuse;
Considerato che l'obbligo di comunicazione, in assenza di variazioni in aumento del prezzo, può essere fissato a cadenza settimanale, favorendo così indirettamente una minore variabilità e maggiore confrontabilità dei prezzi; ferma restando a garanzia del consumatore la previsione di sanzioni nel caso di rilevazione di prezzi superiori a quelli comunicati e pubblicati, l'obiettivo di una piena corrispondenza fra prezzo comunicato e prezzo praticato anche nel caso di prezzi praticati inferiori a quelli comunicati, può essere comunque perseguito attraverso le comunicazioni volontarie di prezzo che, anche in caso di riduzione di prezzi o di offerte promozionali di breve durata, possono essere motivate dall'interesse commerciale concorrenziale dell'operatore a far conoscere la propria offerta migliore;
Considerata l'opportunità di rendere più immediata, fruibile e confrontabile, l'informazione effettivamente rilevante per i consumatori, prevedendo che, ferma restando la comunicazione del prezzo effettivamente praticato con tutti i decimali, la relativa pubblicazione dei prezzi stessi sul sito istituzionale del Ministero sia effettuata con minore evidenza della terza cifra decimale ovvero con arrotondamento al centesimo di euro superiore rispetto al prezzo praticato, ritenendo la terza cifra decimale un modo per evidenziare differenze di prezzo sostanzialmente irrilevanti ed illusorie e auspicando che la sede di confronto concorrenziale cui è rivolta la comunicazione favorisca invece variazioni effettive dei prezzi praticati con arrotondamento al centesimo inferiore;
Considerato che il medesimo interesse commerciale concorrenziale potrà favorire il successivo arricchimento dell'informazione su base volontaria anche al di là della soglia minima di obbligo individuata dal presente decreto secondo criteri di sostenibilità e gradualità;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione e decorrenze dell'obbligo di comunicazione
1. L'obbligo di cui all'art. 51 della legge n. 99/2009, di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, è individuato esclusivamente con riferimento:
a) alla comunicazione iniziale;
b) a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;
c) alla comunicazione, almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.
2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell'operatore.
3. Resta ferma la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, di comunicare su base volontaria, ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per le altre modalità di vendita, le variazioni di prezzo infrasettimanali in diminuzione e gli eventuali sconti di prezzo con profilo settimanale tipizzato. Le eventuali comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.
4. Le decorrenze dell'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati relativamente ai carburanti per autotrazione, ferma restando la possibilità di comunicazioni volontarie aggiuntive nei limiti di capacità del sistema informatico di cui al comma 3 e le eventuali fasi anteriori di sperimentazione del sistema, sono stabilite secondo il seguente ordine di gradualità:
a) prezzi dei carburanti dei distributori della rete autostradale, per tutte le tipologie di carburanti;
b) prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale, limitatamente alla benzina ed al gasolio venduti mediante modalità self service, nonché al gpl ed al metano; (3)
c) prezzi dei carburanti per tutti gli altri distributori, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi dei commi 1 e 2. (3)
5. I prezzi di cui al comma 4, lettera a), devono essere comunicati a decorrere dal 1° febbraio 2011. I prezzi di cui al comma 4, lettere b) e c), devono essere comunicati a decorrere dalle date rispettivamente fissate con successivi analoghi decreti e rese note mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero almeno trenta giorni prima della decorrenza stabilita.
(3) Vedi, anche, l'art. 1, comma 1, D.M. 17 gennaio 2013.
Art. 2 Modalità di comunicazione prescritte
1. I gestori effettuano la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 1, indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate ed adempiono all'obbligo di comunicazione inviandola esclusivamente con modalità telematiche al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), predisposto dallo stesso Ministero, attraverso il servizio telematico accessibile dall'indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it/, a cui si accede attraverso un apposito sistema di autenticazione. Eventuali istruzioni ed indicazioni integrative sono pubblicate sul medesimo sito internet. Eventuali successive modifiche della denominazione dell'indirizzo internet da utilizzare sono preventivamente comunicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. (4)
2. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione telematica può essere prevista una fase di sperimentazione alla quale possono accedere tutte le imprese che vogliono utilizzare il servizio. Chi aderisce volontariamente al servizio in tale fase deve rispettarne tutti i vincoli e si assoggetta ai relativi obblighi.
3. Costituisce inadempimento dell'obbligo di comunicazione la trasmissione delle comunicazioni stesse attraverso forme diverse dal servizio telematico attivo presso il Ministero dello sviluppo economico. Esclusivamente nel caso in cui tale servizio sia inattivo e ciò risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico, le comunicazioni devono pervenire mediante posta elettronica certificata con trasmissione dei documenti agli indirizzi di posta elettronica che saranno a tal fine comunicati sul medesimo sito internet attraverso cui si accede al sistema telematico di comunicazione. (5)
(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 17 gennaio 2013.
(5) Per la sospensione dell'obbligo di comunicazione sostitutiva mediante posta elettronica certificata, previsto dal presente comma, vedi l'art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 17 gennaio 2013.
Art. 3 Modalità di trattamento e pubblicazione
1. Al fine di consentire l'accesso alle relative informazioni di prezzo ai consumatori mediante plurime modalità e criteri di ricerca, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al presente decreto sono immediatamente pubblicati sul sito dell'osservatorio prezzi e tariffe del Ministero dello sviluppo economico, https://carburanti.mise.gov.it/. I prezzi sono pubblicati attribuendo maggiore evidenza alle cifre fino al centesimo di euro ovvero indicando ciascun prezzo con arrotondamento al centesimo di euro superiore. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento, nell'ambito del predetto osservatorio ed in collegamento dinamico con il registro delle imprese, della base dati dei soggetti obbligati alla comunicazione dei prezzi dei carburanti, sono individuate le opportune forme di collaborazione con l'Unione Italiana delle Camere di commercio (Unioncamere), mediante apposita convenzione a titolo non oneroso o, comunque, nell'ambito delle risorse disponibili. (6)
2. I dati acquisiti mediante le comunicazioni obbligatorie di cui al presente decreto, non appena le fasi di attuazione ivi previste consentiranno di disporre di una copertura della rete sufficiente ad integrare tali dati con quelli attualmente utilizzati o eventualmente a sostituirli, sono utilizzati dall'Amministrazione anche in sede di comunicazione istituzionale relativamente al livello medio dei prezzi dei carburanti ed ai raffronti con gli analoghi prezzi praticati negli altri Paesi europei.
3. Ai fini della migliore attuazione del sistema di comunicazione di cui al presente decreto e di facilitare la diffusione delle relative informazioni, nonché per la graduale introduzione di altre forme di comunicazione alternative o semplificate da parte dei gestori dei prezzi praticati dei carburanti, quali comunicazioni telefoniche o mediante messaggi trasmessi con sistemi di telefonia mobile o altre forme di comunicazione automatica o intermediata da soggetti a tal fine autorizzati, nonché al fine della graduale introduzione di altre forme di comunicazione ai consumatori delle relative informazioni di prezzo, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, sentite le altre Direzioni generali del Ministero interessate, stipula apposite convenzioni a titolo non oneroso, o comunque nell'ambito delle risorse disponibili, con i soggetti che, anche a seguito della pubblicazione del presente decreto, manifestino l'interesse a sponsorizzare o a gestire i relativi servizi aggiuntivi ed offrano sufficienti garanzie di riservatezza, imparzialità e trasparenza nella gestione degli stessi, con priorità per i soggetti pubblici, per quelli rappresentativi di operatori interessati e operanti senza finalità di lucro, nonché per gli organi di informazione e i gestori di telefonia.
Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 17 gennaio 2013.