Nelle linee guida allegate alla circolare del 18.7.2018 relativa alle misure di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche si distingue tra "manifestazioni pubbliche" che si tengono in luoghi all'aperto ....non assoggettate ai procedimenti di cui all'art-. 80 del TULPS e "manifestazioni di pubblico spettacolo" che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del TULPS. Io riterrei che tale distinzione si quella prevista dal D.M. 19/8/1996 tra i luoghi all'aperto rientranti o meno nel suo campo di applicazione: cosa me pensate?
Nel mio Comune nella maggior parte dei casi le attività di pubblico spettacolo temporanee che si svolgono in luoghi all'aperto non rientrano nel campo di applicazione del suddetto D.M.: faccio presentare scia o richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS e relazione del tecnico attestante quanto previsto dal titolo IX e, dall'anno scorso, il "piano di sicurezza" a prescindere dal numero delle persone (anche superiore a 200); non faccio quindi presentare la richiesta di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS. Secondo voi è corretto?
Alcuni dubbi mi sono venuti leggendo qualche interpretazione delle circolari in materia di sicurezza con le quali si sostiene che con l'emanazione delle stesse non è più possibile applicare l'art. 1, comma 2 del D.M. 19/8/1996 e la voce 77 della tabella A del D.Lgs. 222/2016: cosa ne pensate? Grazie
Purtroppo fra tabella "Madia", circolari e normativa non proprio attuale, le interpretazioni si susseguono ed è difficile trovare la quadra.
La tabella "Madia" è scritta male, lo stesso ministero è dovuto intervenire con una circolare dove afferma che gli artt. TULPS di riferimento si applicano ancora (vedi, ad esempio, la SCIA per eventi fino alle ore 24,00).
Confermo che il DM 19/08/96 è considerato una sorta di regolamento attuativo dell'art. 80 TULPS, il Ministero l'ha chiarito nelle circolari. In questo senso, le manifestazioni senza recinzioni o mezzi per lo stazionamento del pubblico non danno luogo ad un locale per il pubblico spettacolo e, a queste, si applica solo il Titolo IX dello stesso DM senza necessità dell'art. 80 TULPS.
C'è da dire, che dopo i fatti di Torino, la piazza che rappresenta di per sé, tramite le mura dei palazzi, uno spazio delimitato, può essere considerato un luogo per lo spettacolo e quindi, portare all'applicazione dell'art. 80 TULPS. In altre parole, vista la ratio delle circolari, ogni volta che puoi calcolare una capienza e/o una densità di affollamento e/o una capacità di deflusso, allora, prescindere che la gente sia delimitata da transenne o elementi naturali, si può ragionevolmente applicare l'art. 80 TULPS. La tendenza era quella di escludere l'applicazione dell'art. 80 per qualsiasi piazza o luogo pubblico non transennato.
Quindi, secondo me, dato che una circolare non può innovare l'ordinamento giuridico (non è fonte del diritto), al più può portare ad un'interpretazione più rigorosa che si basa su elementi sostanziali e meno formali. Meglio sarebbe se l'amministrazione comunale si dotasse di una linea guida o di un regolamento che, in qualche modo, legasse la concessione del suolo pubblico al soddisfacimento di determinate condizioni di sicurezza, questo a prescindere dall'applicazione o meno dell'art. 80 TULPS. Sul punto vedi qua : http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=46343.0 - scarica l'allegato sul rischio sanitario ex DGR 149/2015