Buongiorno a tutti
il Comando di Polizia Locale ha trasmesso a questo Suap un verbale di contestazione per occupazione abusiva di suolo pubblico, violazione ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 285/92, con la dizione " si trasmette al Suap per i provvedimenti previsti dall'art. 3 comma 16 legge 94/2009" e, quindi, per la chiusura dell'esercizio commerciale.
Ma tale chiusura spetta al sindaco o a "questo Suap"?
Grazie mille
Buongiorno a tutti
il Comando di Polizia Locale ha trasmesso a questo Suap un verbale di contestazione per occupazione abusiva di suolo pubblico, violazione ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 285/92, con la dizione " si trasmette al Suap per i provvedimenti previsti dall'art. 3 comma 16 legge 94/2009" e, quindi, per la chiusura dell'esercizio commerciale.
Ma tale chiusura spetta al sindaco o a "questo Suap"?
Grazie mille
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La norma dispone:
“fatti salvi i provvedimenti dell'autorit à per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni ”.
Sebbene sia dubbia la competenza sindacale (pur riconosciuta anche dal Consiglio di Stato: http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ABYfcPZ/0, http://www.ricerca-amministrativa.it/RA/massima-Occupazione-abusiva-suolo-pubblico-a-fini-commercio-m-736.xhtml;jsessionid=aadd61eb5cf55d28c4477a26c599) in quanto la chiusura dell'esercizio va configurata come "sanzione accessoria facoltativa della violazione del Codice della Strada" e quindi va disposta da parte dell'autorità amministrativa competente.
In questo caso la peculiarità del Codice della Strada (ricorso al Prefetto ecc...) si ritiene preferibile la soluzione che individua nell'ufficio competente per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico (o nei comuni più grandi l'ufficio contenzioso) l'adozione dei citati provvedimenti.
In alternativa, come detto, è possibile procedere con ordinanza sindacale alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato.