In una sala giochi, la messa a disposizione dei 'giocatori' di bevande varie come il caffè, birre e bibite, con tanto di bancone e macchinetta del caffè tipici dei bar, ma senza servizio assistito (le consumazioni vengono consegnate al bancone) ed a titolo gratuito, come viene inquadrata? grazie
riferimento id:46414È e deve restare somministrazione asserviita ai clienti della sala come attività accessoria e non prevalente rispetto a quella prevalente di sala giochi. I Monopoli hanno previsto delle “prescrizioni” su tale forma di attività nel d.d. 27.7.2011. Vedi anche la risoluzione del MISE reperibile in
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/attachments/article/2032716/52705sommalibev(2).pdf
È e deve restare somministrazione asserviita ai clienti della sala come attività accessoria e non prevalente rispetto a quella prevalente di sala giochi. I Monopoli hanno previsto delle “prescrizioni” su tale forma di attività nel d.d. 27.7.2011. Vedi anche la risoluzione del MISE reperibile in
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/attachments/article/2032716/52705sommalibev(2).pdf
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certo, ma il caso, piuttosto diffuso dalle mie parti, riguarda il mettere a disposizione dei clienti della sala giochi (quindi no servizio assistito) bevande varie delle quali l'unica preparata dal personale della sala giochi è il caffè, a titolo gratuito ammesso che non si provi il contrario (quindi no vendita), senza alcuna autorizzazione ed ovviamente emissione di scontrino.
Pertanto, mi chiedo se è lecito "offrire" gratuitamente bevande/alimenti all'interno di una sala giochi. E poi, l'aspetto igienico-sanitario?
In via generale, sono del parere che la gratuità implichi la NON costituzione di un esercizio di somm.ne. Se non c'è corresponsione di un prezzo non è commercio. Tuttavia, sul caso specifico, si potrebbe aggiungere che la somm.ne di bevande rappresenti una sorta di "[i]all inclusive[/i]" che l'imprenditore offre al cliente che usufruisce delle macchinette. Quindi, da questo punto di vista, il cliente non paga le bevande a parte ma le paga in quanto comprese nel prezzo che paga quando gioca, ergo: occorre la SCIA per la somm.ne non prevalente legata ad attività principale (la vecchia tipologia C)
Da un punto di vista igienico sanitario, al contrario, ci sono elementi per aderire subito all'interpretazione più restrittiva per la quale ciò che è determinante per l'applicabilità della normativa è la messa a disposizione di alimenti e bevande a terzi da parte di un soggetto imprenditoriale, durante l'esercizio dell'attività, questo a prescindere dal fatto che il cliente paghi direttamente la bevanda o sia compresa nella prestazione complessiva.
Ciò è corroborato dalle definizioni del c.d. "pacchetto igiene" di cui al Reg. CE 178/2002. All'art. 3 di tale reg. si legge: «immissione sul mercato», la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;
In via generale, sono del parere che la gratuità implichi la NON costituzione di un esercizio di somm.ne. Se non c'è corresponsione di un prezzo non è commercio. Tuttavia, sul caso specifico, si potrebbe aggiungere che la somm.ne di bevande rappresenti una sorta di "[i]all inclusive[/i]" che l'imprenditore offre al cliente che usufruisce delle macchinette. Quindi, da questo punto di vista, il cliente non paga le bevande a parte ma le paga in quanto comprese nel prezzo che paga quando gioca, ergo: occorre la SCIA per la somm.ne non prevalente legata ad attività principale (la vecchia tipologia C)
Da un punto di vista igienico sanitario, al contrario, ci sono elementi per aderire subito all'interpretazione più restrittiva per la quale ciò che è determinante per l'applicabilità della normativa è la messa a disposizione di alimenti e bevande a terzi da parte di un soggetto imprenditoriale, durante l'esercizio dell'attività, questo a prescindere dal fatto che il cliente paghi direttamente la bevanda o sia compresa nella prestazione complessiva.
Ciò è corroborato dalle definizioni del c.d. "pacchetto igiene" di cui al Reg. CE 178/2002. All'art. 3 di tale reg. si legge: «immissione sul mercato», la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;
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esatto, di fatto è un servizio offerto per motivi concorrenziali, considerata la massiccia presenza di sale in alcune zone di Torino...
grazie per l'ottima argomentazione, come al solito