Circolare del 1 settembre 2018 - Occupazione arbitraria di immobili. Indirizzi
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GABINETTO DEL MINISTRO
N. 11001/123/111(1)
Uff. II - Ord. e Sic. Pub. Roma, 1 SETTEMBRE 2018
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
[color=red][b]OGGETTO: Occupazione arbitraria di immobili. Indirizzi[/b][/color]
L'occupazione abusiva degli immobili costituisce da tempo una delle principali
problematiche che affliggono i grandi centri urbani del Paese, conseguenza a volte
della difficoltà di porre in essere politiche territoriali, urbanistiche e sociali, finalizzate
alla riqualificazione delle aree periferiche e alla riduzione dei fattori di marginalità
sociale.
Il tema, come noto, è stato affrontato, sotto il profilo della tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, dal decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 48 del 2017, che ha introdotto alcune significative
innovazioni volte al superamento del fenomeno, in un'ottica di miglioramento delle
condizioni di vivibilità delle città e di prevenzione delle situazioni di degrado e di
condotte illecite.
[b]Sull'argomento sono state impartite alcune prime indicazioni con la direttiva del
18 luglio 2017, con la quale è stato posto l'accento sia sulla imprescindibile necessità
di evitare nuove occupazioni abusive di immobili, sia sull'utile supporto che può
essere fornito dal Comitato metropolitano [/b]ai fini di una valutazione, in chiave
programmatica e pianificatoria, sul tema degli sgomberi, soprattutto riguardo alle
capacità d'intervento da parte delle Amministrazioni regionali e locali competenti per
la verifica delle categorie di persone che versano in effettive condizioni difragilità.
[b]Alla predetta direttiva ha atto seguito quella del 1° settembre 2017, con la
quale si è voluto dare impulso all'attuazione, sia a livello centrale che periferico, delle
sinergie interistituzionali finalizza e alla ricerca di soluzioni e di risposte al fenomeno
maggiormente strutturate, ribadendo la centralità del Comitato metropolitano [/b]per i
cennati profili programmatori e del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica per il ripristino della legalità e la salvaguardia dell'ordine pubblico.
Nonostante gli sforzi profusi da tutte le componenti del sistema, alla luce delle
evidenze emerse in questo primo periodo di applicazione del decreto-legge n. 14 /2017,
la gestione del tema dell'occuparzione arbitraria degli immobili non ha compiuto
significativi passi avanti, se non rispetto alle misure di natura preventiva rivolte ad
evitare nuove occupazioni.
In relazione a quest'ultimo profilo, infatti, i dati provenienti da alcune realtà
territoriali appaiono positivi, evidenziando una capacità di risposta delle istituzioni
estremamente tempestiva ed efficace.
Tale risultato deve indurre a tenere sempre alto il livello di attenzione e a
promuovere ogni utile iniziativa, anche sul piano info-investigativo, che consenta di
prevenire possibili invasioni di ediifici o di altri immobili.
[color=red][b]Con riguardo a questo aspetto specifico, si ravvisa l'opportunità che le SS.LL.
svolgano una pressante opera di sensibilizzazione nei confronti degli enti pubblici
proprietari di immobili temporaneamente inutilizzati e delle Associazioni
rappresentative della proprietà fondiaria affinché si attivino per l'approntamento di
tutte le misure di difesa passive o correnti alla tutela dei loro beni, volte a scoraggiare
ogni forma di indebita intrusione negli stessi.[/b][/color]
* * * *
Accanto alle iniziative specificamente orientate alla prevenzione, appare
essenziale, per migliorare l'efficacia dell'azione di contrasto del fenomeno, fornire
ulteriori precisazioni ai fini dell'esecuzione degli sgomberi, anche in virtù di alcune
recentisentenze del Giudice civile che rendono sempre più pressante il problema dello
sgombero delle occupazioni più risalenti nel tempo.
Al riguardo, si sta infatti consolidando un orientamento giurisprudenziale volto
a condannare il Ministero dell'Interno a risarcimenti molto gravosi, sulla base di una
asserita inerzia che avrebbe determinato una illegittima compromissione dei diritti
fondamentali di proprietà e dell'iniziativa economica.
[b]Di qui la necessità di assicurare la massima tempestività nell'iter istruttorio
preordinato all'esecuzione dello sgombero, che segue oggi procedure sovente
farraginose, non compatibili con l'esigenza di impedire il perpetuarsi delle
occupazioni abusive, sia di più lungo periodo, oggetto delle citate pronunce, che più
recenti.[/b]
In questo quadro si ritiene di poter rassegnare alle SS.LL. le seguenti
indicazioni.
* * * *
L'art. 11 del decreto-legge n. 14/2017 prevede che al fine di assicurare il
concorso della Forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di sgombero, il
Prefetto individui una scala di priorità che tenga conto della "tutela delle famiglie in
situazioni di disagio economico o sociale".
Viene da sé che, ai fini dell'individuazione dei suddetti criteri di priorità, il
Prefetto debba essere in possesso di tutti gli elementi di conoscenza utili, tra cui le
notizie in merito all'immobile, al suo stato e agli occupanti.
Se le informazioni sull'immobile possono essere agevolmente tratte dagli atti in
possesso dell'Amministrazione comunale o da quelli prodotti dal proprietario, ovvero
tramite verifiche ad hoc, ben diversa e di più difficile acquisizione sono le notizie
riguardanti le persone presenti all'interno dello stesso stabile, imprescindibili e
rilevanti per l'accertamento delle singole situazioni personali.
[b]A tal riguardo, l'unica soluzione percorribile è quella di ogni possibile
[color=red]censimento degli occupanti,[/color] che deve essere condotto, anche in forma speditiva, sotto
la regia dei Servizi sociali dei Comuni e, laddove occorra, con l'ausilio dei soggetti del
privato sociale, nelle forme ritenute più adeguate in relazione alle singole fattispecie,
in modo da acquisire un complessivo quadro della situazione e, in particolare, delle
ricadute sul piano sociale e su quello della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
derivanti dall'esecuzione dello sgombero.[/b]
Il censimento dovrà essere finalizzato alla possibile identificazione degli
occupanti e della composizione dei nuclei familiari, con particolare riguardo alla
presenza all'interno degli stessi di minori o altre persone in condizioni di fragilità,
oltre alla verifica della situazione reddituale e della condizione di regolarità di
accesso e permanenza sul territorio nazionale.
Non possono essere sottovalutate le difficoltà che gli operatori sociali potranno
incontrare nell'esecuzione dei suddetti accertamenti. Pur tuttavia tali operazioni
devono essere condotte con la massima rapidità, sfruttando, ove possibile, le risultanze
dei registri di anagrafe, o anche dei dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni,
nonché degli stessi Servizi sociali per quegli occupanti che già beneficiano di eventuali
prestazioni assistenziali.
In ogni caso, potrà essere verificata la situazione reddituale dei diretti interessati e
della loro rete parentale e, a tal riguardo, insieme alle risultanze dell'anagrafe
tributaria, potranno rivelarsi utili gli accertamenti specifici da demandare alla Guardia
di Finanza. Nello stesso contesto potrà essere verificata anche l'esistenza di legami di
carattere sociale idonei ad assicurare forme di sostentamento agli interessati.
Ebbene, soltanto qualora all'esito dei suddetti accertamenti si abbia fondato
motivo di ritenere che i soggetti in situazione di fragilità interessati dall'esecuzione
dello sgombero sarebbero privi della possibilità di soddisfare, autonomamente o
attraverso il sostegno dei loro parenti, le prioritarie esigenze conseguenti alla loro
condizione, i Servizi sociali dei Comuni dovranno attivare gli specifici interventi.
Si tratta di interventi che, nella misura in cui siano ritenuti sufficienti ed
adeguati dai competenti uffici comunali, sulla base di una ponderata valutazione, avuto
riguardo anche alle possibilità in concreto dell'Ente, non potranno essere considerati
negoziabili.
[b]Per tutti gli altri occupanti che non si trovano in situazioni di fragilità, invece,
potrà essere ritenuta sufficiente l'assunzione di forme più generali di assistenza, da
rendersi nell'immediatezza dell'evento. Ad esempio, potranno essere individuate
strutture provvisorie di accoglienza ove poter collocare gli occupanti per il tempo
strettamente necessario all'individuazione da parte loro di soluzioni alloggiative
alternative.[/b]
Infatti, pure alla luce della citata giurisprudenza è da ritenersi che, nel
contemperamento dei diversi interessi che vengono in rilievo in relazione agli
sgomberi, il diritto di proprietà receda limitatamente ed esclusivamente a fronte di
quelle situazioni che possono pregiudicare l'esercizio da parte degli occupanti degli
impellenti e irrinunciabili bisogni primari per la loro esistenza, collegati a una
particolare condizione di vulnerabilità.
Nella fase successiva allo sgombero, poi, sarà cura degli enti preposti
compiere valutazioni più approfondite e individuare le soluzioni che possano
permettere via via di sostenere i percorsi d'inclusione sociale delle persone in
situazioni di fragilità, anche all'interno di complessive strategie di intervento condivise
con le Regioni.
Ciò altresì in relazione all'ulteriore profilo di rilievo rispetto alla presenza dei
molteplici interessi in gioco, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, più
volte peraltro richiamata nelle pronunce di condanna di quest'Amministrazione,
laddove si legge che "l'occupazione abusiva non lede i soli interessi della parte
proprietaria, ma lede anche il generale interesse dei consociati alla convivenza
ordinata e pacifica e assume un'inequivoca valenza eversiva", e che " l'esecuzione
degli sgomberi forzati può certamente determinare immediati, ma evidenti e limitati,
turbamenti dell'ordine pubblico, la tolleranza delle occupazioni abusive, al contrario,
può determinare situazioni di pericolo meno evidenti ma decisamente più gravi
nel medio e nel lungo periodo" .
[color=red][b]Si tratta di considerazioni che rafforzano ulteriormente il convincimento della
necessità di attendere agli sgomberi con la dovuta tempestività[/b][/color], rinviando alla fase
successiva ogni valutazione in merito alla tutela delle altre istanze, nella
consapevolezza che il consolidamento di situazioni d'illegalità possa recare un grave
pregiudizio ad alcuni dei principali valori di riferimento nel nostro ordinamento.
*****
Le indicazioni di cui sopra devono ritenersi compatibili e quindi applicabili
anche con riferimento all'eventuale supporto richiesto alle SS.LL. per l'esecuzione di
sgomberi resi necessari da altre situazioni di rilievo, come le precarie condizioni di
sicurezza degli immobili, che potrebbero emergere a seguito delle ordinanze
contingibili e urgenti adottate dalSindaco.
Laddove a livello territoriale, nell'ambito del rapporto con le altre
Amministrazioni interessate, dovessero determinarsi situazioni di particolare
complessità, anche rispetto all'attuazione delle presenti direttive, le SS.LL. potranno
interloquire direttamente con questo Gabinetto, presso il cui Ufficio II - Ordine e
Sicurezza pubblica, è attivo uno specifico Punto di contatto.
*****
E' superfluo evidenziare quanto le strategie che saranno messe in campo sul
tema e l'applicazione degli indirizzi sopraindicati, possano incidere positivamente
sulla prevenzione e repressione delle condotte illecite e complessivamente sulla
sicurezza delle nostre città.
In questo senso, si fa vivo affidamento sulla consueta, preziosa collaborazione
delle SS.LL. ai fini di una puntuale attuazione della presente direttiva.
Si vorrà, a tal proposito, far tenere, entro la fine del mese di settembre, un primo
punto di situazione sullo stato del fenomeno nelle rispettive province con l'indicazione
delle iniziative avviate.
[b]IL CAPO DI GABINETTO[/b]
F.to Piantedosi
Sarà forse solo questo il motivo ora di tanto attivismo dopo anni di asserita tolleranza?
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/07/04/news/roma_tribunale_condanna_stato_e_ministero_dell_interno_al_maxirisarcimento_di_28milioni_di_euro_a_un_privato_per_mancato_s-200879355/