Regolamento UE su AEROMOBILI compresi droni (in vigore da 11/9/2018)
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2018
recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio
La nuova regolamentazione su «[color=red][b]aeromobile senza equipaggio[/b][/color]»: ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22.8.2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1139&qid=1535701159684&from=EN
La disciplina fondamentale del regolamento sui DRONI è contenuta in questi articoli
SEZIONE VII
Aeromobili senza equipaggio
Articolo 55
Requisiti essenziali degli aeromobili senza equipaggio
Relativamente agli aeromobili senza equipaggio, le attività, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato IX, e, se previsto dagli atti delegati di cui all'articolo 58 e dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 57, i requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V.
Articolo 56
Conformità degli aeromobili senza equipaggio
1. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, delle caratteristiche operative degli aeromobili senza equipaggio interessati e delle caratteristiche dell'area operativa, un certificato può essere prescritto per la progettazione, la produzione, il mantenimento e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 58 e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 57.
2. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciato su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato di rispettare gli atti delegati di cui all'articolo 58 e gli atti di esecuzione di cui all'articolo 57.
3. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo specifica le limitazioni afferenti alla sicurezza, le condizioni operative e i privilegi. Il certificato può essere modificato con l'aggiunta o la cancellazione di limitazioni, condizioni e privilegi, in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 58 e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 57.
4. Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare non rispetta più le condizioni, le norme e le procedure di rilascio o mantenimento di tale certificato, in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 58 e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 57.
5. Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, e in particolare della natura e del rischio dell'attività in questione, delle caratteristiche operative dell'aeromobile senza equipaggio interessato e delle caratteristiche dell'area operativa, gli atti delegati di cui all' articolo 58 e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 57 possono prescrivere per quanto riguarda la progettazione, la produzione, il mantenimento e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, una dichiarazione che confermi la conformità a tali atti delegati e di esecuzione.
6. Se gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 1 e 4 possono essere raggiunti senza l'applicazione dei capi IV e V del presente regolamento, gli atti delegati di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), possono stabilire che tali capi non si applicano né ai requisiti essenziali di cui all'articolo 55 né alle corrispondenti norme dettagliate stabilite conformemente all'articolo 58. In tali casi tali requisiti essenziali e dette norme dettagliate costituiscono una «normativa comunitaria di armonizzazione» ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37).
7. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni riguardanti l'immatricolazione di aeromobili senza equipaggio e di operatori di aeromobili senza equipaggio, soggetti al requisito d'immatricolazione a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 57 e all'allegato IX, punto 4, siano conservate in sistemi nazionali d'immatricolazione digitali, armonizzati e interoperabili. Gli Stati membri possono accedere e scambiare tali informazioni mediante il repertorio di cui all'articolo 74.
8. La presente sezione non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire regole nazionali per subordinare a determinate condizioni l'esercizio di aeromobili senza equipaggio per ragioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, quali la pubblica sicurezza o la protezione della riservatezza e dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione.
Articolo 57
Atti di esecuzione riguardanti aeromobili senza equipaggio
Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all'articolo 55, e la conformità agli stessi, relativamente agli aeromobili senza equipaggio, in merito all'esercizio di aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché al personale, compresi i piloti remoti, e alle organizzazioni coinvolte in dette attività, e in base ai principi di cui all'articolo 4 e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate riguardanti:
a)
le norme e le procedure specifiche in merito all'esercizio di aeromobili senza equipaggio nonché al personale, compresi i piloti remoti, e alle organizzazioni coinvolte in tali operazioni;
b)
le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati, oppure per il rilascio di dichiarazioni, riguardanti l'esercizio di aeromobili senza equipaggio, nonché il personale e le organizzazioni coinvolte in dette attività, e per le situazioni in cui tali certificati o dichiarazioni devono essere prescritti. Le norme e le procedure per il rilascio di tali certificati e di tali dichiarazioni possono basarsi sui requisiti dettagliati di cui alle sezioni I, II e III, o consistere negli stessi;
c)
i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati e delle persone fisiche e giuridiche che rilasciano dichiarazioni;
d)
le norme e le procedure riguardanti l'immatricolazione degli aeromobili senza equipaggio e dei loro operatori e la marcatura degli aeromobili senza equipaggio di cui all'allegato IX, sezione 4;
e)
le norme e le procedure per l'istituzione dei sistemi nazionali d'immatricolazione digitali, armonizzati e interoperabili di cui all'articolo 56, paragrafo 7.
f)
le norme e le procedure per la conversione dei certificati nazionali nei certificati richiesti a norma dell'articolo 56, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.
Articolo 58
Poteri delegati
1. Per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio, in merito alle attività di progettazione, produzione e manutenzione di aeromobili, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché in merito al personale, compresi i piloti remoti, e alle organizzazioni coinvolte in dette attività, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 128, che stabiliscano norme dettagliate per quanto riguarda:
a)
le condizioni specifiche per la progettazione, la produzione e la manutenzione di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, necessarie per assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 55; ciò può includere le condizioni in presenza delle quali gli aeromobili senza equipaggio devono essere dotati delle necessarie caratteristiche e funzionalità in relazione a, in particolare, limitazioni relative alla distanza e all'altitudine operative massime, comunicazione della posizione, restrizione relativa a zone geografiche, nonché dispositivi anticollisione, di stabilizzazione e per l'atterraggio automatico;
b)
le condizioni e le procedure di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati, oppure di rilascio di dichiarazioni, riguardanti la progettazione, produzione e manutenzione di aeromobili senza equipaggio, i loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché il personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 5, e per le situazioni in cui tali certificati o dichiarazioni sono prescritti; le condizioni e le procedure di rilascio di tali certificati e di tali dichiarazioni possono basarsi sui requisiti dettagliati di cui alle sezioni I, II e III, o consistere negli stessi;
c)
le condizioni in presenza delle quali i requisiti relativi alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, non devono essere soggette ai capi IV e V ai fini dell'articolo 56, paragrafo 6;
d)
i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati e delle persone fisiche e giuridiche che rendono dichiarazioni;
e)
le condizioni per la conversione dei certificati nazionali nei certificati prescritti dall'articolo 56, paragrafo 1.
2. Per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio, in merito alle attività, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio di aeromobili, e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché in merito al personale, compresi i piloti remoti, e le organizzazioni coinvolte in dette attività, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 128, per modificare l'allegato IX e, se del caso, l'allegato III, se necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o a elementi di prova afferenti alla sicurezza relativa alle operazioni di volo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.
........................
ALLEGATO IX
Requisiti essenziali degli aeromobili senza equipaggio
1. REQUISITI ESSENZIALI PER LA PROGETTAZIONE, LA PRODUZIONE, LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DI AEROMOBILI SENZA EQUIPAGGIO
1.1. Gli operatori e i piloti remoti di aeromobili senza equipaggio devono essere a conoscenza delle norme nazionali e dell'Unione applicabili alle operazioni previste, in particolare in materia di sicurezza, tutela della riservatezza, protezione dei dati, responsabilità civile, assicurazione, security e protezione dell'ambiente. Gli operatori e i piloti remoti devono essere in grado di garantire la sicurezza delle operazioni e la distanza di separazione tra gli aeromobili senza equipaggio e le persone a terra ovvero gli altri utenti dello spazio aereo. Ciò comprende, fra l'altro, una buona conoscenza delle istruzioni operative fornite dal produttore, dell'utilizzo sicuro e rispettoso dell'ambiente degli aeromobili senza equipaggio nello spazio aereo e di tutte le pertinenti funzionalità degli aeromobili senza equipaggio, con le regole dell'aria applicabili e le procedure ATM/ANS.
1.2. Gli aeromobili senza equipaggio devono essere progettati e costruiti in modo da essere idonei alla funzione prevista e da poter essere impiegati, regolati e sottoposti a manutenzione senza esporre le persone a rischi.
1.3. Se necessario al fine di attenuare i rischi inerenti alla sicurezza, alla tutela della vita riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla security o all'ambiente derivanti dal loro esercizio, gli aeromobili senza equipaggio devono possedere le relative caratteristiche e funzionalità specifiche che tengono conto dei principi della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. In base alle necessità, tali caratteristiche e funzionalità devono garantire una facile identificazione dell'aeromobile, come pure della natura e della finalità del suo impiego; esse devono inoltre garantire che siano rispettati le limitazioni, i divieti o le condizioni applicabili, in particolare per quanto riguarda l'esercizio in particolari zone geografiche, al di là di una certa distanza dagli operatori o a determinate altitudini.
1.4. Le organizzazioni responsabili della produzione o della commercializzazione degli aeromobili senza equipaggio devono fornire agli operatori e, se del caso, alle organizzazioni di manutenzione degli stessi aeromobili, informazioni relative al tipo di operazioni per le quali tali aeromobili senza equipaggio sono progettati, precisando limitazioni e dati necessari per il loro esercizio in sicurezza, anche per quanto riguarda le prestazioni operative e ambientali, le limitazioni di aeronavigabilità e le procedure di emergenza. Tali informazioni devono essere fornite in modo chiaro, coerente e non ambiguo. Le capacità operative degli aeromobili senza equipaggio impiegabili in operazioni che non richiedano un certificato o una dichiarazione devono consentire l'introduzione di limitazioni che rispettino le regole dello spazio aereo applicabili a tali operazioni.
2. ULTERIORI REQUISITI ESSENZIALI PER LA PROGETTAZIONE, LA PRODUZIONE, LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DI AEROMOBILI SENZA EQUIPAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 56, PARAGRAFI 1 E 5
In considerazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, al fine di garantire sicurezza per le persone a terra e per gli altri utenti dello spazio aereo, durante l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio devono essere soddisfatti i requisiti seguenti tenendo conto del livello di rischio dell'operazione caso per caso:
2.1. Aeronavigabilità
2.1.1. Gli aeromobili senza equipaggio devono essere progettati in modo da dimostrare adeguatamente la sicurezza delle persone addette all'esercizio dell'aeromobile o dei terzi in volo o a terra, nonché dei beni, o devono presentare caratteristiche o dettagli a tale scopo.
2.1.2. Gli aeromobili senza equipaggio devono assicurare un livello di integrità del prodotto proporzionato ai rischi in tutte le condizioni di volo previste.
2.1.3. Gli aeromobili senza equipaggio devono essere controllabili e manovrabili in sicurezza, nella maniera necessaria in tutte le condizioni operative previste, anche in caso di avaria di uno o, eventualmente, più impianti. È necessario tenere in debito conto le considerazioni relative ai fattori umani, in particolare le conoscenze disponibili in tema di fattori che favoriscono l'impiego in sicurezza delle tecnologie da parte dell'uomo.
2.1.4. Gli aeromobili senza equipaggio e i loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati, nonché i dispositivi di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, devono funzionare nel modo designato in tutte le condizioni operative prevedibili, per tutto il periodo di esercizio per cui l'aeromobile è stato progettato e al di là di tali limiti con un adeguato margine di sicurezza.
2.1.5. Gli aeromobili senza equipaggio e i loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati, nonché i dispositivi di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, considerati singolarmente e in relazione reciproca, devono essere progettati in modo tale che la probabilità di una condizione di avaria e la gravità del suo effetto sulle persone a terra e sugli altri utenti dello spazio aereo siano attenuati in base ai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
2.1.6. Tutti i dispositivi di controllo remoto degli aeromobili senza equipaggio devono essere idonei ad agevolare le operazioni di volo, anche mediante strumenti che consentano di acquisire una coscienza situazionale, e la gestione di qualsiasi situazione prevedibile o emergenza.
2.1.7. Le organizzazioni coinvolte nella progettazione di aeromobili senza equipaggio, motori ed eliche devono adottare precauzioni mirate a ridurre al minimo i rischi derivanti da condizioni, interne o esterne all'aeromobile senza equipaggio e ai suoi impianti, che secondo quanto dimostrato dall'esperienza incidono sulla sicurezza. Vi rientra la protezione da interferenze provocate da apparecchi elettronici.
2.1.8. I processi di fabbricazione, i materiali e i componenti utilizzati nella produzione degli aeromobili senza equipaggio devono assicurare proprietà e prestazioni adeguate e riproducibili, conformi alle caratteristiche di progettazione.
2.2. Organizzazioni
Le organizzazioni coinvolte nella progettazione, nella produzione, nella manutenzione e nell'esercizio degli aeromobili senza equipaggio, nei servizi connessi e nella formazione soddisfano le condizioni seguenti:
a)
le organizzazioni devono disporre di tutti i mezzi necessari a espletare i compiti compresi nel loro ambito di attività e garantire la conformità ai requisiti essenziali e agli atti delegati di cui all'articolo 58 e agli atti di esecuzione di cui all'articolo 57, pertinenti per la loro attività;
b)
le organizzazioni devono realizzare e mantenere un sistema di gestione atto a garantire la conformità ai requisiti essenziali pertinenti, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente il sistema. Tale sistema di gestione deve essere commisurato al tipo di attività e alle dimensioni dell'organizzazione;
c)
le organizzazioni devono istituire un sistema di segnalazione di eventi nel quadro del sistema di gestione della sicurezza al fine di contribuire al costante miglioramento della sicurezza. Tale sistema di segnalazione deve essere commisurato al tipo di attività e alle dimensioni dell'organizzazione;
d)
le organizzazioni devono concludere, se del caso, accordi con altre organizzazioni per garantire il mantenimento della conformità ai requisiti essenziali pertinenti.
2.3. Persone che partecipano all'esercizio di aeromobili senza equipaggio
Tutte le persone che partecipano all'esercizio di aeromobili senza equipaggio, compresi i piloti remoti, sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie a garantire la sicurezza dell'esercizio e proporzionate ai rischi associati al tipo di esercizio. Queste persone devono inoltre dimostrare la propria idoneità sanitaria laddove ciò sia necessario al fine di attenuare i rischi inerenti all'esercizio in questione.
2.4. Operazioni
2.4.1. Gli operatori di aeromobili senza equipaggio sono responsabili delle operazioni e sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie a garantirne la sicurezza.
2.4.2. Il volo deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle procedure applicabili riguardanti lo svolgimento delle funzioni, secondo quanto prescritto per la zona, lo spazio aereo, gli aeroporti o i siti che si intende usare e, se del caso, per i relativi sistemi ATM/ANS.
2.4.3. Le operazioni con aeromobili senza equipaggio devono garantire la sicurezza dei terzi a terra e degli altri utenti dello spazio aereo e ridurre al minimo i rischi derivanti da condizioni interne ed esterne sfavorevoli, anche ambientali, attraverso il mantenimento di opportune distanze di separazione durante tutte le fasi del volo.
2.4.4. Gli aeromobili senza equipaggio devono essere impiegati solo se in condizioni di aeronavigabilità e quando gli equipaggiamenti e gli altri componenti e servizi necessari per l'operazione prevista sono disponibili ed efficienti.
2.4.5. Gli aeromobili senza equipaggio e le operazioni con aeromobili senza equipaggio devono rispettare i pertinenti diritti garantiti dal diritto dell'Unione.
2.4.6. Gli operatori di aeromobili senza equipaggio devono assicurare che gli aeromobili dispongano degli equipaggiamenti di navigazione, comunicazione, sorveglianza, anticollisione (funzione «detect and avoid»), nonché di qualsiasi altro equipaggiamento ritenuto necessario per la sicurezza del volo previsto, tenuto conto della natura dell'operazione, dei regolamenti relativi al traffico aereo e delle regole dell'aria applicabili durante ogni fase del volo.
2.5. Requisiti essenziali relativi alla compatibilità elettromagnetica e allo spettro radio per aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione è certificata in conformità dell'articolo 56, paragrafo 1, e che sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto
2.5.1. Tali aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati sono progettati e prodotti tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, in modo tale da garantire che:
a)
le perturbazioni elettromagnetiche da essi prodotte non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare normalmente; e
b)
presentino un livello di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche che ne consenta il normale funzionamento senza deterioramenti inaccettabili.
2.5.2. Tali aeromobili senza equipaggio e tali motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati sono progettati e prodotti, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, in modo tale da garantire che utilizzino efficacemente lo spettro radio e supportino l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose.
3. REQUISITI AMBIENTALI ESSENZIALI DEGLI AEROMOBILI SENZA EQUIPAGGIO
Gli aeromobili senza equipaggio rispettano i requisiti di compatibilità ambientale di cui all'allegato III.
4. REQUISITI ESSENZIALI RIGUARDANTI LA REGISTRAZIONE DEGLI AEROMOBILI SENZA EQUIPAGGIO E DEI LORO OPERATORI E LA MARCATURA DEGLI AEROMOBILI SENZA EQUIPAGGIO
4.1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri previsti dalla convenzione di Chicago, gli aeromobili senza equipaggio, la cui progettazione è soggetta a certificazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, sono immatricolati in conformità degli atti di esecuzione di cui all'articolo 57.
4.2. Gli operatori degli aeromobili senza equipaggio sono immatricolati in conformità degli atti di esecuzione di cui all'articolo 57, se operano uno degli aeromobili seguenti:
a)
aeromobili senza equipaggio che, in caso di impatto, possono trasferire al corpo umano un'energia cinetica superiore a 80 joule;
b)
aeromobili senza equipaggio, il cui utilizzo comporta rischi per la riservatezza, la protezione dei dati personali, la security o l'ambiente;
c)
aeromobili senza equipaggio, la cui progettazione è soggetta a certificazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1;
4.3. Se un requisito di registrazione si applica ai sensi del punto 4.1 o del punto 4.2, gli aeromobili senza equipaggio in questione sono marcati e identificati singolarmente, in conformità degli atti di esecuzione di cui all'articolo 57.