Buongiorno, in ambito della LEGGE REGIONALE Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP), la disposizione inerente la distanza minima dai luoghi sensibili, è da intendersi anche per i Centri scommesse o esclusivamente per l'utilizzo delle apparecchiature ex art. 110 Tulps?
Grazie mille.
Buongiorno, in ambito della LEGGE REGIONALE Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP), la disposizione inerente la distanza minima dai luoghi sensibili, è da intendersi anche per i Centri scommesse o esclusivamente per l'utilizzo delle apparecchiature ex art. 110 Tulps?
Grazie mille.
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VALE ANCHE PER I CENTRI SCOMMESSE come chiarito recentemente da circolare Ministero e giurisprudenza.
[b]Circolare del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2018[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=44190.0
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 27 luglio 2018 n. 4604
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45962.0
Dalla lettura della circolare sembrerebbe che i requisiti di distanza si applicherebbero alle nuove autorizzazioni da rilasciare, ma quelle già esistenti ?
riferimento id:46355
Dalla lettura della circolare sembrerebbe che i requisiti di distanza si applicherebbero alle nuove autorizzazioni da rilasciare, ma quelle già esistenti ?
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CERTAMENTE!
Le distanze valgono sempre per le "nuove autorizzazioni" da intendersi sia le nuove attività che quelle che necessitano comunque del rilascio di nuove autorizzazioni ad esempio di caso di:
- nuova apertura
- trasferimento di sede
- rinnovo quinquennale
La legge regionale prevede un rinnovo quinquennale anche per le attività esistenti. Ma tale disciplina vale solo per le sale gioco art. 86 e per l'istallazione di giochi in esercizi. Non si applica ai centri scommesse.