BBuongiorno, in riferimento all'oggetto ritenete che il piano per la sicurezza (Safety and Security) redatto ai sensi della Circolare Gabrielli ed in base alle ultime Linee guida del 18/7/2018, rappresenti documentazione obbligatoria [u]da allegare all'istanza di autorizzazione di pubblico spettacolo pena il non accoglimento della stessa? [/u]
Avevo letto che era competenza dell'Ente che riceve l'istanza di autorizzazione preventivamente esaminarla per poi decidere, in base alla tipologia di evento, all'affluenza prevista o prevedibile, alla capienza dell’area, alla tipologia di spettatori che vi prenderanno parte nonchè alla conformazione del luogo in cui si svolgerà la manifestazione (che potrebbe anche non, necessariamente, essere un pubblico spettacolo ma, comunque, richiedere la redazione di un Piano)., far integrare o meno l’istanza con il Piano di Sicurezza.
Cosa ne pensate?
Altra questione: Le ultime Linee guida Safety and Security del 18/7/2018 sostituiscono integralmente (e semplificano) la Circolare Morcone del 28/7/2017.
Quanto sopra sta a significare che la tabella per la classificazione del rischio (Safety) non è più da utilizzare?
BBuongiorno, in riferimento all'oggetto ritenete che il piano per la sicurezza (Safety and Security) redatto ai sensi della Circolare Gabrielli ed in base alle ultime Linee guida del 18/7/2018, rappresenti documentazione obbligatoria da allegare all'istanza di autorizzazione di pubblico spettacolo pena il non accoglimento della stessa?
Avevo letto che era competenza dell'Ente che riceve l'istanza di autorizzazione preventivamente esaminarla per poi decidere, in base alla tipologia di evento, all'affluenza prevista o prevedibile, alla capienza dell’area, alla tipologia di spettatori che vi prenderanno parte nonchè alla conformazione del luogo in cui si svolgerà la manifestazione (che potrebbe anche non, necessariamente, essere un pubblico spettacolo ma, comunque, richiedere la redazione di un Piano)., far integrare o meno l’istanza con il Piano di Sicurezza.
Cosa ne pensate?
[color=red]Le circolari Gabrielli prima (adesso non più "vigente") e la Direttiva 187/2018 poi NON SONO FONTI DEL DIRITTO quindi non si può dichiarare irricevibile o negare istanza per la mera mancanza di quanto prescrivono.
Se siamo in regime di autorizzazione spetta all'UFFICIO prima ed alla CCVLPS poi chiedere eventuali integrazioni secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza ...[/color]
Altra questione: Le ultime Linee guida Safety and Security del 18/7/2018 sostituiscono integralmente (e semplificano) la Circolare Morcone del 28/7/2017.
Quanto sopra sta a significare che la tabella per la classificazione del rischio (Safety) non è più da utilizzare?
[color=red]La circolare 187/2018 è chiara "rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo" che significa ABROGAZIONE delle precedenti.
Anche in un successivo passaggio: " il Comitato potrà fare riferimento all’unito documento, recante “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” - che sostituisce le “Linee guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017 - quale utile supporto per l’individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza"
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/circolari/circolare-18-luglio-2018-modelli-organizzativi-e-procedurali-garantire-alti-livelli-sicurezza-occasione-manifestazioni-pubbliche[/color]
Riprendo, ancora una volta, il post perchè mi permangono dubbi...
Circolare Morcone abrogata dalla Circolare del 18/7/2018...di conseguenza il grado di rischio non è più da calcolare (e in effetti la nuova circolare non distingue gli "accorgimenti" da adottare in base al grado di rischio) però una Associazione locale mi domanda: "[i]come calcolo io il livello di rischio, se la tabella è abrogata[/i]?".
Leggo, fra le righe, della presente Circolare che "la classificazione dei rischi correlati ad un particolare evento verrà stilata verificando le criticità connesse alla tipologia della manifestazione, alla conformazione del luogo ed al numero e alle caratteristiche dei partecipanti ed è solo agli eventi che presentano condizioni di particolare criticità che si applicheranno le nuove guida ministeriali. Per quanto sopra spetterà ai Sindaci valutare se una data manifestazione presenta caratteristiche di rischio o meno...
[u]C'è qualche passaggio che mi sono persa oppure la mia lettura (che poi è quella che diversi "interpreti" già forniscono) può risultare corretta?[/u]
Altra domanda che riguarda gli "operatori di sicurezza" citati dalla medesima circolare.
Al punto 1) dell'art. 8 si parla di soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonchè personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate.....ecc...
Secondo voi in questa categoria è possibile farvi rientrare gli ALPINI?
Grazie mille!
posso aggiungere che dal 2015 (quindi da prima delle varie circolari) è applicabile la DGR 149/2015 con la verifica del livello di rischio in funzione del piano di emergenza.
Allego un form per la dichiarazione
Vedi qua per l'altra circolare su protezione civile ecc.:
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/circolare_volontariato_6agosto2018.pdf