Il DPR 227/2011, all'art 4 comma 2 prevede la possibilità, in alcuni casi, di poter presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dichiarare che l'attività non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento comunale di classificazione acustica: tale dichiarazione può essere sottoscritta dal titolare dell'attività, o occorre comunque un tecnico abilitato?
riferimento id:4633Già il legislatore era intervenuto sulla materia con il decreto-legge n. 70/2011, convertito con legge n. 106/2011. In quell’occasione era stato chiarito che “per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica" (è stato poi modificato l’art. 8 della legge n. 447/95).
Nel DPR 227/11 non troviamo la stessa disposizione in merito a chi deve fare l’autocertificazione, e viene citata espressamente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, anziché l’asseverazione.
Ci sono commentatori che hanno già affermato che non è possibile autocertificare ciò che deve essere necessariamente asseverato da un tecnico con derminati requisiti professionali e sono quasi sicuro che tra un po’ uscirà una circolare ministeriale che indicherà la necessità di una dichiarazione da parte del tecnico abilitato in acustica, ma al momento ci sono i presupposti per pensare che la dichiarazione ex DPR 227/2011, possa essere prodotta direttamente dall’interessato.
Guarda qua: http://portale.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr/Ambiente/Moduli/MODULO_DICHIARAZIONE_227_11_nuovo.pdf
il comune di Verona ha sposato la versione della dichiarazine sostitutiva da parte del privato.
Il DPR 227/2011, all'art 4 comma 2 prevede la possibilità, in alcuni casi, di poter presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dichiarare che l'attività non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento comunale di classificazione acustica: tale dichiarazione può essere sottoscritta dal titolare dell'attività, o occorre comunque un tecnico abilitato?
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A mio avviso NON VI SONO DUBBI che la dichiarazione è dell'interessato il quale deve avvalersi di un tecnico SOLO SE supera i limiti!
Non si possono dare altre letture di un regolamento di SEMPLIFICAZIONE che, per definizione, vuole semplificare le norme della L. 447/1995 che prevedono sempre l'intervento di un tecnico.