Data: 2018-08-29 07:32:48

Diritti di segreteria: illegittimo "bloccare la pratica" per loro carenza

Diritti di segreteria: illegittimo "bloccare la pratica" per loro carenza

[color=red][b]L’omesso pagamento dei diritti di segreteria è vizio regolarizzabile ex post su invito dell’amministrazione, e, di certo, non infirmante la presentata c.i.l.a., insuscettibile, cioè, di elidere in radice la legittimazione degli interventi eseguiti;[/b][/color]

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[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 28 agosto 2018 n. 1215[/b][/color]

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Considerato, in limine, che:

– il regime proprio dell’attività edilizia subordinata alla presentazione della c.i.l.a., a differenza di quello proprio dell’attività edilizia subordinata alla presentazione della s.c.i.a., non prevede una fase di controllo successivo (con eventuale esito inibitorio), da esperirsi entro il termine perentorio ex art. 23, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001, che – a dispetto degli assunti di parte ricorrente – è inapplicabile alla prima delle indicate categorie di interventi;

– in relazione alla tipologia di interventi ex art. 6 bis del d.p.r. n. 380/2001, l’amministrazione dispone, dunque, di un unico potere, che è quello sanzionatorio da esercitarsi nel caso in cui le opere realizzate risultino in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia;

– eventuali pronunciamenti anticipati dell’amministrazione in ordine alla legittimità degli interventi comunicati con c.i.l.a. – quali quelli in questa sede impugnati – non rivestono, quindi, carattere provvedimentale (cfr., in tal senso, TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 415/2015; TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 1625/2016);

– ciò non esclude, tuttavia, in radice un interesse concreto e attuale dei relativi soggetti destinatari a tutelarsi in via giurisdizionale immediatamente avverso essi, nella misura in cui – come, appunto, nella specie – prefigurano, a guisa di contestazioni preventive, le susseguenti determinazioni sfavorevoli dell’amministrazione;

– di qui, dunque, l’ammissibilità delle censure rassegnate dalla ricorrente in ordine ai presupposti di ritenuta illegittimità della c.i.l.a. del 19 marzo 2018, prot. n. 14647;

Considerato, in merito a tali censure, che:

[color=red][b]– l’omesso pagamento dei diritti di segreteria ha potuto integrare un vizio regolarizzabile ex post su invito dell’amministrazione, e, di certo, non infirmante la presentata c.i.l.a., insuscettibile, cioè, di elidere in radice la legittimazione degli interventi eseguiti;[/b][/color]

– come perspicuamente illustrato dallaxxxxx mediante le riproduzioni grafiche riportate nella relazione di consulenza tecnica di parte esibita in giudizio, gli interventi contemplati nella c.i.l.a. del 19 marzo 2018, prot. n. 14647, risultano aver attinto una porzione di manufatto distinta da quella riguardata dall’istanza di sanatoria prot. n. 31733 del 6 novembre 2015;

– a corredo della comunicazione di fine lavori non è normativamente richiesta l’allegazione di altro documento se non di quello di identità del dichiarante;

Ritenuto che:

– stante la ravvisata fondatezza dei profili di censura dianzi scrutinati, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati;

– appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

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