Un gestore, che attualmente ha una SRB costituita da una palina portantenne con un'antenna per il sistema GSM, vuole fare un intervento di questo tipo:
1) installazione di 2 antenne, di cui una per settore UMTS;
2) sostituzione dell'antenna esistente per sistema GSM con un'altra antenna sempre per sistema GSM;
3) sostituzione palina esistente con un'altra più alta.
Al riguardo ha presentato al Suap una DIA per aggiornamento impianto ai sensi art. 87-bis del D. Lgs 259/2003, che noi abbiamo regolarmente inviato ad ARPAT e Ufficio Urbanistica.
Successivamente ARPAT ha risposto che il sistema GSM non può essere assoggettato alla procedura DIA ed ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto presentato, ad esclusione di eventuali ponti radio.
Le domande sono:
1) effettivamente il sistema GSM comporta la necessità di rilasciare un'autorizzazione? e questo vale anche nel caso di sostituzione di un'antenna gia' esistente?
2) come ci dobbiamo comportare ai fini elettromagnetici? Chiediamo all'interessato di presentare la domanda di autorizzazione per la sostituzione dell'antenna GSM? Oppure????
3) come ci dobbiamo comportare con l'Ufficio Urbanistica che ha considerato tutto il procedimento come DIA? Dobbiamo acquisire un parere specifico per il GSM per poi inserirlo nell'eventuale Autorizzazione SUAP??
Grazie!
Intanto ti do un po' di spunti.
ARPAT interpreta alla lettera (condivisibile) l’art. 87bis del d.lgs. 259/2003 che prevede le procedure semplificate solo per tecnologie destinate all’implementazione della “banda larga mobile”. La tecnologia GSM non è destinata a questo scopo, è un tecnologia di seconda generazione mentre la banda larga mobile è di terza generazione ( http://it.wikipedia.org/wiki/Banda_larga ). Quindi si applicano le procedure ex art. 87 del d.lgs. 259/2003 e non l’87bis. L atecnologia GSM rientra negli impinati di cui all'art. 87.
Sappi però che l’art. 35, comma 4 del DL 98/11 prevede:
Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni:
- [b]le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87[/b] e [b]le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis[/b];
- le procedure per le installazioni... di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati,
[b]sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.[/b]
L’articolo 35, comma 4 del D.L. 98/2011 non modifica il d.lgs. 259/2003 ma lo integra (sarebbeun “combinato disposto”).
Quindi, limitatamente alle antenne per telefonia cellulare.
Le procedure ex art. 87 bis, dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/11) sono sostituite in toto dalla comunicazione ex art. 35, comma 4 del D.L. 98/2011.
Volendo poi sciogliere l’enigma interpretativo sull’intero complesso delle procedure si può affermare che:
L’autorizzazione si applica agli impianti con potenza in singola antenna maggiore ai 20 watt da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo.
La DIA con efficacia differita a 90 giorni si applica agli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 7 watt e minore o uguale a 20 watt da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo.
La comunicazione ad efficacia immediata si applica per la realizzazione di impianti UMTS e altre tecnologie per la banda larga (senza limiti di potenza) su infrastrutture esistenti e per modifiche ad impianti esistenti in genere; per impianti da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.