Una associazione sportiva dilettantistica ha presentato una comunicazione per lo svolgimento di manifestazione temporanea:
[i]"...spettacolo di pattinaggio artistico su rotelle denominato "Botanica" in data 22/09/2018 dalle ore 19:00 alle ore 22:30. Si prevede posizionamento pista in plastica pattinabile al centro della piazza, transenne e reti metalliche per backstage fronte Municipio e sedie per pubblico poste sugli altri tre lati della pista. Si richiede la chiusura della viabilità dalle ore13:00 per allestimento pista e service audio/luci."4[/i]
Per me la semplice comunicazione va rigettata, volevo sapere se essendo una pista di pattinaggio può svolgere la manifestazione con semplice richiesta di spettacolo viaggiante e relativo collaudo o deve procedere alla SCIA per manifestazione temporanea con relazione tecnica?
Una associazione sportiva dilettantistica ha presentato una comunicazione per lo svolgimento di manifestazione temporanea:
[i]"...spettacolo di pattinaggio artistico su rotelle denominato "Botanica" in data 22/09/2018 dalle ore 19:00 alle ore 22:30. Si prevede posizionamento pista in plastica pattinabile al centro della piazza, transenne e reti metalliche per backstage fronte Municipio e sedie per pubblico poste sugli altri tre lati della pista. Si richiede la chiusura della viabilità dalle ore13:00 per allestimento pista e service audio/luci."4[/i]
Per me la semplice comunicazione va rigettata, volevo sapere se essendo una pista di pattinaggio può svolgere la manifestazione con semplice richiesta di spettacolo viaggiante e relativo collaudo o deve procedere alla SCIA per manifestazione temporanea con relazione tecnica?
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Dalla descrizione appare uno spettacolo. Se l'ASD non opera ordinariamente come attività di spettacolo NON deve fare la procedura per l spettacolo viaggiante ma presentare la pratica art. 68 tulps (oltre a eventuale suolo pubblico) quindi:
- SCIA sotto le 200 persone
- autorizzazione sopra le 200 persone
Trattandosi di attività episodica e non di locale non si rientra nell'art. 80 quindi non occorre una relazione a firma di un tecnico.
SINTESI:
- la mera comunicazione (NON SCIA) è irricevibile
- fai presentare scia art. 68 sotto le 200 persone