[size=18pt]CALABRIA: alle istanze va allegato pagamento della parcella del professionista[/size]
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[b]Legge regionale 3 agosto 2018, n. 25[/b]
[b]Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per
conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale.[/b]
(BURC n. 83 del 6 agosto 2018)
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla
base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o
delle imprese. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti
contestualmente all’attenuazione dell’evasione fiscale.
[color=red][b]Art. 2 (Presentazione dell’istanza alla pubblica amministrazione)[/b][/color]
[b]1. La presentazione dell’istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle
norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre
che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento
dell’incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un
documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).[/b]
Art. 3
(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)
1. L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di
istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta
nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui all’Allegato A della
presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del
committente.
[b]2. La mancata presentazione del modello di cui all’Allegato A costituisce motivo ostativo per
il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La
documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.[/b]
Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a
carico del bilancio regionale