L’art. 141 bis del Regolamento TULPS prevede “[i]La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.[/i]
Il nuovo dirigente medico competente chiede al comune come mai negli anni passati abbiamo accettato che il delegato non fosse un medico ma un tecnico della prevenzione. Non ci siamo mai posti il problema :-[. Come rispondere al dubbio del nuovo dirigente medico, il quale comunque riconosce che senza i tecnici della prevenzione sarà impossibile pertecipare a tutte le sedute della Commissione :'(?
L’art. 141 bis del Regolamento TULPS prevede “[i]La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.[/i]
Il nuovo dirigente medico competente chiede al comune come mai negli anni passati abbiamo accettato che il delegato non fosse un medico ma un tecnico della prevenzione. Non ci siamo mai posti il problema :-[. Come rispondere al dubbio del nuovo dirigente medico, il quale comunque riconosce che senza i tecnici della prevenzione sarà impossibile pertecipare a tutte le sedute della Commissione :'(?
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La dizione "dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato" implica che sia la ASL competente a procedere alla designazione e ad accertare eventualmente se il ruolo di "medico" sia fungibile con quella di tecnico della prevenzione.
Stante la multidisciplinarietà della materia taluni hanno protocolli operativi che prevedono la valutazione "a monte" in un gruppo polifunzionale (http://www.igienistionline.it/docs/2016/36tsccvlps.pdf) e poi il rappresentante in Commissione illustra le valutazioni.
Quindi l'osservazione è corretta ma va rivolta alla ASL competente e non al Comune che non può sindacare qualifica e ruolo del nominato e/o dell'eventuale delegato.