Buongiorno. Un'Associazione Sortiva Dilettantistica sostiene di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo in forza del DPR 26.10.1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”, art. 27-bis della Tabella di cui all’allegato B, come modificato dalla legge 289/2002, che dispone l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle Onlus e dalle federazioni sportive ed [b]enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni[/b]”. Io ritengo che una ASD non sia una EPS e che quindi sia soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Abbiamo fatto quesito all'agenzia delle entrate due anni fa. Non è pervenuta alcuna risposta.
Buongiorno. Un'Associazione Sortiva Dilettantistica sostiene di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo in forza del DPR 26.10.1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”, art. 27-bis della Tabella di cui all’allegato B, come modificato dalla legge 289/2002, che dispone l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle Onlus e dalle federazioni sportive ed [b]enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni[/b]”. Io ritengo che una ASD non sia una EPS e che quindi sia soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Abbiamo fatto quesito all'agenzia delle entrate due anni fa. Non è pervenuta alcuna risposta.
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PREMESSE:
- a prescindere dalla soluzione data al quesito le istanze presentate sono REGOLARI (non irricevibili o improcedibili) anche se prive del bollo. Si tratterà se del caso di informare l'Agenzia delle Entrate qualora si propenda per la applicabilità.
- inoltre la questione riguarda SOLO gli atti soggetti ad imposta di bollo e non anche comunicazioni, scia o altri atti che ne sono esenti per la generalità dei soggetti.
Fino all'approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore (https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto-Legislativo-3-luglio-2017-n117.pdf) la situazione era quella da te descritta. Le APS non godevano di esenzione soggettiva (riservata alle ONLUS).
La situazione cambia con il Codice il cui art. 82 dispone:
Art. 82
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli [color=red][b]enti di cui al comma 1[/b][/color] ( enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) sono esenti dall'imposta di bollo.
[color=red][b]Art. 4. Enti del Terzo settore[/b][/color]
1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di
carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale
del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e
di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro,
nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti
enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla
cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del
fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione
autonoma della Valle d'Aosta.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si
applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a
condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto
pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed
in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le
norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del
Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un
patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture
contabili di cui all'articolo 13.
PREMESSE:
- a prescindere dalla soluzione data al quesito le istanze presentate sono REGOLARI (non irricevibili o improcedibili) anche se prive del bollo. Si tratterà se del caso di informare l'Agenzia delle Entrate qualora si propenda per la applicabilità.
- inoltre la questione riguarda SOLO gli atti soggetti ad imposta di bollo e non anche comunicazioni, scia o altri atti che ne sono esenti per la generalità dei soggetti.
CONCORDO!
Faccio presente che le ASD non sono APS e che non rientrano nel codice del terzo settore. Le ASD possono essere APS ma devono iscriversi nell'apposito registro
Quindi io chiedo l'imposta di bollo. Se l'ASD non provvede, informerò l'Agenzia delle Entrate. Concordate?
riferimento id:46280
Quindi io chiedo l'imposta di bollo. Se l'ASD non provvede, informerò l'Agenzia delle Entrate. Concordate?
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Sì, consigliamo, qualora non sia assolta l'imposta di bollo entro 20/25 giorni di informare via PEC agenzia delle entrate per evitare la responsabilità solidale.
NON SUPERARE MAI i 30 giorni.
L'esperienza diretta (e l'articolo 22 secondo comma del DPR 642/72) consigliano di effettuare la segnalazione all'Agenzia delle Entrate entro 15 giorni (previo invito alla parte a provvedere che non è affatto obbligatorio e deve sempre essere informale considerato che, ai sensi dell'art. 31 dello stesso DPR, la regolarizzazione può essere "eseguita esclusivamente dagli Uffici del Registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa " ).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 novembre, n. 292). -Disciplina dell'imposta di bollo
ARTICOLO N.22 - Solidarietà (1).
Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto (2).
La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.
[Indipendentemente dalle pene previste dal codice penale, il venditore o il locatore delle macchine bollatrici o chi comunque le dà in uso a qualsiasi titolo è responsabile, in solido con l'utente, dell'imposta di bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione delle macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione della comunicazione all'amministrazione finanziaria della vendita, della locazione o della dazione in uso delle macchine stesse.] (3)
(1) Articolo sostituito dall'art. 17, d.p.r. 30 dicembre 1982, n. 955.
(2) Comma modificato dall'art. 5, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.
(3) Comma abrogato dall'art. 5, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.
Quindi io chiedo l'imposta di bollo. Se l'ASD non provvede, informerò l'Agenzia delle Entrate. Concordate?
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Sì, consigliamo, qualora non sia assolta l'imposta di bollo entro 20/25 giorni di informare via PEC agenzia delle entrate per evitare la responsabilità solidale.
NON SUPERARE MAI i 30 giorni.
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