[size=18pt]In SICILIA le sanzioni amministrative sul commercio sono del SINDACO[/size]
[color=red][b]Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25884 del 31/10/2017[/b][/color]
Nelle materie
nelle quali l'art. 14 dello statuto speciale della Regione Siciliana,
approvato con r.d. Igs. 15 maggio 1946, n. 455, prevede la
potestà legislativa esclusiva - quali il commercio e l'ordinamento
degli enti locali - le norme dell'ordinamento statale hanno
efficacia soltanto se recepite dalla Regione con apposita legge
regionale. Pertanto, poiché il potere di emettere sanzioni
amministrative in materia di commercio è stato attribuito ai
dirigenti amministrativi dall'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 - innovando rispetto alla pregressa normativa di cui
all'art. 22, comma 7, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che
attribuiva tale potere al Sindaco - e poiché il citato art. 107 non
è stato ancora recepito nella legislazione regionale, nel territorio
della Regione il potere di emettere le predette sanzioni è ancora
di spettanza del Sindaco, in conformità a quanto disposto
dall'art. 22, comma 7, della legge della Regione Siciliana 22
dicembre 1999, n. 28, che ha recepito il contenuto del d.lgs. n.
114 del 1998
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20171031/snciv@s20@a2017@n25884@tO.clean.pdf