Buonasera,
ho bisogno di un vostro aiuto per un caso particolare:
A seguito di un sinistro stradale si accerta che a bordo di un veicolo, sul lato passeggero anteriore destro, era trasportata un a bambina nata nel 2011 (sette anni non ancora compiuti) che indossava la cintura di sicurezza.
Dalle dichiarazioni rilasciate dalla madre, conducente del veicolo suddetto rimasto coinvolto nel sinistro, e dalle informazioni riportare nel referto medico, si evince effettivamente che la piccola fosse posizionata nel posto anteriore lato passeggero del veicolo.
Ora: la bambina ha una altezza inferiore al 1,50 m ma la madre sostiene che il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta è causa del peso della stessa in quanto superiore ai 36 kg.
In capo alla minore non si riscontravano al momento del sinistro, certificazioni mediche che esentassero uso dei dispositivi di ritenuta bambini, ne tanto meno sono stati successivamente prodotti a distanza di 20 giorni.
Consigliate di procedere con sanzione art 172 c. 1 e c. 10 trasporto di bambini statura inferire a 1,5 m? come attestarne l'altezza? bisogna procedere a misurazione della minore.
Buonasera,
ho bisogno di un vostro aiuto per un caso particolare:
A seguito di un sinistro stradale si accerta che a bordo di un veicolo, sul lato passeggero anteriore destro, era trasportata un a bambina nata nel 2011 (sette anni non ancora compiuti) che indossava la cintura di sicurezza.
Dalle dichiarazioni rilasciate dalla madre, conducente del veicolo suddetto rimasto coinvolto nel sinistro, e dalle informazioni riportare nel referto medico, si evince effettivamente che la piccola fosse posizionata nel posto anteriore lato passeggero del veicolo.
Ora: la bambina ha una altezza inferiore al 1,50 m ma la madre sostiene che il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta è causa del peso della stessa in quanto superiore ai 36 kg.
In capo alla minore non si riscontravano al momento del sinistro, certificazioni mediche che esentassero uso dei dispositivi di ritenuta bambini, ne tanto meno sono stati successivamente prodotti a distanza di 20 giorni.
Consigliate di procedere con sanzione art 172 c. 1 e c. 10 trasporto di bambini statura inferire a 1,5 m? come attestarne l'altezza? bisogna procedere a misurazione della minore.
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Se il peso della bambina supera i 36 kg viene meno l'uso di seggiolini o adattatori (in quanto non ne esistono di omologati) e si devono utilizzare le ordinarie cinture di sicurezza.
Resta fermo il divieto di posizionare il bambino sul sedile anteriore se di statura inferiore ai 150 cm.
Quindi è corretta la ricostruzione 172 commi 1 e 10.
Se l'altezza inferiore ai 150 cm era evidente puoi darne conto nel verbale. Altrimenti è preferibile procedere con misurazione della mirore e contestualmente, magari, notificare il verbale.
Non riesco a trovare il comma preciso in cui si evince che il trasporto del bambino di altezza inferiore a 1,50 m, non debba essere trasportato sui sedili anteriori dei veicoli M1 dotati di cinture di sicurezza. Nello specifico quale comma applicare per sanzionare.
riferimento id:46250
Non riesco a trovare il comma preciso in cui si evince che il trasporto del bambino di altezza inferiore a 1,50 m, non debba essere trasportato sui sedili anteriori dei veicoli M1 dotati di cinture di sicurezza. Nello specifico quale comma applicare per sanzionare.
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4. [color=red][b]I bambini di statura non superiore a 1,50 m[/b][/color], quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, [color=red][b]a condizione che non occupino un sedile anteriore[/b][/color] e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
proprio questo il punto, nella circostanza trattasi di un veicolo privato, non per trasporto pubblico o noleggio con conducente...
riferimento id:46250
proprio questo il punto, nella circostanza trattasi di un veicolo privato, non per trasporto pubblico o noleggio con conducente...
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OK, ti chiedo scusa ma ho fatto confusione nel leggere il quesito.
La normativa è scritta senz'altro male ma la soluzione più coerente è:
- oltre i 12 anni o con altezza superiore a 150 cm il ragazzino può stare sia sul sedile anteriore che su quello posteriore con cinture di sicurezza.
Lo trovi esplicitato qui:
https://www.acp.it/wp-content/uploads/cinture-di-sicurezza.pdf
https://www.paginemediche.it/benessere/mamma-e-bambino/norme-sul-trasporto-dei-bambini-in-automobile
Quindi Dottore, ricapitolando....
se su rilievo di un sinistro si accerta che un minore di anni 8, con altezza inferiore a 1,50 cm venga trasportato su sedile anteriore ( come riportato da referto medico in cui si evince trauma cranico, probabilmente causato dall'urto al parabrezza risultante effettivamente danneggiato nel lato passeggero anteriore). Ovviamente non si ha la certezza matematica che le cinture non fossero indossate.
Si ha la certezza però che il minore non era collocato su idoneo sistema di ritenuta per bambini.
Il genitore sostiene che la figlia anche se di statura inferiore a 1,50 m di altezza, abbia peso superiore a 36 kg. Ciò si evincerebbe da un certificato del pediatra. Sostengo che tale certificazione non sia idonea ai fine dell'esenzione dell'utilizzo del sistema di ritenuta ( che spetterebbe a ufficio asl competente) e pertanto sostengo la sanzionabilità per mancato utilizzo del sistema di ritenuta per bambini.
Secondo lei è corretta la mia interpretazione?
Quindi Dottore, ricapitolando....
se su rilievo di un sinistro si accerta che un minore di anni 8, con altezza inferiore a 1,50 cm venga trasportato su sedile anteriore ( come riportato da referto medico in cui si evince trauma cranico, probabilmente causato dall'urto al parabrezza risultante effettivamente danneggiato nel lato passeggero anteriore). Ovviamente non si ha la certezza matematica che le cinture non fossero indossate.
Si ha la certezza però che il minore non era collocato su idoneo sistema di ritenuta per bambini.
[color=red]CORRETTO[/color]
Il genitore sostiene che la figlia anche se di statura inferiore a 1,50 m di altezza, abbia peso superiore a 36 kg. Ciò si evincerebbe da un certificato del pediatra. Sostengo che tale certificazione non sia idonea ai fine dell'esenzione dell'utilizzo del sistema di ritenuta ( che spetterebbe a ufficio asl competente) e pertanto sostengo la sanzionabilità per mancato utilizzo del sistema di ritenuta per bambini.
Secondo lei è corretta la mia interpretazione?
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La questione è discussa.
C'è chi ritiene " I bambini di altezza inferiore a 1,50 metri ma peso superiore a 36 kg possono essere esentati dall’utilizzo dei sistemi di ritenuta qualora in possesso di apposita certificazione medica" http://www.renogalliera.it/immagini/pm-e-protezione-civile/i-sistemi-di-ritenuta-per-i-bambini.pdf
Chi invece "Al raggiungimento dell’altezza di 1,50 mt. o del peso limite di omologazione dei dispositivi di ritenuta (Kg.36) i bambini saranno considerati alla stregua degli adulti e dovranno indossare le normali cinture di sicurezza come questi ultimi" http://www.vigileamico.it/wp/sistemi-di-ritenuta-per-bambini-novita-dal-2017/
Taluni precisa "I bambini aventi un peso superiore a 36 kg possono utilizzare regolarmente le cinture di sicurezza purchè siano conformi e non pericolose per il loro utilizzo, altrimenti si dovranno usare gli appositi adattatori (es. cuscino anatomico di rialzo; ecc.)" https://www.asaps.it/downloads/files/art_pag_28_cent_169.pdf
LA NORMATIVA non è ben formulata .... secondo me va interpretata nel senso favorevole e quindi ritenere che i due limiti (150 cm e 36 kg) rendano equiparabile il bambino ad un adulto ai fini dell'adozione dei sistemi di ritenzione.
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