Data: 2012-04-16 17:05:01

Circolo Privato - chiarimenti -

Salve Dott Chiarelli,
volevo chiederle alcuni chiarimenti a proposito dei circoli privati...................
1) Avvio di un circolo privato senza scopo di lucro, cosa occorre possedere? Per il Comune è sufficiente la SCIA? Cosa si deve allegare?
2) Nel caso in cui il circolo voglia somministrare alimenti e bevande ai soci è necessario il requisito professionale? La notifica sanitaria al Comune deve essere presentata?
3) Il locale deve essere ad uso commerciale, oppure potrebbe essere magazzino, abitazione ecc....
4) Il circolo può essere avviato in uno spazio aperto?? In tal caso si può somministrare?
5) Il Circolo può dare in gestione il ramo d'azienda, (con scittura privata registrata) es. far fare somministrazione ad altri......
In tal caso eventualmente, occorre il possesso del requisito professionale??
5) Qual'è la legge di riferimento??
6) Occorre fare attenzione ad altri particolari adempimenti?
Grazie della collaborazione.

riferimento id:4620

Data: 2012-04-16 18:04:03

Re:Circolo Privato - chiarimenti -

1) Avvio di un circolo privato senza scopo di lucro, cosa occorre possedere? Per il Comune è sufficiente la SCIA? Cosa si deve allegare?
[color=red]Immagino ti riferisca a circolo con somministrazione (quello senza NON soggiace a nessun obbligo). In questo caso occorre scia amministrativa ai sensi del dpr 235/2001 e notifica sanitaria.
Non sono previsti allegati particolari essendo tutto autocertificato tranne statuto e atto costitutivo (da allegare). Se vuoi metti anche planimetria.[/color]

2) Nel caso in cui il circolo voglia somministrare alimenti e bevande ai soci è necessario il requisito professionale?
[color=red]NO, non serve più[/color]

La notifica sanitaria al Comune deve essere presentata?
[color=red]Sì, sempre[/color]

3) Il locale deve essere ad uso commerciale, oppure potrebbe essere magazzino, abitazione ecc....
[color=red]DIPENDE, se il circolo è di una associazione di promozione sociale va bene qualunque destinazione, altrimenti potrebbero esservi vincoli dello strumento urbanistico comunale ed in generale è richiesta la destinazione commerciale se la somministrazione è attività prevalente
Vedi comunque: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=406.msg760#msg760[/color]

4) Il circolo può essere avviato in uno spazio aperto?? In tal caso si può somministrare?
[color=red]Sì, può usare anche spazi aperti (non accessibili direttamente dalla pubblica via) ma non può essere tutto all'aperto.[/color]

5) Il Circolo può dare in gestione il ramo d'azienda, (con scittura privata registrata) es. far fare somministrazione ad altri......
[color=red]Non si tratta di affitto di ramo di azienda NON ESSENDO UNA AZIENDA. Può dare in gestione a terzi con contratto scritto anche con scrittura non autenticata da notaio[/color]

In tal caso eventualmente, occorre il possesso del requisito professionale??
[color=red]Sì, il gestore deve avere il requisito[/color]

5) Qual'è la legge di riferimento??
[color=red]DPR 235/2001 che riporto in calce[/color]

6) Occorre fare attenzione ad altri particolari adempimenti?
[color=red]Fondamentalmente:
1) come si iscrivono i soci. Occorre che non si possa fruire dei servizi se non previa iscrizione che non deve avvenire contestualmente alla fruizione del servizio
2) requisiti sanitari
3) problemi fiscali (attenzione al requisiti del TUIR sui circoli di questo genere)
4) problemi di rumore. Non vi sono adempimenti ma occorre rispettare i limiti acustici
[/color]

************************

D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (1).

Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 141.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle attività produttive: Ris. 31 maggio 2004, n. 552045.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 40;

Visto il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il decreto 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministro dell'interno, così come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, della sanità, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente regolamento:



1.  Oggetto e definizioni.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) testo unico delle imposte sui redditi, il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

b) legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.



2.  Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:

a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;

b) il tipo di attività di somministrazione;

c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;

e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.



3.  Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge. Detta domanda può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:

a) il tipo di attività di somministrazione;

b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;

c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi;

d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.

6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.

8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.



4.  Disposizioni finali.

1. La denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.

3. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.

riferimento id:4620

Data: 2012-09-07 11:24:31

Re:Circolo Privato - chiarimenti -

l'affermazione "Occorre che non si possa fruire dei servizi se non previa iscrizione che non deve avvenire contestualmente alla fruizione del servizio" trova fondamento da qualche norma specifica oppure si deduce da qualche linea di pensiero? Spero che questa rischiesta venga notata, considerato che il topic è fermo da 120 giorni. Grazie.

riferimento id:4620

Data: 2012-09-07 11:37:29

Re:Circolo Privato - chiarimenti -


l'affermazione "Occorre che non si possa fruire dei servizi se non previa iscrizione che non deve avvenire contestualmente alla fruizione del servizio" trova fondamento da qualche norma specifica oppure si deduce da qualche linea di pensiero? Spero che questa rischiesta venga notata, considerato che il topic è fermo da 120 giorni. Grazie.
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Ciao, notiamo tutto (o quasi!)  ;D ;D ;D
La frase che ho scritto "Occorre che non si possa fruire dei servizi se non previa iscrizione che non deve avvenire contestualmente alla fruizione del servizio" fa riferimento ad un preciso orientamento giurisprudenziale per il quale i circoli NON POSSONO associare i clienti seduta stante, in quanto in questo modo si configurerebbero come esercizi aperti al pubblico. Quindi occorre che il  fruitore che intende diventare socio faccia richiesta ma non fruisca dei servizi di somministrazione (la stessa cosa vale per l'intrattenimento) immediatamente.

Tieni conto che, a fronte di una copiosa giurisprudenza in questo senso vi sono state un paio di eccezioni che qui segnalo:
http://www.foxpol.it/Sentenza-del-TAR-interessante-i-Circoli-Privati.htm
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=958.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7130.0

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