Mi trovo a gestire casi di omessa comunicazione di subingresso per Abergo e CAV esistenti.
Sono arrivato alle seguenti conclusioni, per le quali chiedo conferma:
- Albergo: l'omessa comunicazione di subingresso è sanzionata dall'art 43 comma 4 LRT 86/2016. Non si applica il comma 1) perché non si tratta di SCIA né di autorizzazione ma di mera comunicazione.
Chiedo inoltre se si applichi anche l'art 42 comma 1), cioè in sostanza se la comunicazione di subingresso costituisca "titolo abilitativo", e se l'eventuale chiusura si configuri come [u]sanzione accessoria [/u]o meno (per motivi legati sia all'individuazione delle competenze nell'adozione dell'atto, sia all'applicabilità o meno della 689/1981). Nel caso, l'eventuale oblazione, renderebbe inapplicabile la sanzione accessoria della chiusura?
CAV: come albergo, ma con riferimento agli articoli 73 e 74 LRT 86/2016
Mi trovo a gestire casi di omessa comunicazione di subingresso per Abergo e CAV esistenti.
[color=red]Il fenomeno è stranamente frequente ... anche a fronte di semplici adempimenti (comunicazione o scia) vi è la tendenza a sottovalutare o ignorare l'adempimento SUAP[/color]
Sono arrivato alle seguenti conclusioni, per le quali chiedo conferma:
- Albergo: l'omessa comunicazione di subingresso è sanzionata dall'art 43 comma 4 LRT 86/2016. Non si applica il comma 1) perché non si tratta di SCIA né di autorizzazione ma di mera comunicazione.
[color=red]La questione è dubbia o meglio va precisato che:
1) Se si è avuto un trasferimento di azienda valido (art. 2556 c.c.) poichè questo comporta il trasferimento all'avente causa della relativa "licenza" la mancata comunicazione rende applicabile il 43 comma 4.
2) Se il trasferimento di azienda non è "valido" (atto non notarile) o comunque non è univoco nel trasferire l'azienda relativa all'attività ricettiva (indeterminatezza del trasferimento) si applica il 43 comma 1 in quanto si ha esercizio senza titolo dell'attività.
Ai fini dell'applicazione della sanzione è quindi opportuno che l'organo accertatore verifichi anche l'esistenza della continuità aziendale (es. utilizzo della medesima denominazione, continuazione senza soluzione di continuità dell'azienda ecc...)-
Diciamo che nel 90% dei casi è 43 comma 4
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Chiedo inoltre se si applichi anche l'art 42 comma 1), cioè in sostanza se la comunicazione di subingresso costituisca "titolo abilitativo", e se l'eventuale chiusura si configuri come sanzione accessoria o meno (per motivi legati sia all'individuazione delle competenze nell'adozione dell'atto, sia all'applicabilità o meno della 689/1981). Nel caso, l'eventuale oblazione, renderebbe inapplicabile la sanzione accessoria della chiusura?
[color=red]Purtroppo il legislatore nazionale e regionale è spesso IGNORANTE in materia e confonde le misure cautelari dalle sanzioni accessorie.
Inoltre spesso ignora la non esecutorietà dei provvedimenti amministrativi ... rendendo (parzialmente) INUTILE una disposizione come quella dell'art. 42 ... La disposizione citata nel comma 4 risolve parte dei problemi ... provo a sintetizzare
L'art. 42 prevede senza dubbio una MISURA CAUTELARE (non una sanzione accessoria) che si risolve in una "DIFFIDA" o "ORDINE DI CHIUSURA" che, tuttavia, non ha effetti prescrittivi aggiuntivi e quindi a fronte della VIOLAZIONE dell'ordine di chiusura (che non può essere portato ad esecuzione con forza (sigilli o altro) il comune deve provvedere ai sensi del comma 4.
"4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli."
Quindi siamo in presenza di procedimenti cautelari che SI AFFIANCANO ai procedimenti sanzionatori pecuniari (che avranno il loro iter). Non è dunque escluso che a fronte di un accertamento L. 689/1981 si provveda ad ordinare chiusura e poi mettere i sigilli e dopo 90 giorni ad archiviare il procedimento sanzionatorio ... è fisiologico!!!!
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CAV: come albergo, ma con riferimento agli articoli 73 e 74 LRT 86/2016
[color=red]Certo ... vale quanto detto sopra. le disposizioni sono copia-incolla delle precedenti[/color]
[color=red]Riferimenti:
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
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Grazie mille, sempre illuminante!
riferimento id:46179