Egregio Dottore buongiorno.
Le faccio un excursus di quanto accaduto in merito al ad P.E.
Nel 2017 a seguito di n. 2 sanzioni (ex art. 68 TULPS e 666 c.p.) per spettacoli senza autorizzazione in un P.E. ho fatto ordinanza ingiunzione con chiusura 7 giorni.
Ora i carabinieri, sulla scorta di un regolamento comunale, hanno elevato sanzione perchè lo stesso P.E. - dopo aver presentato SCIA entro le ore 24.00) oltre l'orario consentito - alle ore 24.30 - non aveva ancora interrotto lo spettacolo musicale; gli stessi mi hanno trasmesso il verbale per i provvedimenti di conseguenza.
Io credo che se è pur vero che il regolamento prevede tale circostanza (sanzione oltre l'orario) i carabinieri avrebbero dovuto fare sanzione per mancanza di SCIA.
Ora le domande sono le seguenti:
1. Possiamo elevare d'ufficio il verbale ex art. 68 Tulps e 666 c.p. (tramite la polizia locale)?
2. Se non possiamo elevare il verbale di cui al precedente punto che tipo di sanzione accessoria devo applicare (chiusura o impedire ulteriori eventi)?
Grazie
Ho notificato ordinanza ingiunzione per sanzione ex art. 68 tulps e 666 c.p..
Ho disposto sette giorni di chiusura considerato quanto previsto dall'art. 11 l.n. 689.
QUESTO PREVEDE IL MIO REGOLAMENTO COMUNALE:
1.Chiunque eserciti una delle attività di cui al presente regolamento senza autorizzazione o in eccedenza ai limiti stabiliti dalla stessa, oppure senza aver presentato apposita SCIA, senza aver ottemperato a quanto richiesto dall' autorità o al di fuori degli orari consentiti dal presente regolamento è punito con sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00
2. L' esercizio delle attività ricorrenti, svolte previa autorizzazione, in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento, oltre all' applicazione della sanzione amministrativa indicata al comma 1) potrà comportare anche la sospensione dell'attività musicale/di intrattenimento secondo le seguenti modalità:
- seconda violazione: sospensione dell'attività musicale da sei a dieci giorni;
- terza violazione: sospensione dell'attività musicale da dieci a quindici giorni;
- quarta violazione: sospensione dell'attività musicale da dodici a trenta giorni; - per le ulteriori violazioni:
sospensione dell'attività musicale per un numero di giorni progressivamente raddoppiato fino ad un massimo di quattro mesi.
Resta salva l'applicazione, in caso di disturbo del riposo delle persone, della revoca della licenza ex art. 69 TULPS., inibendo, così lo svolgimento di qualsiasi evento musicale.
Tali sanzioni si applicano tenuto conto delle altre eventuali sanzioni comminate negli ultimi due anni alla medesima attività.
3. L' esercizio delle attività occasionali, svolte in modo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento, oltre all' applicazione della sanzione amministrativa indicata al comma 1) potrà comportare anche la sospensione della dell'attività musicale/di intrattenimento secondo le seguenti modalità:
- seconda violazione: dimezzamento del numero di eventi concessi nel periodo indicato dalla tabella;
- terza violazione: riduzione a ¼ del numero di eventi concessi nel periodo indicato dalla tabella;
- quarta violazione: sospensione della possibilità di svolgere intrattenimenti occasionali per un anno.
4. In caso di reiterate violazioni potrà inoltre essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di cui all' art. 17 quater del R.D. n. 773/1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, da applicare nel periodo di maggiore affluenza della tipologia di attività.
Resta salva, comunque, la possibilità di inibire completamente lo svolgimento di eventi musicali incaso di disturbo del riposo delle persone
APPLICO LA SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' MUSICALE DI CUI AL PRIMO PUNTO DEL COMMA 2??
Scusate ancora, ma nel caso in cui dovessi applicare la sospensione dell'attività musicale da 6 a 10 giorni si intendono i giorni del calendario oppure il numero di eventi (considerato che il nostro regolamento prevede al max 8 eventi musicali al mese)?
Quindi a questo punto dovrei fare la sospensione ad esempio per n. 6 eventi, oppure per n. 6 giorni
Puoi procedere d'ufficio avendo tutti gli elementi.
Se vi è reiterazione sospendi (ma solo dopo aver fatto la prima ordinanza ingiunzione)
Scusi dottore, ma non ho capito, perchè ho messo troppa carne sul fuoco.
1. Procedo applicando la sanzione della sospensione prevista dal regolamento comunale (considerato che c'è reiterazione - anche se la prima volta abbiamo contestato due sanzioni ex art. 68 tulps ed ora i carabinieri lo "sforamento" di orario)?
2. Procedo facendo io seconda sanzione per manca presentazione SCIA (che avrebbero dovuto fare i carabinieri)?
3. nel caso in cui debba procedere secondo quanto previsto dal mio regolamento (secondo comma 1° punto - devo aspettare i 30 giorni per le loro memorie difensive o posso procedere già bloccando - con ordinanza - gli eventi della prossima settimana?
Grazie
1. Procedo applicando la sanzione della sospensione prevista dal regolamento comunale (considerato che c'è reiterazione - anche se la prima volta abbiamo contestato due sanzioni ex art. 68 tulps ed ora i carabinieri lo "sforamento" di orario)?
[color=red]Lo sforamento orario non rileva, mentre l'art. 666 c.p. al comma 3 prevede la reiterazione e la sanzione accessoria "Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni."[/color]
2. Procedo facendo io seconda sanzione per manca presentazione SCIA (che avrebbero dovuto fare i carabinieri)?
[color=red]Sì, procedi e quando fai ordinanza ingiunzione fai anche sanzione accessoria (se l'hai fatta prima solo per la prima violazione ... hai sbagliato)[/color]
3. nel caso in cui debba procedere secondo quanto previsto dal mio regolamento (secondo comma 1° punto - devo aspettare i 30 giorni per le loro memorie difensive o posso procedere già bloccando - con ordinanza - gli eventi della prossima settimana?
[color=red]Il tuo regolamento introduce (illegittimamente) sanzioni accessorie peraltro con la formula "potrà comportare" (DA NON USARE MAI IN NORME A CONTENUTO PRESCRITTIVO). In questo caso ti aiuta in quanto puoi disapplicare il regolamento non avendo natura prescrittiva[/color]
Grazie dottore. Una precisazione: l'anno scorso quando ho fatto la chiusura per sette giorni l'ho fatto dopo che i colleghi della polizia avevano contestato due verbali ex art. 68 tulps e art. 666 c.p.. (nel termine di due mesi l'uno dall'altro).
Ora un dubbio
1. lei mi dice di fare d'ufficio la sanzione ex art. 68 tulps e 666 c.p.. La sanzione dei Carabinieri a questo punto rimane in piedi o la devo annullare?
2. Se rimane in piedi faccio chiusura per sette giorni e cessazione attività musicali?
3. Essendo questa la seconda chiusura che dovrò applicare (di sette giorni) quali ulteriori conseguenze per il P.E.?
Grazie
Grazie dottore. Una precisazione: l'anno scorso quando ho fatto la chiusura per sette giorni l'ho fatto dopo che i colleghi della polizia avevano contestato due verbali ex art. 68 tulps e art. 666 c.p.. (nel termine di due mesi l'uno dall'altro).
[color=red]La reiterazione (salvo leggi speciali, ma non è questo il caso) si ha solo a fronte di una violazione che segue ad una ordinanza ingiunzione. Con la SECONDA ORDINANZA disponi l'applicazione della sanzione accessoria.
Non puoi applicare la sanzione accessoria in presenza di soli verbali di accertamento e contestazione[/color]
Ora un dubbio
1. lei mi dice di fare d'ufficio la sanzione ex art. 68 tulps e 666 c.p.. La sanzione dei Carabinieri a questo punto rimane in piedi o la devo annullare?
[color=red]Se riferita alla violazione degli orari o del regolamento comunale (quindi non 666) farà il suo corso. Se legittima la mantieni, altrimenti fai archiviazione (NON annullamento!)[/color]
2. Se rimane in piedi faccio chiusura per sette giorni e cessazione attività musicali?
[color=red]Solo se è reiterazione come detto sopra[/color]
3. Essendo questa la seconda chiusura che dovrò applicare (di sette giorni) quali ulteriori conseguenze per il P.E.?
[color=red]Tieni conto che una volta applicata la sanzione accessoria (quindi alla seconda ordinanza ingiunzione ... tutto si riazzera. Quindi si applica la reiterazione dopo altre 2 ordinanze ingiunzione![/color]