Qualità dei servizi offerti dalle PA centrali e locali a imprese e cittadini
[img]https://www.cnel.it/Portals/_default/Skins/CdC.CNEL.DNN.Theme/img/Official_LOGO_CNEL.png[/img]
[color=red][b]In merito allo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE si segnalano questi passaggi:[/b][/color]
Rispetto al procedimento ordinario davanti allo sportello unico, la novità rilevante è
rappresentata nuova disciplina in materia di conferenza di servizi “semplificata”
introdotta dal decreto legislativo n. 127 del 2016. La modalità ordinaria di svolgimento
della conferenza è quella semplificata (“asincrona”), vale a dire che le amministrazioni
competenti non si riuniscono, ma comunicano tra loro mediante l'utilizzo di strumenti
telematici.
I tempi di conclusione dei lavori della conferenza sono certi (45 o 90 giorni quando sono
coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini) e si considera acquisito l’assenso delle
amministrazioni che non si sono espresse nei termini previsti (silenzio-assenso). La
conferenza di servizi “simultanea”, vale a dire con la riunione in presenza delle
amministrazioni coinvolte nel procedimento, si svolge solo quando è strettamente
necessaria, nelle ipotesi tassativamente previste dalle legge e cioè: a) nel caso di decisioni
di particolare complessità; b) quando nella conferenza semplificata si è verificato un
dissenso o comunque sono state indicate condizioni (o richieste modifiche progettuali),
che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni. Alla
riunione della conferenza partecipa un solo rappresentante per le amministrazioni dello
Stato, uno per ciascuna Regione e uno per ciascun Ente locale. La conferenza si conclude in
45 giorni (90 nei casi di decisioni complesse in cui sono coinvolte le amministrazioni
preposte alla tutela degli interessi sensibili). Anche in questo caso si considera acquisito
l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto. La nuova
disciplina della conferenza di servizi è in vigore dal 28 luglio 2016.
Il decreto legislativo n. 126 prevede, l’adozione della modulistica unificata e
standardizzata.
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e
comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicarli sul loro sito istituzionale. La mancata
pubblicazione costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.
È, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli
indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale.
La standardizzazione e semplificazione della modulistica costituisce un fattore abilitante
per la digitalizzazione delle procedure.
Gli appositi gruppi di lavoro dell’agenda per la semplificazione hanno svolto con la
partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e le associazioni
imprenditoriali hanno svolto un’intensa attività istruttoria. Sono già stati sanciti due
accordi in conferenza unificata sulla modulistica commerciale, artigianale e edilizia (il 4
maggio e il 6 luglio 2016).
La nuova modulistica per le attività commerciali e artigiane fa riferimento a settori di
attività in cui operano oltre 1.400.000 imprese.
Per quanto riguardo l’edilizia il numero di titoli abilitativi e/o adempimenti per i quali è
stata predisposta modulistica supera i 2.700.000.
Dal monitoraggio effettuato dal Dipartimento della Funzione Pubblica emerge che tutte le
Regioni a Statuto ordinario e quelle a Statuto speciale hanno già adeguato la modulistica
in materia di attività commerciali e assimilate adottate con l’accordo del 6 maggio.
Per quanto riguarda l’edilizia, hanno adattato la modulistica edilizia alle specificità
regionali tutte le altre Regioni a statuto ordinario, la Regione Sicilia e la Valle d’Aosta. La
regione Veneto ha pubblicato la modulistica statale. Le altre Regioni a statuto speciale
hanno avviato l’iter delle modifiche normative in materia edilizia, nelle quali le citate
Regioni hanno competenza legislativa esclusiva.
I dati sono disponibili online alla pagina:
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/adozione-modulistica-unificata-estandardizzata/
L’obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte del Comune
può essere assolto anche attraverso una delle seguenti modalità:
- Rinvio (link) alla piattaforma telematica in uso;
- Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’accordo e
pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.
[size=14pt][b]DOCUMENTO COMPLETO E APPROFONDIMENTI SU:
https://buff.ly/2vNKmxP[/b][/size]