Buonasera.
Una ditta individuale che ha un'attività di estetica ne sta aprendo un'altra ed la titolare ha nominato come direttore tecnico una sua dipendente la quale ha come requisito quello di estetica addetto -livello di qualificazione europeo II di 1800 ore; a vostro parere è consentito? oppure deve avere in qualità di direttore tecnico l'attestato di estetica per l'esercizio autonomo?
Grazie.
Saluti
buonasera
riferimento id:46093Buonasera.
Scusate si resta in attesa di una risposta.
Grazie
In mancanza di una diversa disposizione della disciplina regionale vale il requisito del comma 1 del regolamento regionale.
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Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2007-10-02;47/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Art. 85
- Percorso formativo per estetista (46)
[color=red][b]1. La qualifica professionale di base di estetista si acquisisce secondo una delle seguenti modalità:[/b][/color]
a) superamento di un esame teorico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali: lo standard minimo del percorso è specificato nell'allegato F;
b) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
c) al termine di un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica.
2. La qualifica professionale di estetista ai fini dell'esercizio dell'attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale si acquisisce alle seguenti condizioni:
a) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera a) è necessario il superamento di un esame teorico-pratico a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell'allegato G;
2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di un anno presso un esercizio di estetica;
b) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1, lettera b) mediante la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio, a tempo pieno;
c) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera c) mediante la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attività lavorativa, non inferiore a tre anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all'iscrizione al corso di formazione suddetto.
3. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:
a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007");
b) avere conseguito la licenza elementare, avere assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 e maturato un’esperienza lavorativa triennale.
4. Ai fini dell'accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della l.r. 32/2000.
Scusa ma per per sintetizzare la titolare che in una sede è direttore tecnico con il requisito di estetica autonomo, può nominare una sua dipendente con il solo requisito sotto indicato come responsabile tecnico all'avvio di un'altra attività di estetica ?
Grazie.
Saluti
Scusaci ma nella fretta non ci siamo spiegati:
la titolare di ditta individuale con requisito professionale di estetica autonoma che è anche direttore tecnico nella stessa vuole aprire un altra sede; ti chiediamo se per quest'altra unità locale:
-può utilizzare il suo requisito professionale oppure no per aprire quest'altra sede?
- deve nominare comunque un direttore tecnico come una sua dipendente la quale deve avere il requisito professionale di estetica autonomo o solo quello di estetica?
Grazie
Saluti
Scusaci ma nella fretta non ci siamo spiegati:
la titolare di ditta individuale con requisito professionale di estetica autonoma che è anche direttore tecnico nella stessa vuole aprire un altra sede; ti chiediamo se per quest'altra unità locale:
-può utilizzare il suo requisito professionale oppure no per aprire quest'altra sede?
- deve nominare comunque un direttore tecnico come una sua dipendente la quale deve avere il requisito professionale di estetica autonomo o solo quello di estetica?
Grazie
Saluti
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OK, adesso è più chiaro.
Per la nuova sede (o l'attuale se lei si sposta nella nuovA) deve per forza nominare un direttore tecnico con i requisiti professionali.
Quindi non può aprire una nuova sede senza requisiti o, se la apre deve chiudere l'attuale (o sospenderla).
IN OGNI SEDE ci vuole un soggetto con i requisiti.
Come detto il direttore tecnico dweve avere i requisiti di estetica di base, non di autonomo.
Buongiorno.
Quindi la titolare apre l'altra sede sempre con il suo titolo di estetica autonoma che ha e che utilizza per l'altra sede e nomina direttore tecnico con il requisito di estetica di addetto una sua dipendente. Giusto?
Grazie
Buongiorno.
Quindi la titolare apre l'altra sede sempre con il suo titolo di estetica autonoma che ha e che utilizza per l'altra sede e nomina direttore tecnico con il requisito di estetica di addetto una sua dipendente. Giusto?
Grazie
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[color=red][size=18pt]GIUSTO![/size][/color]