L'argomento mi pare sia già stato discusso, ma mi sarebbe utile poter conoscere secondo quale normativa le Agenzie di Viaggi possono trasportare propri clienti, terze persone, con autoveicoli propri destinati ad uso privato e non taxi o ncc. Sulla normativa delle agenzie di viaggi non mi sembra sia prevista questa possibilità, mentre mi sembra chiaro il codice della strada che ben individua la destinazione d'uso dei veicoli.
Grazie mille.
Stefano.
L'argomento mi pare sia già stato discusso, ma mi sarebbe utile poter conoscere secondo quale normativa le Agenzie di Viaggi possono trasportare propri clienti, terze persone, con autoveicoli propri destinati ad uso privato e non taxi o ncc. Sulla normativa delle agenzie di viaggi non mi sembra sia prevista questa possibilità, mentre mi sembra chiaro il codice della strada che ben individua la destinazione d'uso dei veicoli.
Grazie mille.
Stefano.
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Il Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti ha più volte chiarito che, ai sensi del Codice della Strada, risulta possibile per i titolari di esercizi alberghieri immatricolare autovetture ad uso proprio atte a soddisfare necessità strettamente connesse con la loro attività, ed in particolare per il trasporto gratuito dei propri clienti dall'albergo alla stazione, aeroporto, porto, eccetera, e viceversa
Ne parliamo qui: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7081.msg14214#msg14214
Ti segnalo inoltre i post dove abbiamo approfondito tali argomenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5831.msg14074#msg14074
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5831.msg12111;topicseen#msg12111
http://iapp-nccitaliani.m.libero.it/m/nccitaliani/d/2008/ncc-sidercar-le-tacite-liberalizzazioni-sono-in-corso/8244265686f6cff94799c9894a165f85
http://books.google.it/books?id=Sztf17m1Yf4C&pg=PA163&lpg=PA163&dq=noleggio+conducente+m1+liberalizzate&source=bl&ots=awxj6byJHP&sig=PwmbGIto7QC9y5CMtEq6XGTcesU&hl=it#v=onepage&q=noleggio%20conducente%20m1%20liberalizzate&f=false
http://www.edkeditore.it/edk/webimg.nsf/eddb3fba5996dbffc1256de500352a8b/165adbf683ec2f50c12577930043ee61/$FILE/PLCOM_31-2010_06.html
Perdonate il disturbo e ringrazio della risposta inviata, ma purtroppo poco esaustiva.
Stavo chiedendo di Agenzie di Viaggi che trasportano con veicoli propri, immatricolati per uso proprio, la propria clientela durante l'esecuzione di tour inclusi o meno nei pacchetti turistici.
Per quanto riguarda il trasporto fornito da hotels e ristoranti, ho trovato un parere del Ministero dei trasporti. Secondo tale parere ai veicoli di proprietà di un hotel NON è consentito trasportare terze persone, inclusi i clienti dell'hotel, neanche se il servizio fosse gratuito.
Vedere allegato, nota dal Ministero dei Trasporti.
Vi prego, se è possibile, sarebbe veramente utile poter avere i riferimenti normativi attraverso i quali è consentito il trasporto di terze persone alle Agenzie di Viaggi nelle modalità che ho descritto sopra. Esecuzione di tour con autovetture di proprietà dell'agenzia, immatricolati per uso privato quindi privi di autorizzazione NCC o licenza TAXI.
Grazie infinite e buon lavoro.
In attesa del contributo dei nostri esperti forniamo ulteriori spunti sul tema (anche se su aspetti diversi da quelli indicati nel quesito) comunque utili per chi ci legge
Pacchetto turistico tutto compreso: tour operator risponde anche per colpa del vettore
[color=red][b]Cassazione civile, sez. III, sentenza 06/07/2018 n° 17724[/b][/color]
http://www.altalex.com/documents/news/2018/07/23/pacchetto-turistico-tutto-compreso-tour-operator-risponde-anche-per-colpa-del-vettore
Salve,
al fine di essere d'aiuto, e in attesa del parere dei vostri esperti, trasmetto un parere specifico sulla materia ricevuto dalla nostra associazione dal proprio legale. Pare chiarisca in maniera articolata che non sia possibile effettuare trasporto di terze persone senza autorizzazioni specifiche.
Allego anche una circolare del MInistero Dei Trasporti, inerente la stessa questione.
2 allegati.
Cordiali saluti.
Il Consiglio di Stato ha sancito la libertà, da parte di un’agenzia di viaggi, di usare mezzi di trasporto “propri” al fine di realizzare escursioni per i clienti.
Si veda il TAR Napoli n. 733/2003 e Consiglio di Stato n. 1919/2008 e 4898/2009
.[i]..la disciplina dell’attività delle agenzie di viaggio (art. 2 R.D.L. n. 2523/1936) comprende anche specifici aspetti, quali l’organizzazione di viaggi e/o di escursioni, per il cui svolgimento risulta necessaria l’utilizzazione di mezzi di trasporto, non essendovi peraltro, alcun obbligo imposto alle agenzie di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto, chiaramente strumentale alla possibilità di svolgimento della propria attività, e dovendosi osservare che, laddove viene previsto che le agenzie di viaggio possono procedere al “noleggio di autovetture” (art. 2, lett. f), non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, ossia che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi.
[...]
una diversa interpretazione in una evidente lesione dell’art. 41 Cost., con riferimento alla libertà di iniziativa economica, sia in quanto si porrebbe una irragionevole limitazione all’attività delle agenzie di viaggio, sia in quanto verrebbe a crearsi, di fatto, una sorta di “riserva monopolistica” delle imprese di trasporto, alle quali, per la organizzazione di viaggi o di escursioni, le agenzie di viaggio dovrebbero rivolgersi, non già per una propria libera scelta imprenditoriale, bensì per (irragionevole) obbligo di legge.
[/i]
La regione Liguria, ad esempio, lo ha anche specificato nella propria legge regionale:
[i]Nell’attività delle agenzie di viaggio e turismo è, altresì, compresa, in regime non esclusivo, l’organizzazione e la vendita di escursioni individuali o collettive, di giri di città e di trasferimenti da e per porti, aeroporti e stazioni con ogni mezzo di trasporto, inclusi i mezzi di trasporto di proprietà delle agenzie e quelli noleggiati presso terzi.[/i]
A parere mio i veicoli saranno immatricolati ad uso proprio e usati dalla stessa agenzia. Il trasporto dei passeggeri è un fase strumentale dell'organizzazione e della realizzazione dell'escursione. L'agenzia non vende il trasporto ma l'escursione. Il cliente non presenta un'esigenza di mero trasporto (non c'è una destinazione indicata dal cliente). L'agenzia usa uil mezzo per una necessità strettamente connessa con l'esercizio della propria attività imprenditoriale nella quale rientra anche la realizzazione di escursioni. Il trasporto non può essere scorporato dal pacchetto escursione.
Gentilissimo Dott. Maccantelli,
intanto la ringrazio per la risposta inviata,
Vorrei far notare che nella sentenza citata del Consiglio di Stato e che allego alla presente, la Suprema Corte conclude stabilendo che: ......... "[i]Naturalmente, come già sottolineato nella richiamata pronuncia, resta fermo che le attività che l’agenzia di viaggio viene a svolgere, ulteriori rispetto a quella di intermediazione, sono sottoposte ai controlli e alla disciplina del settore interessato[/i]"...... Naturalmente in questo caso il "settore interessato" è quello del trasporto terze persone. Si riconosce che le agenzie abbiano tutto il diritto di trasportare i propri clienti e con propri veicoli, ci mancherebbe altro, ma secondo la suprema corte devono farlo con veicoli immatricolati a tale e specifico scopo, trasporto di terze persone e non uso privato. D'altra parte, non sottostare ai regolamenti e controlli di un settore ben individuato e regolamentato sarebbe come se una agenzia viaggi affittasse un locale, vi collocasse una cucina e dei tavoli per far pranzare e cenare i propri clienti, senza che questi locali abbiano la destinazione d'uso specifica e nessun controllo sulla somministrazione oltre che una mancanza totale della prevista autorizzazione amministrativa per esercitare quella specifica fornitura.
Immagino che i due allegati sul mio post precedente fossero visibili e scaricabili.
Grazie mille per un parere su quanto sopra.
Stefano Giusti.
Siamo nel campo delle interpretazioni ed è difficile trovare la quadra. Da altro punto di vista, l'art. 82 del CdS prevede un elenco chiuso di ipotesi relative all'uso di terzi:
[i]L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.[/i]
Nessuna delle ipotesi sembra adattarsi all'agenzia di viaggio e non so come potrebbe pensarla una Motorizzazione che si trovasse a immatricolare un van di un'agenzia