Data: 2018-08-07 11:33:37

dicitura "articoli per fumatori"

ho avuto un esposto da parte di un tabaccaio, il quale contesta la dicitura sopra riportata, esposta in un esercizio di vicinato sull'insegna del negozio, le leggi da me consultate sono d.lgs n°300 del 16.12.2004, la legge n°165 del 10.04.1962 e la legge n°52 del 22.02.1983, le quali mi hanno lasciato due dubbi
1- e possibile sanzionare tale dicitura oppure è regolale ?
2- e di competenza della polizia locale o del monopolio ?

grazie come sempre in anticipo.

riferimento id:46089

Data: 2018-08-07 14:55:00

Re:dicitura "articoli per fumatori"

A mio avviso:
- il d.lgs 300 del 16.12.2004 non è attinente al caso in oggetto perché tratta della pubblicità a mezzo stampa o nei servizi della società dell'informazione o radiofonica.
Peraltro è attinente a prodotti del tabacco (tutti i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati se costituiti, anche parzialmente, di tabacco).

- la L. 10/04/1962, n. 165 non è attinente al caso in oggetto tratta del divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo (vedi sopra) e non degli articoli per fumatori (pipe, accendini, ...).

- la L. 22 febbraio 1983, n. 52 (legge di conversione del D.L. 10/01/1983, n. 4) nulla dice in materia;

- nemmeno nel D.Lgs. 12/01/2016, n. 6 ho trovato un chiaro riferimento alla pubblicità in oggetto.

Quindi personalmente non vedo gli estremi per intervenire perché non trovo la norma violata.
Il divieto è alla pubblicità dei prodotti contenei tabacco o simili, non agli articoli generici.

riferimento id:46089

Data: 2018-08-07 14:56:38

Re:dicitura "articoli per fumatori"


ho avuto un esposto da parte di un tabaccaio, il quale contesta la dicitura sopra riportata, esposta in un esercizio di vicinato sull'insegna del negozio, le leggi da me consultate sono d.lgs n°300 del 16.12.2004, la legge n°165 del 10.04.1962 e la legge n°52 del 22.02.1983, le quali mi hanno lasciato due dubbi
1- e possibile sanzionare tale dicitura oppure è regolale ?
2- e di competenza della polizia locale o del monopolio ?

grazie come sempre in anticipo.
[/quote]

Gli "articoli per fumatori" rientrano nella tabella speciale dei generi di monopolio. Questo significa che i titolari della relativa licenza possono farne commercio SENZA ulteriori titoli.
[b]Ma ciò non significa che detti prodotti siano di esclusiva pertinenza delle attività con licenza di generi di monopolio.[/b]
Se si tratta di prodotti diversi da sigarette ed altri prodotti soggetti alla relativa disciplina sono di LIBERA VENDITA (es. (accendini, trancia sigari, scovolini, cura pipe, bocchini, filtri, umidificatori, scatole per tabacco e per sigari, sacche per tabacco, cartine, macchinette arrotola sigarette, reggi pipe, sacche porta pipe, ecc.).
Concordiamo con quanto indicato da Alberto nella risposta precedente.

****************
[b]Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
D.M. 04/08/1988, n. 375[/b]
Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 1988, n. 204, S.O.
Allegato 9

Tabella per i titolari di farmacie

- Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;

- Articoli per l'igiene della persona;

- Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;

- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;

- Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat:

- Bilance per neonati e per adulti;

- Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;

- Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;

- Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;

- Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;

- Massaggiatori, articoli di masso-terapia;

- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;

- Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;

- Polveri per acque da tavola;

- Alimenti per piccoli animali;

- Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

[b]Tabella per i titolari di rivendite di generi di monopolio (105)[/b]

[color=red][b]- Articoli per fumatori.[/b][/color]

- Francobolli da collezione e articoli filatelici.

- Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti.

- Tessere prepagate per servizi vari.

- Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax).

- Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili.

- Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare.

- Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).

- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

- Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).

- Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.).

- Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).

- Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri «usa e getta» e simili.

- Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti.

- Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.

- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

- Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.

- Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.

- Fiori e piante artificiali.

- Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.

- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).

- Orologi a batteria in materiali non preziosi.

- Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

[b]Tabella per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti (106)[/b]

- Ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto.

- Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego.

- Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necesseires per viaggio e per toletta, purché in metalli e materie non preziosi.

- Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette registrate o da registrare.

- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

- Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria).

- Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi.

- Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti.

- Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri «usa e getta» e simili.

- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti, (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).

- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

(105) Tabella così sostituita dall'art. 1, D.M. 17 settembre 1996, n. 561 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 255). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha inoltre così disposto: «Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari delle vecchie tabelle di cui al comma 1 hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove tabelle previste».

(106) Tabella così sostituita dall'art. 1, D.M. 17 settembre 1996, n. 561 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 255). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha inoltre così disposto: «Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari delle vecchie tabelle di cui al comma 1 hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove tabelle previste».

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