Data: 2018-08-06 13:40:32

L'inconferibilità dell'incarico dirigenziale ad un politico

L'inconferibilità dell'incarico dirigenziale ad un politico

Un singolare (ma anche scolastico) caso di applicazione della normativa sull'anticorruzione.

Un Comune calabrese, con funzione di stazione appaltante della procedura per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, ha impugnato gli atti con i quali la Regione, esercitando il potere sostitutivo, ha nominato un Commissario ad acta, con funzioni di avvio delle procedure di gara relative all’ambito territoriale.

Tra le altre censure l’Amministrazione comunale, dopo aver evidenziato il proprio interesse a ricorrere, ha dedotto la nullità della nomina citata  in quanto il Commissario risulta essere Consigliere eletto di un Comune calabrese con una popolazione residente superiore a 15.000 abitanti.

Il TAR Calabria, I Sez., con sentenza n. 1454 del 30 luglio 2018, ha accolto il ricorso.

Ed invero, giusta il disposto di cui all’art. 7 comma 2 del D.l.vo n. 39 dell’8 aprile 2013 gli incarichi dirigenziali presso le Amministrazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, e, quindi, quelli presso le “Amministrazioni di una provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione” non possono essere conferiti (anche) “a coloro che, nell’anno precedente, abbiano fatto parte della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti […] nella stessa Regione dell’Amministrazione locale che conferisce l’incarico”.

La ratio di tale disposizione normativa, hanno ricordato i giudici amministrativi, risiede nell’esigenza di mantenere, anche all’interno del territorio della medesima Regione, una netta separazione tra gli incarichi di natura politica, involgenti l’attività di indirizzo politico-amministrativo, e quelli prettamente gestionali, propri degli incarichi dirigenziali, ove svolti nell’ambito di Enti di un certo rilievo e, quindi, di maggior peso, ciò al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e conflitti di interesse, salvaguardando l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche.

Ed invero la finalità perseguita dal legislatore delegato è stata quella di scongiurare, tramite la formulazione di un giudizio prognostico ex ante, che lo svolgimento di determinati incarichi e/o funzioni, individuati nel rispetto dei criteri posti dalla legge di delega (L. n. 190/2012) potesse agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli in vista del successivo conferimento di incarichi dirigenziali e assimilati e, di conseguenza, potesse comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita.

La disciplina delle nuove incompatibilità ed inconferibilità corre, appunto, lungo la linea della distinzione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione e corrisponde ad una scelta in qualche modo necessitata, nel senso tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, che ha più volte affermato il divieto di cumulo di più cariche politiche quando possa ripercuotersi negativamente sulla efficienza e l'imparzialità delle funzioni, per cui un analogo divieto diviene necessario anche nel caso in cui la minaccia per l'imparzialità venga dal coesercizio di funzioni di indirizzo politico e di funzioni di amministrazione.

Trattasi, quindi, di una misura generale a carattere preventivo, volta ad evitare potenziali forme di conflitto d’interesse che possono crearsi fra controllore (organo politico) e controllato (amministrazione o società controllata), al fine di evitare che fra tali soggetti possa configurarsi una eccessiva contiguità, che impedisca o renda assai difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, che costituiscono il cardine dell’organizzazione e dell’attività della Pubblica amministrazione (contemplati dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 della L. n. 241/1990).

La disposizione assolve, dunque, allo scopo di evitare che un soggetto approfitti della propria posizione per ottenere un’altra carica e di garantire la massima imparzialità e l’assenza di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse in capo a coloro che ricoprono o saranno chiamati a ricoprire incarichi amministrativi.

L'inconferibilità comporta, così, un'esclusione dal conferimento dell'incarico non permanente, ma solo temporanea. La legge in tal modo intende impedire che un soggetto, che si trovi in una posizione tale da comprometterne l'imparzialità, acceda all'incarico senza soluzione di continuità; perché egli possa accedere all’incarico nella P.A. è necessario, quindi, un congruo periodo di “raffreddamento”, che garantisca la condizione di imparzialità all'incarico.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/luglio/1533050737445.html

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