Toscana
L.R. 20-10-2009 n. 59
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).
Pubblicata nel B.U. Toscana 26 ottobre 2009, n. 41, parte prima.
Art. 21
Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico.
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all'articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.
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Toscana
D.P.G.R. 4-8-2011 n. 38/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)”.
Pubblicato nel B.U. Toscana 5 agosto 2011, n. 39, parte prima.
Art. 8 Modalità di accesso negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art. 21 L.R. n. 59/2009).
1. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o detentore, condotto con museruola e guinzaglio qualora previsto dalle norme statali.