Se non previsto dal regolamento per il commercio su area pubblica dell'Ente, dopo quanto tempo di "mancata presenza" alla spunta un operatore ambulante può essere cancellato dalla graduatoria?
Grazie
Se non previsto dal regolamento per il commercio su area pubblica dell'Ente, dopo quanto tempo di "mancata presenza" alla spunta un operatore ambulante può essere cancellato dalla graduatoria?
Grazie
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MAI ... la cancellazione dalla graduatoria è una eventualità che può essere regolamentata ma se manca una disciplina l'operatore rimane presente .. a vita.
La legge regionale prevedeva una disciplina all'art. 29 articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 29 aprile 2016, n. 10
SEGNALO UNA FAQ DI REGIONE:
Domande su altri aspetti generali applicativi delle norme sul commercio su aree
pubbliche
[b]D: La l.r. 6/2010 non prevede più l’aggiornamento delle graduatorie delle presenze temporanee
(spunte) nei mercati: è possibile prevedere tale aggiornamento all’interno del regolamento
comunale?[/b]
R: Dopo l'abrogazione dell'art. 29 della l.r. n. 6/2010 operata da parte della l.r. n. 10/2016 è
comunque possibile per i Comuni procedere all'aggiornamento delle graduatorie ma solo se tale
aggiornamento è espressamente previsto nei Regolamenti comunali che disciplinano il commercio
ambulante.
Il triennio al quale si faceva riferimento nell'art. 29 abrogato non è da intendersi come triennio da
calendario rigido ma “ad personam”, calcolato dalla data in cui, per la prima volta, l'ambulante si è
presentato sul mercato di riferimento per effettuare la spunta.
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0541abbc-89de-467c-87bb-c54542987d53/FAQ+COMMERCIO+SU+AREE+PUBBLICHE_11042017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0541abbc-89de-467c-87bb-c54542987d53