Liberalizzazione EDICOLE - Tar Campania 696/2012 - da disapplicare il regolamento comunale
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N. 00696/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2010, proposto dalla C.O.F.I.M. Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Perongini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Perongini in Salerno, via Domenico Coda n. 8;
contro
Comune di Eboli, n.c.;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) dell’ordinanza n. 31281 del 4.08.2010, notificata in data 12.08.2010, recante “cessazione immediata dell’attività di vendita di quotidiani e riviste”, emessa dal Comune di Eboli;
b) del Regolamento dei punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici, approvato con deliberazione del C. C. di Eboli, n. 66/2008;
c) del Piano comunale di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiana e periodici, approvato con deliberazione del C. C. di Eboli, n. 67/2008;
d) se occorra, della nota di diniego del Comune di Eboli, del 13.05.2010;
e) se occorra, del verbale di accertamento di violazione n. 105/10 del 16.07.2010;
f) se occorra, delle note prot. 31973 dell’11.08.2010 e prot. 34635 del 10.09.2010, del Comune di Eboli;
g) del verbale di accertamento di violazione, n. 265/2010;
h) di ogni atto prodromico, connesso, collegato e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato al Comune di Eboli il 25 settembre 2010, la C.O.F.I.M. srl, titolare di un esercizio di vicinato in Eboli, al Corso Umberto Nobile n. 8, la libreria Edicolè Mondadori, impugna l’ordinanza n. 31281/10, datata 4 agosto 2010, con la quale il Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Eboli ordina la cessazione dell’attività di vendita di quotidiani e periodici.
La società ricorrente impugna, altresì, il Regolamento Comunale dei punti vendita non esclusiva di quotidiani e periodici ed il Piano Comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani, nella parte in cui non prevedono il rilascio di nuove autorizzazioni nella zona di Piano 1.
Impugna, anche, i verbali di accertamento di violazione e le note con le quali il Comune di Eboli contesta l’irregolarità della D.I.A. e della S.C.I.A. presentate dalla società ricorrente.
Avverso gli atti impugnati articola i seguenti motivi di gravame:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e ss e 10 e ss del decreto legislativo n. 59/2010, degli artt. 3 e 19 della legge 241/1990 e ss.mm., del dl 223/2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, illogicità, violazione dell’art. 41 Cost, contrasto con la circolare n. 3637/C del 10/8/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, violazione gli artt. 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, in quanto l’attività di rivendita di quotidiani e riviste, alla luce della normativa vigente, non è più assoggettata a regime autorizzatorio, essendo tra le attività destinatarie della disciplina di semplificazione;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e ss e 10 e ss del decreto legislativo n. 59/2010, degli artt. 3 e 19 della legge 241/1990 e ss.mm., del d.l. 223/2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, violazione dell’art. 41 Cost, contrasto con la circolare n. 3637/C del 10/8/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, violazione gli artt. 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, in quanto la nuova disciplina di recepimento delle direttive comunitarie ha liberalizzato le attività economiche in oggetto, eliminando i limiti derivanti dal contingentamento dei punti vendita e dalle distanze minime, con conseguente illegittimità dei regolamenti che prevedono barriere di accesso al mercato sulla base di tali parametri ove non sussistano motivi imperativi di interesse generale.
La difesa conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati in parte qua.
Il Comune di Eboli, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Con ordinanza n. 952 del 15 ottobre 2010 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
A seguito dell’udienza pubblica del 14 luglio 2011 il Tribunale, avendo rilevato che la ricorrente non aveva fornito la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso al Comune di Eboli, ha disposto la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale nel termine di trenta giorni ed ha rinviato per il prosieguo all’udienza pubblica del 29/3/2012.
Con il deposito della cartolina di ricevimento della raccomandata in data 15 settembre 2012 la ricorrente ha espletato l’incombente disposto con la sopra menzionata ordinanza collegiale ed all’udienza pubblica del 29 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Principale oggetto di impugnativa dell’odierno ricorso è l’ordinanza n. 31281/10, datata 4 agosto 2010, con la quale il Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Eboli ordina la cessazione dell’attività di vendita di quotidiani e periodici alla ditta Di Canto Donato.
Il motivo sul quale si fonda il provvedimento è la circostanza che il Sig. Di Canto non risulterebbe titolare di alcuna autorizzazione amministrativa per la vendita di quotidiani e/o periodici in punto vendita non esclusivo, e che, pertanto, risulterebbe violata la prescrizione di cui all’art. 2 del dlgs 170/2001, nonché l’art. 7 del vigente Regolamento dei punti vendita non esclusivi di quotidiani e/o periodici approvato con delibera Comunale n. 66 del 23 Luglio 2008.
In sostanza, il Comune inibisce l’attività, di cui alla comunicazione del 26 aprile 2010, con la quale la Di Canto SpA autorizza il punto vendita Ercolè Mondadori alla vendita di quotidiani e riviste, in sostituzione della precedente rivendita Mele Raffaella, ubicata anch’essa sul corso Umberto Nobile, ma ad un diverso civico, in virtù dell’asserito contrasto con le norme di cui al decreto legislativo 170/2001, ove assoggetta ad autorizzazione la predetta attività e per contrasto con la disciplina comunale di Regolamento e di Piano che, oltre ad assoggettare la predetta rivendita ad autorizzazione da rilasciarsi dal Responsabile del Settore Attività produttive, non prevede che nella Zona di Piano in questione possano rilasciarsi nuove autorizzazioni in quanto “alla data odierna non risultano disponibilità”.
In questi termini è anche la nota del 9 settembre 2010 del Responsabile del Settore del Comune di Eboli con la quale si riscontra la SCIA presentata il 30 agosto 2010 dal sig. Donato di Canto.
Ciò premesso sono fondati entrambi i motivi di doglianza con i quali la società ricorrente contesta, alla luce della disciplina statale vigente, tanto la necessità di un provvedimento autorizzatorio nel caso di specie, che la legittimità del contingentamento dei punti vendita non esclusivi di giornali e riviste.
Risulta agli atti che, oltre alla comunicazione del 26 aprile 2010 da parte della Di Canto Spa, il sig. Donato Di Canto presentava al Comune Denuncia di Inizio di Attività con relativa documentazione.
In base all’art. 65, comma 1, del decreto legislativo 59/2010, applicabile ratione temporis alla attività in questione, “l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
L’art. 85 del citato decreto prevede che “il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: "2 L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.”
La normativa introdotta dal decreto legislativo 59/2010, nel recepire la direttiva comunitaria 2006/123, si colloca in quel processo di liberalizzazione, “iniziato con il decreto Bersani (D. Lgs. n. 114/1998) e proseguito col cd. Bersani bis (DL. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006), nel quale sono valorizzati la libertà di iniziativa economica, garantita sia a livello costituzionale che comunitario, nonché il principio di concorrenza, il cui corollario principale è il divieto, salvi casi particolari, di imporre limiti numerici ovvero distanze minime tra gli esercizi commerciali.
In ordine, poi, all’assunto contrasto dell’attività della ricorrente con la disciplina di cui al dlgs 170/2001, la giurisprudenza ha già in più occasioni chiarito che l’art. 6 del D.Lgs. n. 170/2001 richiede il rispetto delle distanze minime definite dai piani comunali solo per i punti di vendita esclusivi, con la conseguenza che se, eventualmente, il regolamento regionale contiene previsioni contrastanti, si deve giungere alla sua disapplicazione per contrasto con la normativa primaria (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 561/2007, ma cfr. anche Tar Salerno 7527 - 10 dicembre 2009 - Sez. II).
La giurisprudenza ha, altresì, statuito che i punti vendita non esclusivi non sono assoggettati alle direttive regionali ed ai conseguenti piani comunali di localizzazione, e che il regime più elastico e meno vincolistico stabilito per le rivendite non esclusive si spiega alla luce della ratio dell’intera normativa, che è stata individuata dalla giurisprudenza nella massimizzazione della diffusione capillare della stampa quotidiana e periodica ( Così Tar Reggio Calabria - 1196 - 24 novembre 2007, T.A.R. Sicilia, Catania, II, 14.2.2006, n. 204).
Il punto vendita in oggetto ha certamente carattere non esclusivo, atteso che è ubicato all’interno di una libreria, ne consegue l’illegittimità di un suo contingentamento in forza della normativa comunale che va pertanto disapplicata poiché illegittima.
Alle predette considerazioni si aggiungono le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge 223/2006, laddove prevedono che le attività commerciali siano svolte senza il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, senza limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare, senza rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.
Come correttamente rilevato dal Tar Sardegna con la sentenza 196/2009, citata in ricorso,” il settore della distribuzione e vendita dei giornali non si sottrae all’ambito di applicazione della norma citata, non solo perché si tratta, come è evidente, di attività commerciale, ma anche per un argomento di stretto diritto positivo. Infatti, l’ art. 3, cit., del d.l. n. 223/2006, richiama le attività commerciali soggette al d.lgs. n. 114 del 1998, dalle quali non sono escluse le attività di vendita di giornali e riviste. Di ciò si trova indiretta conferma nell’art. 13 del d.lgs. n. 114/1198 il quale esclude le rivendite di giornali dall’applicazione delle sole disposizioni di cui al titolo IV del decreto, ma non dalle restanti.”
L’art. 7, contenente la disciplina relativa all’apertura degli esercizi di vicinato, come modificato dal sopra citata dlgs 59/2010, è invece contenuto nel Titolo III.
Infine, i commi 3 e 4, dell’art. 3, d.l. 223/2006, prevedono l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni del 1° comma e dispongono che le regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Da quanto osservato consegue, altresì, l’illegittimità del Regolamento e del Piano Comunale nella parte in cui sottopongono a limitazioni in contrasto con le previsioni di cui all’art. 3 del d.l. 223/2006 e all’art. 65 del dlgs 59/2010 la distribuzione di quotidiani e periodici anche nei punti vendita non esclusivi.
Alla luce delle osservazioni svolte il ricorso deve essere accolto poiché fondato, con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 31281 del 4 agosto 2010 e delle delibere comunali in parte qua.
In considerazione della novità delle questioni trattate appare equo e non essendosi costituito il Comune intimato, appare equo che le spese di giudizio restino a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ferdinando Minichini, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)