Un artigiano orafo vorrebbe iniziare l'attività di produzione di gioielli da vendere direttamente presso il suo laboratorio ma anche tramite internet:
- per il commercio on-line, deve presentare la SCIA di cui al codice del commercio, anche se è artigiano?
- la licenza della Questura di cui al TULPS per il commercio di preziosi, occorre? Se si, per la vendita on-line o anche per quella presso il laboratorio?
Un artigiano orafo vorrebbe iniziare l'attività di produzione di gioielli da vendere direttamente presso il suo laboratorio ma anche tramite internet:
- per il commercio on-line, deve presentare la SCIA di cui al codice del commercio, anche se è artigiano?
[color=red]Certo, la vendita fuori dai locali di produzione rientra nella disciplina del commercio[/color]
- la licenza della Questura di cui al TULPS per il commercio di preziosi, occorre?
[color=red]Certo: https://www.poliziadistato.it/statics/32/modulo_oggetti_preziosi.pdf[/color]
Se si, per la vendita on-line o anche per quella presso il laboratorio?
[color=red]Per entrambe
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33999.0[/color]
Il MISE in questo parere del 2014 rispose cosi al riguardo...demandando poi alla fine al Min. Int la parte sulla licenza di p.s. (non so cosa abbia risposto)
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/145842FSVcommelettr.pdf
Scusate, in base a quanto leggo nella risoluzione quindi la SCIA commercio elettronico non sarebbe necessaria? Servirebbe la SCIA solo se la vendita si concludesse al di fuori dei locali di produzione? Mi potete chiarire meglio questi aspetti? Grazie
riferimento id:46005Il MiSE ha espresso il concetto più volte. Ti allego un'altra risoluzione del 2013. La ratio la puoi trovare nel fatto che se l'artigiano ha un'unica sede di produzione e vendita (diretta in sede e via internet) allora è vendita diretta comunque e quindi, non soggiace ad abilitazione commerciale. Vedi art. 4, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 114/98 (ripreso anche dalle varie norme regionali). Quando l'impresa artigiana dà vita ad un vero e proprio ramo dazienda per la vendinta on-line con uffici (distaccati) e persoale dedicato, allora diventa anche un'impresa commerciale e necessita di SCIA per il commercio on-line.
riferimento id:46005
Il MiSE ha espresso il concetto più volte. Ti allego un'altra risoluzione del 2013. La ratio la puoi trovare nel fatto che se l'artigiano ha un'unica sede di produzione e vendita (diretta in sede e via internet) allora è vendita diretta comunque e quindi, non soggiace ad abilitazione commerciale. Vedi art. 4, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 114/98 (ripreso anche dalle varie norme regionali). Quando l'impresa artigiana dà vita ad un vero e proprio ramo dazienda per la vendinta on-line con uffici (distaccati) e persoale dedicato, allora diventa anche un'impresa commerciale e necessita di SCIA per il commercio on-line.
[/quote]
Perfetto. Grazie per il chiarimento.
Riprendo quanto detto dal sempre ottimo e chiarissimo Mario solo per aggiungere che, nel caso finale (artigiano che fa anche impresa commerciale) occorrerà anche la licenza art.127 tulps per la parte “non artigianale”.
riferimento id:46005