Whitleblower tutelato solo in ambito di lavoro: NO INDAGINI extra
[color=red][b]Cassazione, sentenza 35792/2018[/b][/color]
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180726/snpen@s50@a2018@n35792@tS.clean.pdf
e la normativa citata si limiti a scongiurare
conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante
che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un'attività illecita, mentre non
fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie
attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge.
Siffatta evidente limitazione dell'articolato normativo alla tutela del
segnalatore e - soprattutto - la mancata previsione di un obbligo informativo
non consente di ritenerne la configurazione neanche in forma putativa, non
profilandosi come scusabile alcun errore riguardo l'esistenza di un dovere che
possa giustificare l'indebito utilizzo di credenziali d'accesso a sistema informatico
protetto - peraltro illecitamente carpite in quanto custodite ai fine di tutelarne la
segretezza - da parte di soggetto non legittimato.
In tal senso, l'insussistenza dell'invocata scriminante dell'adempimento
del dovere è fondata sui medesimi principi che, in tema di "agente provocatore",
giustificano esclusivamente la condotta che non si inserisca, con rilevanza
causale, nell' iter criminis, ma intervenga in modo indiretto e marginale,
concretizzandosi prevalentemente in un'attività di osservazione, di controllo e di
contenimento delle azioni illecite altrui (ex multis Sez. 4, Sentenza n.47056 del
21/09/2016Ud. (dep. 09/11/2016) Rv. 268998, N. 11634 del 2000 Rv. 217253,
N. 31415 del 2016 Rv. 267517).
3.3. Sussiste, pertanto, l'antigiuridicità del reato contestato,
correttamente ricostruito e razionalmente giustificato nella sentenza impugnata.