Buonasera una societa sportiva dilettantistica srl iscritta regolarmente registro coni senza fini commerciali e stata respinta scia inizio attivita xche immobile non agibilita
Allora con un tecnico abilitato iniziamo la sca certificato di agibilità viene respinta xche il comune di palermo vuole che cambiamo la destinazione da quella industriale in quella commerciale con un notevole costo ...ma siamo obbligati? Cque immobile al parere favorele scia antiincendio ... mentre asp dopo una verifa abbiamo un verbale positivo dell immobile
Buonasera una societa sportiva dilettantistica srl iscritta regolarmente registro coni senza fini commerciali e stata respinta scia inizio attivita xche immobile non agibilita
Allora con un tecnico abilitato iniziamo la sca certificato di agibilità viene respinta xche il comune di palermo vuole che cambiamo la destinazione da quella industriale in quella commerciale con un notevole costo ...ma siamo obbligati? Cque immobile al parere favorele scia antiincendio ... mentre asp dopo una verifa abbiamo un verbale positivo dell immobile
[/quote]
Ovviamente in questi casi il forum non può sostituire il vostro tecnico di fiducia.
Possiamo dirvi che le ASP come tutti i soggetti del terzo settore fruiscono di una disposizione di favore, quanto alla destinazione d'uso:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45674.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=42912.0
La deroga non opera se la destinazione è PRODUTTIVA ed è probabilmente per questo che il Comune vi ha creato problemi ... anche se in realtà a mio avviso NON avrebbe dovuto bloccare l'agibilità (l'agibilità riguarda l'immobile, non l'attività) ... avrebbe dovuto correttamente segnalarvi che non avreste potuto effettuare l'attività di ASP ma niente vi vieta di ottenere l'agibilità per immobile produttivo anche se siete una ASP.
QUINDI sostanzialmente hanno ragione, formalmente è eccepibile.
Quanto alla destinazione ... non siete tenuti a passare a commerciale in quanto sono compatibili TUTTE LE DESTINAZIONI diverse dall'industriale. Quindi se passate ad un direzionale o altro ... magari non pagando oneri o pagandoli in misura minore, va comunque bene. Sul punto approfondite con il vostro tecnico
******************
[color=red][b]D.Lgs. 03/07/2017, n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.[/b][/color]
Art. 71. Locali utilizzati
In vigore dal 3 agosto 2017
1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.
4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.
Art. 4. Enti del Terzo settore
In vigore dal 3 agosto 2017
1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.