Buongiorno, vi faccio i complimenti per il Forum e spero che questo quesito possa essere di pubblica utilità (non l'ho trovato nei topic precedenti).
E' un po lunghino ma ho cercato di esprimerlo al meglio.
Ringrazio tutti quelli che interverranno nella discussione
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE – MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO – QUANDO SI APPLICA IL DPR 151/2011
Il dubbio sta nella chiave di lettura sia del DPR 151/2011, che delle Note esplicative che possono portare scenari completamente diversi nell’analisi della stessa situazione; per tutto quanto sopra si presenta un esempio e le due possibili interpretazioni.
Esempio:
Festa paesana con:
- stand gastronomico con installato esternamente un bombolone di GPL da 1000 l
- un palco con una pista da ballo
[b]Quesito: il bombolone di GPL è soggetto al DPR 151/2011 e quindi si necessita la presentazione della SCIA per attività 4?[/b]
[b]INTERPRETAZIONE 1)[/b]
PREMESSA NORMATIVA
Il DPR 151/2011 – all’attività 65 - “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.”
Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28-07-2015
Quesito su assoggettabilità delle attività temporanee alla disciplina del DPR 151/2011.
Con riferimento al quesito …, si concorda con il parere formulato da codesta Direzione Regionale.(*)
(*) In linea con i precedenti chiarimenti forniti con note prot. n. P630/4109 sott. 53 del 05-11- 2007 e n. P468/4101 sott. 106/33 del 28-04-1999, anche le attività accessorie alle attività di cui ai punti 65 e 69 dell’allegato I al DPR 151/2011 quali depositi di GPL in bombole o serbatoi, impianti di produzione di calore, cucine, gruppi elettrogeni, ecc. il cui utilizzo è anch’esso temporaneo e legato alla manifestazione, sono escluse dagli adempimenti di cui al DPR n. 151/2011
Il bombolone di GPL è escluso dal DPR 151/2011 att.4 (e quindi dalla presentazione della SCIA) solo se l’attività di Pubblico spettacolo è preponderante rispetto all’attività gastronomica; in questo caso si considera l’attività gastronomica come attività accessoria al Pubblico Spettacolo.
Se si considera preponderante l’attività gastronomica rispetto al pubblico spettacolo, allora il GPL non è attività accessoria e va presentata la SCIA per attività 4.
Se si ritiene valida questa interpretazione si chiede CHI definisce la preponderanza di un’attività sull’altra e con quali parametri.
[b]INTERPRETAZIONE 2)[/b]
PREMESSA NORMATIVA
Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015
Definizione di manifestazione temporanea.
Con riferimento al quesito …, si rappresenta quanto segue., per le attività temporanee.
Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98. In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo…..
Il DPR 151/2011 – all’attività 65 - “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.”
Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28-07-2015
Quesito su assoggettabilità delle attività temporanee alla disciplina del DPR 151/2011.
Con riferimento al quesito …, si concorda con il parere formulato da codesta Direzione Regionale.(*)
(*) In linea con i precedenti chiarimenti forniti con note prot. n. P630/4109 sott. 53 del 05-11- 2007 e n. P468/4101 sott. 106/33 del 28-04-1999, anche le attività accessorie alle attività di cui ai punti 65 e 69 dell’allegato I al DPR 151/2011 quali depositi di GPL in bombole o serbatoi, impianti di produzione di calore, cucine, gruppi elettrogeni, ecc. il cui utilizzo è anch’esso temporaneo e legato alla manifestazione, sono escluse dagli adempimenti di cui al DPR n. 151/2011
Il bombolone di GPL è escluso dal DPR 151/2011 att.4 (e quindi dalla presentazione della SCIA) a prescindere dall’attività di pubblico spettacolo in quanto le manifestazioni temporanee in generale sono state ritenute escluse (abrogazione art.15 co.1 punto 5 del DPR 577/82).
Il fatto che la manifestazione Temporanee nel DPR 151/2011 siano state inserite all’interno della voce 65 e 69 riguarda il fatto che queste tipologie di attività possono presentare delle caratteristiche di temporaneità maggiori rispetto ad altre.
Il chiarimento delle attività accessorie riguarda il fatto che se ho un attività 65 già autorizzata con CPI (locale di pubblico spettacolo) e per una manifestazione temporanea devo aggiungere una stand gastronomico con bombolone, tale inserimento non modificherà il CPI in quanto attività accessoria e temporanea.
Così come se ho una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo non sono all’interno del DPR 151/2011 non solo perché è scritto chiaramente nel punto 65 ma soprattutto perché era già stato abrogato l’art.15 come precedentemente detto, per le attività temporanee.
Prima di tutto ringraziamo per l'utile contributo ... che affronta un tema particolare e ricorrente circa le interrelazioni fra prevenzione incendi e manifestazioni temporanee (che per loro antura derogano in gran parte a requisiti e procedure stabiliti per le attività "stabili").
A questo proposito, in attesa del contributo dei nostri esperti e dei partecipanti al forum, alleghiamo un interessante documento di approfondimento:
[img]http://www.vigilfuoco.it/sitiComandi/images/pixTrasparente.gif[/img]
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/venezia/viewPage.aspx?s=1081&p=43241
Alleghiamo inoltre: [b]Ing. Mauro Malizia - Quesiti Attività commerciali[/b]
Buongiorno, ci sono novità?
Grazie
I concetti sono sempre i gli stessi. La dottrina non è cambiata. Vedi questi lavori del 2016 dove le attività accessorie non sono sottoposte alle procedure/procedimenti di cui al DPR 151/11
riferimento id:45958