L'interessato presenta scia per esercizio di vicinato nel settore alimentare, autocertificando i requisiti moralin e professionali di legge.
Dal casellario risulta, però, quanto segue:
28.03.2011 Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (444, 445 CPP) del Tribunale di -----irrevocabile il 26.05.2011
1° reato) violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande Art. 5 lett. b Legge 30.04.1962 n. 283 (commesso il 22.04.2010)
Circostanza: art. 6 L. 30.04.1962 n. 283
Dispositivo: ammenda 1000 €
Misura sicurezza: confisca e distruzione di quanto sequestrato
Sussiste una causa ostativa all'esercizio dell'attività?
Ai sensi dell'art. 20, della Legge 02/02/2010, n. 6, non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:
[...]
- hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
- hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
L'art. 444 del Codice Penale ricade proprio nel primo caso.
Per il secondo caso invece sono necessarie "due o più condanne".
L'interessato presenta scia per esercizio di vicinato nel settore alimentare, autocertificando i requisiti moralin e professionali di legge.
Dal casellario risulta, però, quanto segue:
28.03.2011 Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (444, 445 CPP) del Tribunale di -----irrevocabile il 26.05.2011
1° reato) violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande Art. 5 lett. b Legge 30.04.1962 n. 283 (commesso il 22.04.2010)
Circostanza: art. 6 L. 30.04.1962 n. 283
Dispositivo: ammenda 1000 €
Misura sicurezza: confisca e distruzione di quanto sequestrato
Sussiste una causa ostativa all'esercizio dell'attività?
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Ciao,
a mio avviso non trovano più applicazione le disposizioni regionali in materia di requisiti morali NE' più favorevoli nè più restrittive di quelle uniformi stabilite a livello nazionale dal Dlgs 59/2010.
Nel caso di specie non si ricade nella casistica dell'art. 71. Ma neanche in quella della legge regionale. Forse c'è stato un equivoco nell'indicazione della norma. L'art. 444 del CCP (codice di procedura penale) disciplina il patteggiamento .... l'art. 444 del CODICE PENALE invece disciplina proprio uno dei delitti che costituiscono causa ostativa (Commercio di sostanze alimentari nocive) in base alla legge regionale (ma non in base a quella nazionale se la condanna non è a pena detentiva).
Di qui la risposta di Alberto.
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Quindi, in definitiva, il casellario non rappresenta una situazione di causa ostativa.
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
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