[color=red][b]DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (18G00118)
(GU n.171 del 25-7-2018)
Vigente al: 26-7-2018 [/b][/color]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire la continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa e l'operativita' di fondi a fini di sostegno agli
investimenti, nonche' di provvedere alla proroga di termini per il
completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di
conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in
materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 luglio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di enti territoriali
1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,
n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e
2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e
2018».
2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli
provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e' prorogato fino a tale data,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle
cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle
elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di
provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31
dicembre 2018.
Art. 2
Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77,
78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva
l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone
che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, e'
sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
15 febbraio 2019.
3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
2014, n. 14, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021», conseguentemente, il termine di cui al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e' prorogato
al 1° gennaio 2022.
Art. 3
Proroga di termini in materia di ambiente
1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie
esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco
dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e'
prorogato al 31 agosto 2019.
Art. 4
Proroghe di termini in materia di infrastrutture
1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, la parola «2018», ovunque presente, e' sostituita dalla seguente:
«2019».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative
all'obbligatorieta' della patente nautica per la conduzione di unita'
aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due
tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Art. 5
Proroga di termini in materia di politiche sociali
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole «e' stabilita la data a
partire dalla quale e' possibile, in via sperimentale per un periodo
di almeno sei mesi, accedere alla modalita' di presentazione della
DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita la data a partire
dalla quale e' possibile accedere alla modalita' precompilata di
presentazione della DSU, nonche' la data a partire dalla quale e'
avviata una sperimentazione in materia,»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1°
gennaio 2019, la DSU ha validita' dal momento della presentazione
fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019,
all'avvio del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati
sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a
riferimento l'anno precedente.».
Art. 6
Proroga di termini in materia
di istruzione e universita'
1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato
dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, e' prorogato al 31 ottobre 2018.
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «,
2017-2018 e 2018-2019».
3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validita' delle
graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 e' prorogata per
l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui
all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si
rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli
18, comma 1, e 35, comma 2.
Art. 7
Proroga di termini in materia di cultura
1. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017» sono inserite le
seguenti: «e nell'anno 2018».
Art. 8
Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1°
settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°
dicembre 2018».
2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1°
settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°
dicembre 2018».
3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».
4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017»,
sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;
b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».
Art. 9
Proroga di termini in materia di eventi sismici
1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le
parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento
giorni».
2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole «2018» sono aggiunte le
seguenti: «e l'anno 2019»;
b) la lettera c) e' soppressa.
Art. 10
Proroga di termini in materia di sport
1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per
l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma
378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' prorogato al 31 maggio
2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con
decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite
dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019
(ARU) e' nominato commissario straordinario». Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa
intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito
territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli
interventi di cui al comma 375. A tale scopo e' costituita una cabina
di coordinamento, della quale fanno parte il commissario
straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato
e i sindaci delle citta' capoluogo di provincia della Campania o loro
delegati nonche' dei comuni ove vengano localizzati gli interventi,
il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del
CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.».
Art. 11
Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari
cooperativi
1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al
comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».
2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» e' sostituita
dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Lo statuto
della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di
amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo
aderenti al gruppo siano pari alla meta' piu' due del numero
complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;
c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalita'
mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere
localistico delle banche di credito cooperativo»;
d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi
operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di
quanto previsto dal comma 3-bis,»;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con atto della capogruppo e' disciplinato il processo
di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al
gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del
risparmio ed erogazione del credito nonche' riguardo al perseguimento
delle finalita' mutualistiche. Al fine di tener conto delle
specificita' delle aree interessate, la consultazione avviene
mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo,
i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di
classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano
nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i
propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi
impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da
quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che
ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i
componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in
caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla
stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito,
una lista di tre candidati diversi da quelli gia' indicati nella
medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del
sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di
coesione e' sottoposto all'approvazione preventiva della Banca
d'Italia.»;
f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro
dell'economia e delle finanze» e' inserito il seguente periodo: «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
puo' essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di
credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa da
quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze
di stabilita' del gruppo.»;
g) al comma 7, la lettera b) e' soppressa.».
Art. 12
Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034
1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle
attivita' di sostegno alle esportazioni italiane gia' finanziate con
l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al
Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26
ottobre 1970, n.745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1970, n. 1034, e' attribuito l'importo di 160 milioni di
euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per
l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6
milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno
2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro
per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9
milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno
2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro
per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7
milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno
2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni
di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di
euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4
milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno
2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro
per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1
milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno
2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro
per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13
Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e
di sviluppo infrastrutturale del Paese
1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, ultimo periodo, le parole da «sono da adottare» fino alla fine,
sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre
2018».
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede