Data: 2018-07-26 07:26:55

Sentenza 1061 del 16/01/2009 della Cassazione

Buongiorno,
leggevo che la sentenza 1061 del 16/01/2009 della Cassazione ha precisato che “… [color=green][b]non si possono vantare dubbi sull’identificazione dei verbalizzanti, quando a questi si può risalire con i numeri di matricola[/b][/color]”

Avete il testo della sentenza?

Grazie

Confermate che è lecito inserire nei verbali al CdS il numero di matricola dell'accertatore anziché il nominativo?

Grazie

riferimento id:45937

Data: 2018-07-26 07:53:00

Re:Sentenza 1061 del 16/01/2009 della Cassazione


Buongiorno,
leggevo che la sentenza 1061 del 16/01/2009 della Cassazione ha precisato che “… [color=green][b]non si possono vantare dubbi sull’identificazione dei verbalizzanti, quando a questi si può risalire con i numeri di matricola[/b][/color]”

Avete il testo della sentenza?

Grazie

Confermate che è lecito inserire nei verbali al CdS il numero di matricola dell'accertatore anziché il nominativo?

Grazie
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[color=red][b]Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 10/11/2008) 16-01-2009, n. 1061[/b][/color]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SPALLANZANI 36, presso lo studio dell'avvocato DELPINO ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MALAGONI ANGELO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore avvocato Z.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI MONTE CITORIO 15, presso lo studio dell'avvocato CLARICH MARCELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAINERI GIOVANNI ROBERTO, giusta determinazione n. 2406 in data 10/05/06 e giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1090/2005 del GIUDICE DI PACE di VERONA del 14/02/05, depositata il 28/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2008 dal Consigliere e Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dr. Giampaolo LECCISI che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c. per il rigetto del ricorso per essere manifestamente infondato, con le conseguenze di legge.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
G.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell'art. 173 C.d.S., commi 2 e 3.

Ha resistito l'intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato.

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando carenza e contraddittoria della motivazione in relazione alla violazione dell'art. 383 reg. esec. C.d.S., censura la decisione gravata che, pur avendo riconosciuto l'illeggibilità delle sottoscrizioni dei verbalizzanti, aveva escluso la nullità del verbale sul rilievo che erano indicati i numeri di matricolatale elemento non poteva essere sufficiente.

Il motivo va disatteso.

[b]Il verbale di contravvenzione era stato compilato secondo le prescrizioni del citato art. 383 reg. esec. C.d.S. essendo state apposte le previste sottoscrizioni dei verbalizzanti: oltretutto non potevano esservi dubbi sull'identificazione dei verbalizzanti, di cui erano indicati i numeri di matricola.[/b]

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'illegittimità dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di termini per il deposito di memoria e documenti, senza adeguata motivazione.

Il motivo è infondato.

Nel procedimento avanti al giudice di pace, l'art. 320 cod. proc. civ., concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzioni; dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del comma 4) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove.

Non è in alcun modo risultato nè il ricorrente ha allegato che l'esigenza di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi istruttori fosse stata determinata dall'attività svolta nella prima udienza:

correttamente il giudicante ha disatteso l'istanza.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009

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